Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 675
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di benefici specifici derivanti dalle opere di bonifica

    La Corte ha ritenuto provato, sulla base della CTU di parte e della sentenza di primo grado, che i canali consortili più prossimi al terreno si presentano in stato di degrado e inefficienza, privi di manutenzione, e quindi inidonei allo scopo. Non è stata fornita prova da parte del Consorzio che il piano di classifica abbia identificato il terreno e specificato i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva del concessionario della riscossione

    La Corte ha confermato la legittimazione passiva della società concessionaria, richiamando il principio per cui il contribuente che impugna un atto emesso dal concessionario per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario. In tali casi, spetta al concessionario chiamare in giudizio l'ente impositore.

  • Rigettato
    Dovuto del contributo di bonifica

    La Corte ha rigettato l'appello del Consorzio, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che il contribuente abbia provato l'assenza di benefici specifici e concreti derivanti dalle opere consortili a causa dello stato di abbandono e inefficienza delle infrastrutture. Il Consorzio non ha fornito la prova richiesta in ordine alla sussistenza dei benefici specifici e diretti per il terreno del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 675
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 675
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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