Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1655/2021 RG vertente
TRA
n persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Venturi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Furenze, viale Milton, n. 71;
APPELLANTE
E
n persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Artini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Empoli, via Cherubini, n. 53;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
in persona del Curatore;
Controparte_3
APPELLATI
All'udienza del 7.5.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
1
Per <nel merito: riformare integralmente la Parte_1
sentenza n. 536/2021 pronunciata dal Tribunale di Prato il 14.7.2021 nel giudizio
2304/2012, respingendo la domanda di con conferma del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 505/2012 contenente condanna della
a pagare alla la somma di Euro 41.120,00 oltre CP_1 Parte_1
interessi e spese, con reiezione dell'opposizione della e, nel caso di CP_1
accoglimento anche parziale delle domande della con condanna del terzo CP_1
chiamato in causa a rilevare indenne la Controparte_2 Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio
e con condanna dell'appellata e terza chiamata in causa alle spese di CTU e CTP.
In sede istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove per testi già capitolate nella
memoria istruttoria in Tribunale e che comunque qui di seguito si ritrascrivono (…
omissis ..). Si chiede inoltre che venga disposto supplemento di c.t.u. (o nuova c.t.u.)
volta ad accertare la qualità dei materiali forniti da e la distinzione tra CP_2
eventuali vizi del montaggio e vizi del materiale>>.
Per <in via principale: confermare la sentenza Controparte_1
impugnata e, comunque, rigettare l'appello, nonché ogni altra domanda avanzata
da qualsiasi parte del giudizio nei confronti della in via Controparte_1
subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda di risoluzione non dovesse
essere accolta, in caso di riconoscimento della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c.: -
a) disporre la riduzione di € 36.337,00 oltre Iva, o comunque della maggiore o minor
somma che risulterà in corso di causa, del corrispettivo dell'appalto; - b) condannare
la alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1
del corrispettivo versato e non dovuto pari ad € 2485,00, oltre interessi legali dalla
notifica del presente atto al saldo;
c) - condannare altresì la Parte_1
al risarcimento dei danni subiti e subendi conseguenti al suo inadempimento
[...]
nella misura che risulterà in corso di causa. In via ulteriormente subordinata: nella
denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la garanzia ex artt. 1667 e
2 1668 c.c., si chiede che venga riconosciuta la garanzia ex art. 1669 c.c., con
conseguente condanna della al risarcimento dei danni Parte_1
subiti e subendi conseguenti al suo inadempimento nella misura che risulterà in
corso di causa. In ogni caso: dichiarare non dovuta la somma di € 41.120,00
richiesta dalla a saldo della fattura n.122 del 29.7.2011 in Parte_1
conseguenza della risoluzione del contratto, della riduzione del corrispettivo od
infine della compensazione tra i reciproci crediti. In via istruttoria: si chiede
l'ammissione delle prove per testi già capitolate nella memoria istruttoria del
2/10/2013 e che qui si riportano (… omissis…); si oppone ai capitoli di prova
formulati dalla lle richieste istruttorie dell'appellante e … si Parte_1
oppone altresì alla richiesta di supplemento di c.t.u.. Con vittoria di spese e
compensi legali di cui al DM 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio e con spese di
c.t.u. e di c.t.p. a carico dell'appellante>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 14.7.2021 il Tribunale di Prato, riunito il procedimento 246/2013 RG (avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e di risarcimento dei danni promossa dalla committente nei confronti CP_1
dell'appaltatore al procedimento n. 2304/2012 (avente ad oggetto Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di per il Parte_1
saldo dei lavori), autorizzata la chiamata in causa del fornitore CP_2
(che si costituiva chiedendo a il saldo della fornitura e facendo
[...] Parte_1
rilevare la sua totale estraneità al rapporto di appalto intercorso tra CP_1
e ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva Parte_1
l'opposizione proposta da e, dichiarato risolto il Controparte_1
contratto di appalto per grave inadempimento di Parte_1
revocava il decreto ingiuntivo di € 41.120,00 pronunciato in base alla fattura di corrispondente importo emessa da a saldo dei lavori di Parte_1
bonifica delle coperture in amianto – cemento e di fornitura e posa in opera
3 di una copertura in lamiera preverniciata da lei eseguiti, perché detta copertura non aveva i requisiti di resistenza e di pedonalità richiesti dal contratto di appalto dell'11.5.2010, oltre ad essere contemporaneamente priva dei requisiti di cui al D.M. 14.1.2008 ed al D.M. 16.1.1996.
Argomentava il primo giudice che, essendo l'opera inadatta alla sua destinazione, era accogliersi la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore con conseguente condanna di Parte_1
alla restituzione del corrispettivo già pagato di € 38.419,60, oltre al risarcimento del danno per le spese di smontaggio e smaltimento della copertura (€ 21.076) ed all'importo di € 12.336 quale differenza tra il prezzo convenuto in contratto (€ 64.250) ed il prezzo di mercato di una copertura conforme ai requisiti legali (€ 76.586). Su tali premesse, così statuiva:
<dichiara la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto in data 11.5.2011 tra
la parte attrice e la convenuta ed avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di
bonifica e rifacimento con lastre in lamiera della copertura in cemento amianto di
un fabbricato industriale posto a Vinci (FI) il via L. da Vinci, n. 303; condanna la
convenuta alla restituzione in favore della parte attrice del corrispettivo versato di
€ 38.419,60 oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo;
condanna la convenuta al risarcimento del danno subito da parte attrice per come
accertato dal ctu nella somma di € 33.412,00 come meglio specificato in parte
motiva; rigetta ogni altra domanda perché infondata;
revoca il D.I. opposto n.
515/12 perché infondato non essendo dovuta la somma dallo stesso portata in
conseguenza della risoluzione del contratto;
condanna ex art. 91 c.p.c. la parte
convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che si
liquidano in e 9.785,00 per compensi, oltre ad € 1.635,84 per spese vive e al 15% di
rimborso forfettario, cpa e iva di legge, e al rimborso delle spese di ctp e di ctu e al
rimborso delle spese sostenute dalla terza chiamata che liquida in € 4.015,00 per
compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva e iva di legge, e al rimborso
delle spese di ctp e di ctu. >>
4 La sentenza era notificata ad istanza dell'appellante l'8.9.2021.
Con citazione notificata lo stesso 8.9.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) col primo motivo lamentava la violazione degli artt. 132 cod. proc.
civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. perché non erano riportate le conclusioni delle parti in maniera specifica, in tal modo omettendo di prendere in considerazione la domanda di garanzia e manleva da essa formulate nei confronti della terza chiamata in causa fornitrice delle Controparte_2
lamiere preverniciate con le quali era stata eseguita la copertura, senza neppure distinguere tra il montaggio (di competenza di e la Parte_1
fornitura del materiale di competenza della terza chiamata;
2) col secondo motivo lamentava che il primo giudice aveva omesso di ammettere le prove richieste da e di valutare le risultanze della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio dalla quale emergeva che pur CP_1
essendovi obbligata, non aveva fatto redigere ad un tecnico abilitato il necessario progetto strutturale dell'opera, né si era dotata di un direttore dei lavori e del collaudatore statico. Faceva altresì rilevare che le caratteristiche di “alta resistenza e pedonabilità” non erano univoche da un punto di vista ingegneristico, soprattutto nel caso di specie ove mancava un progetto strutturale dell'opera, per cui le stesse non potevano reputarsi essenziali per il committente. In ogni caso la copertura era pedonabile,
seppur con le dovute cautele, e resisteva ai sovraccarichi, ivi compresi i moduli fotovoltaici peraltro neppure prospettati in sede di commissione.
Per cui alcun inadempimento era imputabile a quanto piuttosto Parte_1
alla stessa non dotatasi di un'idonea progettazione strutturale;
CP_4
3) col terzo motivo lamentava la mancata ammissione della prova per testi e chiedeva che fosse svolto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se i vizi lamentati attenessero al montaggio o alla fornitura dei materiali forniti da poi incorporata da Controparte_2
5 a sua volta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_3
Cuneo del 23.10.2019.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità del tema, CP_1
tardivamente sollevato da solo nel corso delle operazioni peritali, Parte_1
relativo alla necessità di un progetto strutturale della copertura. Contestava,
comunque, che il progetto strutturale fosse necessario, perché l'opera commissionata riguardava la semplice sostituzione di coppelle di copertura ed era inquadrabile nelle opere di manutenzione straordinaria che non compromettono la sicurezza statica della costruzione ex art. 12 comma 1,
lett. b) del d.p.g.r. 36/r del 9 luglio 2009, come chiarito con la nota dell'ing.
della Regione Toscana – Genio Civile e come ritenuto anche dal Per_1
c.t.u. il quale, pur ritenendo necessario il progetto strutturale, aveva affermato che non andava depositato al Genio Civile. Inoltre, la mancanza del progetto, che ove necessario doveva essere fornito dall'appaltatore, non aveva avuto alcuna rilevanza causale nei vizi lamentati che non riguardavano la fase esecutiva o progettuale della copertura, ma la totale e dimostrata inidoneità dei materiali forniti e la loro difformità rispetto alle caratteristiche che avrebbero dovuto avere per legge e per contratto, poiché,
come chiarito dal c.t.u., la copertura non aveva i requisiti di cui al D.M.
14.1.2008 né quelli di cui al D.M. 16.1.1996, né soddisfaceva le verifiche di stabilità e di deformabilità per carico concentrato e non era pedonabile, per cui la sentenza di primo grado andava confermata. E ciò anche con riguardo alle istanze istruttorie, siccome inammissibili perché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. In via subordinata riproponeva:
- a) la domanda di riduzione del prezzo, con scomputo delle voci relative alla fornitura e alla posa in opera della copertura in lamiera preverniciata e di lattonerie standard, trattandosi di voci prive di ogni utilità per Mantea,
con conseguente riduzione del prezzo di € 43.605,00 e condanna di
6 alla restituzione della differenza di € 2,485, pari al corrispettivo Parte_1
versato e non dovuto per effetto della riduzione;
- b) la domanda di garanzia ex art. 1669 cod. civ. attesi i gravi difetti dell'opera per i quali essa doveva essere risarcita. I danni CP_1
conseguenti potevano quantificarsi in relazione ai costi per la sostituzione della copertura inidonea con una nuova copertura (€ 76.586) e la rimozione e lo smaltimento della copertura viziata (€ 21.076) oltre all'importo di €
5.000 a ristoro del tempo che doveva impegnare per seguire la CP_1
nuova copertura.
e il non si costituivano Controparte_2 Controparte_3
in appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.5.2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da rilevare che l'appellante non ha dato compiuta prova della notifica, avvenuta a mezzo posta, dell'appello a ed al perché, pur avendo Controparte_2 Controparte_3
prodotto le ricevute di spedizione non ha poi allegato gli avvisi di ricevimento. Nondimeno, per ragioni di economia processuale,
l'acquisizione della prova del perfezionamento della notificazione nei confronti di e del non è necessaria ai fini della CP_2 CP_3
decisone perché, per le ragioni di seguito evidenziate con l'esame del primo motivo di impugnazione, la domanda di manleva è divenuta improcedibile.
Il primo motivo di appello va disatteso.
L'appellante ha allegato che: <nelle more del giudizio la terza chiamata
in causa prima è stata posta in liquidazione poi incorporata da Controparte_2
7 a sua volta dichiarata fallita con sentenza 23.10.2019 del Tribunale CP_3
di Cuneo. La notifica dell'appello verrà quindi effettuata sia alla Controparte_2
presso il domicilio eletto presso l'avv. Peirone sia al Controparte_3
presso la curatela>>.
Come insegna la Suprema Corte, la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e dà luogo ad un fenomeno successorio a titolo universale, giacché i rapporti giuridici facenti capo all'incorporata proseguono tutti in capo alla società incorporante (v. Cass. Sez. Unite, n.
21970/2021: <… la fusione realizza una successione a titolo universale
corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro
interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale
sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di
impugnazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti
incorporati>>).
Il successivo fallimento di incorporante Controparte_3
(v. sentenza di fallimento del 23.10.2019, in atti), Controparte_2
intervenuto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (svoltasi il 5.9.2019), ha quindi prodotto la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condanna della terza chiamata
(estinta a seguito della fusione per incorporazione) a tenere Controparte_2
indenne l'appaltatrice da quanto essa è stata chiamata a pagare in favore di perché detta domanda andava introdotta dinanzi al giudice CP_1
fallimentare nelle forme dell'accertamento del passivo (v. Cass. 2090/2023;
Cass. 10421/2024; Cass. 21669/2013).
Pertanto, sebbene il giudice di primo grado, pur disattendendola,
non abbia espressamente esaminato la domanda di manleva svolta dall'appellante, nondimeno il sopravvenuto fallimento preclude
8 all'appellante di riproporre in questa sede detta domanda, che va dichiarata improcedibile, per cui sul punto l'appello va disatteso.
E' parimenti infondato il secondo motivo di appello.
Non è in discussione il fatto che nel contratto di appalto si fosse previsto che la copertura dovesse essere pedonabile e di tale caratteristica quella realizzata da ne è priva. Parte_1
Risulta inoltre dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado che detta copertura non risponde ai requisiti minimi richiesti dalla normativa di settore (dal DM 14.1.2008 e dal DM 16.1.1996).
Tali vizi sono imputabili all'appaltatore, il quale, in base al contratto ed al capitolato in atti ed in conformità alla DIA presentata al Comune di
Vinci n. 105/2009, si era obbligato a: <eseguire le opere di bonifica in cemento
amianto e successivo rifacimento con lastre in lamiera del tipo Alubel 28 sp. 6/10
da eseguirsi alla copertura del fabbricato industriale posto in Vinci risultanti nel
dettaglio del capitolato allegato che, firmato in ogni sua parte e allegato al presente
sotto la lettera “A” costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto>>.
In base al preventivo offerto da (in atti) ed al capitolato, Parte_1
che formava parte integrante del contratto di appalto, la copertura doveva,
infatti, essere ad <alta resistenza>> e <pedonabilità>> e realizzata con lastre in lamiera Alubel 28 sp. 6/10. Ciò in conformità all'elaborato grafico dello stato di progetto della copertura (tav. 3 della 1° variante alla DIA 105/1009),
privo di progetti esecutivi, ove pure si richiama espressamente il profilato
Alubel 28 ad alta resistenza e pedonabilità.
Come riscontrato dal c.t.u. nel caso di specie il profilato Alubel è stato sostituito con un profilato Silma, ordinato a da (nei CP_2 Parte_1
confronti del quale ha chiesto il pagamento del saldo della CP_2
fornitura), che non presenta le medesime caratteristiche.
Infatti, dalla consulenza d'ufficio espletata in primo grado, condotta attraverso accurati e specifici esami di laboratorio, si rileva che la copertura
9 presenta un elevato grado di deformabilità al passaggio delle persone ed i relativi cedimenti compromettono la capacità di smaltimento delle acque meteoriche dovuta all'inversione di pendenza (v. foto e prove di laboratorio allegate alla c.t.u.).
Detta copertura non risponde ai requisiti tecnici previsti dal DM
14.1.2008 e dal DM 16.1.1996 che, in relazione alla resistenza al carico verticale concentrato per le “coperture accessibili per la sola manutenzione”
riportano entrambi un valore di 120 kg su un'area di 50 cm x 50. Peraltro, la deformabilità della copertura è stata riscontrata dal consulente d'ufficio anche per carichi inferiori a quelli previsti dalla citata normativa per cui deve negarsi che la copertura sia pedonabile senza che il passaggio di persone non ne determini la deformabilità, creando contropendenze che pregiudicano lo smaltimento delle acque meteoriche.
Ritiene conclusivamente questa Corte che i vizi contestati siano gravi e giustifichino la risoluzione del contratto, perché l'opera fornita da non corrisponde alle caratteristiche espressamente richieste dal Parte_1
contratto di appalto e dal capitolato ed offerte dalla stessa nel Parte_1
proprio preventivo e tale mancata corrispondenza incide sulla idoneità
dell'opera allo scopo cui è destinata, presentando il lamierato fornito caratteri di deformabilità anche in caso di accesso per opere di sola manutenzione, in violazione dei requisiti di cui ai citati DM 14.1.2008 e
16.1.1996, con conseguente compromissione della capacità della copertura di smaltimento delle acque meteoriche.
Né può aderirsi alla tesi sostenuta dall'appellante il quale,
contestando che l'alta resistenza e la pedonalità avessero costituito per la committente caratteristiche essenziali dell'opera, ha negato che l'inadempimento avesse i caratteri della gravità, giacché, a suo dire, se realmente dette caratteristiche fossero state essenziali, avrebbe fatto CP_1
10 previamente redigere da un tecnico abilitato un progetto strutturale e si sarebbe munita di un direttore dei lavori e del collaudatore.
Osserva questa Corte che già nel preventivo fornito dalla Parte_1
sotto la voce “oneri a vs. carico” non vi è alcuna indicazione della necessità
di un progetto strutturale, poiché è riportata solo la necessità che CP_1
incaricasse un tecnico per la redazione del piano di sicurezza e richiedesse l'autorizzazione edilizia all'amministrazione competente, ossia di adempimenti di cui non è in discussione che siano stati assolti dalla committente. E', poi, in atti il progetto di massima, privo degli elaborati esecutivi, che indica gli aspetti essenziali dell'opera. E nel contratto è
specificatamente indicata la tipologia di lamierato da adoperare per la copertura (Alubel 28) che risulta sostituito con altra tipologia di lamierato
(Silma) ad iniziativa di posto che l'ordine a è stato Parte_1 CP_2
da lui effettuato. Né è stato allegato che la scelta di utilizzare il lamierato in concreto poso in opera da sia stata imposta o concordata con la Parte_1
committente CP_1
Peraltro, non risulta che per le opere in questioni fosse necessario per dotarsi di un progetto strutturale redatto da un tecnico abilitato, CP_1
posto che il Genio Civile, espressamente interrogato dal consulente d'ufficio, ha chiarito che per il genere di opere come quelle oggetto di appalto, non è necessario depositare i calcoli al Genio Civile per le verifiche di competenza.
Né può trascurarsi di considerare che la pedonabilità della copertura e la sua alta resistenza erano state garantite dall'appaltatore che avrebbe dovuto eseguirla con i lameriati indicati in contratto.
Ma quand'anche, in ipotesi, fosse stata necessaria la predisposizione da parte di di un progetto strutturale dell'opera al fine di garantirne CP_1
l'idoneità alla destinazione voluta dalle parti, in ogni caso l'appello non potrebbe essere accolto, posto che l'appaltatore, data la sua qualificazione
11 professionale, una volta constatato che tale progetto non era stato redatto,
aveva l'onere di fare presente tale circostanza alla committente e rifiutare di eseguire i lavori nel caso in quest'ultima non vi avesse provveduto (v. Cass.
23594/2017: <l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i
criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a
controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni
impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente
da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di
essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del
committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua
obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera,
senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei
lavori>>; conforme: Cass. 777/2020), per cui anche sotto questo profilo la censura sollevata non vale ad elidere l'inadempimento di Parte_1
Neppure può imputarsi a di non essersi munita di un CP_1
direttore dei lavori, potendo anche l'impresa provvedere alla sua nomina.
Mentre la nomina di un collaudatore non avrebbe consentito di eliminare i vizi, posto che il collaudo è di regola successivo e non anteriore all'esecuzione dei lavori.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
E' infine da disattendere il terzo motivo di appello.
Non risulta, infatti, che le prove orali richieste dall'appellante ed espressamente disattese dal primo giudice con ordinanza resa all'udienza del 18.9.2014, siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni,
ove il difensore di si è limitato a richiamarsi alla memoria ex art. Parte_1
183 comma 6, n. 1, cod. proc. civ. con la quale aveva, per quanto qui rileva,
precisato che: <per ciò che concerne l'attività istruttoria si formuleranno le
12 relative richieste nella seconda memoria, rilevando peraltro fin da ora che la
vertenza potrà essere risolta solo con l'espletamento di c.t.u. sia per la verifica
dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte sia per la verifica dell'idoneità dei materiali
forniti dalla . Pertanto, le istanze istruttorie respinte dal Controparte_2
primo giudice, non possono reputarsi reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che le stesse devono intendersi implicitamente rinunciate e sono inammissibili in questa sede (v. Cass.
10767/2022).
Neppure appare necessario disporre il supplemento della consulenza tecnica d'ufficio richiesto dall'appellante al fine di stabilire se i vizi lamentati attengano alla posa in opera della copertura o alla qualità dei materiali forniti. Il tema di indagine prospettato dall'appellante è infatti sostanzialmente ininfluente ai fini della decisione, non essendo, da un lato,
in discussione che l'appaltatore era tenuto a fornire anche i lamierati necessari alla sostituzione della copertura in amianto, per cui nei confronti del committente i vizi dell'opera ricadono comunque sotto la sua responsabilità, quand'anche dipesi dalla qualità dei materiali.
Né tale incombente istruttorio appare necessario ai fini della domanda di manleva svolta nei confronti della società (che Controparte_2
secondo quanto prospettato dall'appellante è stata incorporata da
[...]
poi fallita nel 2019) stante la sopravvenuta improcedibilità della CP_3
domanda in questione come chiarito nell'esame del primo motivo di appello.
Pertanto, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata costituita come da dispositivo in base CP_1
al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa, in appello, la fase istruttoria perché non tenuta.
13 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di nonché di e del Controparte_1 Controparte_2
con atto notificato in data 8.9.2021 avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di Prato n. 536/2021, pubblicata in data 14.7.2021,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 5.000,00, oltre alle spese Controparte_1
generali al 15%, Cpa e Iva;
3) spese irripetibili quanto agli appellati e Controparte_2 [...]
Controparte_3
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 26.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
14 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15