TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9958 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58697/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 58697/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con gli Avv. Giovanni Carta e Valerio Bocchini Parte_1 come in atti.
ATTORE
E
con l'Avv. Andrea Sabino come in atti. Controparte_1 on l'Avv. Giovanni Marasca come in atti. Controparte_2 con gli Avv. Stefano Pucci e Paolo Scipinotti come in atti. CP_3
Controparte_4
CONVENUTI
Controparte_5
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto che l la Parte_1 CP_1 Controparte_2
la la siano ritenuti responsabili degli ammaloramenti
[...] Controparte_4 CP_3 riguardanti l'edificio condominiale causati da fenomeni infiltrativi riguardanti alcuni balconi di proprietà dell' gestiti dapprima dalla e successivamente dalla e dalla CP_1 CP_4 CP_3
e condannati all'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o ripristino. CP_2
I convenuti si sono costituiti contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
pagina1 di 3 L'intervenuta ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio e nei suoi Controparte_5 confronti deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere non residuando ragioni di conflitto tra le parti, compensandosi le spese.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il CTU all'esito di esaustiva indagine ha accertato quanto segue.
Gli appartamenti di proprietà si trovano nell'Immobile Via F. DENZA 52, Scala B, Interno CP_1
13, nell' Immobile Via F. DENZA 52, Scala A, Interno 5; nell' Immobile di Via F. DENZA 66,
Interno 11 e nell' Immobile Via F. DENZA 66, Interno 17 che l'intradosso di consistenti porzioni dei solai e dei frontalini dei balconi del fabbricato presentano evidenti segni di ammaloramento dovuti a infiltrazioni provenienti dai soprastanti immobili di proprietà (3) che i danni alle CP_1 facciate, con scrostamento di consistenti porzioni superficiali di intonaco dei frontalini e dei sotto- balconi, derivano dalla vetustà della coltre impermeabile dei balconi/terrazzi degli immobili indicati a pag. 2 della presente relazione (8) che Per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi e dei conseguenti danni oggetto del quesito è necessario prevedere il rifacimento della coltre impermeabile dei balconi/terrazzi dei suddetti immobili, compresi gli interventi conseguenti e correlati (8).
Ha quindi provveduto a descrivere e a stimare il costo delle opere per l'eliminazione delle cause dei danni (8 e ss.) e quelli delle opere di ripristino (16; 19 – 20).
Sulla base delle esposte risultanze la domanda deve trovare accoglimento nei confronti dell CP_1 siccome proprietario degli immobili cui accedono i balconi in questione e quindi titolare di un potere di ingerenza sul bene.
Al riguardo si consideri che la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta (Cass., n. 20427 del 2008).
Il danneggiato per ottenere il risarcimento da parte del custode deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Incombendo sul custode la prova del fortuito.
Il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ciò postula l'effettivo potere su di essa che certamente compete al proprietario (cfr. Cass., n. 15096 del 2013).
L' invoca infondatamente l'art. 1126 c.c. CP_1
Tale norma riguarda infatti i lastrici solari e non i balconi.
Per cui essendo stata chiesta l'esecuzione degli interventi l' deve essere condannato a) CP_1 all'esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dei fenomeni infiltrativi e dei conseguenti danni i cui costi sono stati valutati dal CTU in euro 61.500,00 esclusa IVA b) all'esecuzione delle opere di ripristino stimate dal CTU in € € 45.000,00 esclusa IVA (CTU, 19 – 20; 8 – 17).
pagina2 di 3 Non può trovare accoglimento la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. stante la manifesta iniquità in ragione della complessità degli interventi descritti dal CTU che necessitano di adeguata programmazione e organizzazione.
Nei confronti degli altri convenuti la domanda deve essere rigettata.
L'attore non ha provato come era suo onere che il rapporto gestorio implicasse la custodia del bene.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di compensando le spese. Controparte_5
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal Parte_1
nei confronti dell' condannando per
[...] Controparte_1
l'effetto quest'ultimo all'esecuzione delle opere di cui in parte motiva e rigettando nel resto e nei confronti delle altre parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro CP_1
8500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Condanna il al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore degli altri convenuti costituiti che liquida in euro 7800,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge in favore di ciascuno di essi.
Roma, 2 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 58697/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con gli Avv. Giovanni Carta e Valerio Bocchini Parte_1 come in atti.
ATTORE
E
con l'Avv. Andrea Sabino come in atti. Controparte_1 on l'Avv. Giovanni Marasca come in atti. Controparte_2 con gli Avv. Stefano Pucci e Paolo Scipinotti come in atti. CP_3
Controparte_4
CONVENUTI
Controparte_5
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto che l la Parte_1 CP_1 Controparte_2
la la siano ritenuti responsabili degli ammaloramenti
[...] Controparte_4 CP_3 riguardanti l'edificio condominiale causati da fenomeni infiltrativi riguardanti alcuni balconi di proprietà dell' gestiti dapprima dalla e successivamente dalla e dalla CP_1 CP_4 CP_3
e condannati all'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o ripristino. CP_2
I convenuti si sono costituiti contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
pagina1 di 3 L'intervenuta ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio e nei suoi Controparte_5 confronti deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere non residuando ragioni di conflitto tra le parti, compensandosi le spese.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il CTU all'esito di esaustiva indagine ha accertato quanto segue.
Gli appartamenti di proprietà si trovano nell'Immobile Via F. DENZA 52, Scala B, Interno CP_1
13, nell' Immobile Via F. DENZA 52, Scala A, Interno 5; nell' Immobile di Via F. DENZA 66,
Interno 11 e nell' Immobile Via F. DENZA 66, Interno 17 che l'intradosso di consistenti porzioni dei solai e dei frontalini dei balconi del fabbricato presentano evidenti segni di ammaloramento dovuti a infiltrazioni provenienti dai soprastanti immobili di proprietà (3) che i danni alle CP_1 facciate, con scrostamento di consistenti porzioni superficiali di intonaco dei frontalini e dei sotto- balconi, derivano dalla vetustà della coltre impermeabile dei balconi/terrazzi degli immobili indicati a pag. 2 della presente relazione (8) che Per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi e dei conseguenti danni oggetto del quesito è necessario prevedere il rifacimento della coltre impermeabile dei balconi/terrazzi dei suddetti immobili, compresi gli interventi conseguenti e correlati (8).
Ha quindi provveduto a descrivere e a stimare il costo delle opere per l'eliminazione delle cause dei danni (8 e ss.) e quelli delle opere di ripristino (16; 19 – 20).
Sulla base delle esposte risultanze la domanda deve trovare accoglimento nei confronti dell CP_1 siccome proprietario degli immobili cui accedono i balconi in questione e quindi titolare di un potere di ingerenza sul bene.
Al riguardo si consideri che la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta (Cass., n. 20427 del 2008).
Il danneggiato per ottenere il risarcimento da parte del custode deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Incombendo sul custode la prova del fortuito.
Il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ciò postula l'effettivo potere su di essa che certamente compete al proprietario (cfr. Cass., n. 15096 del 2013).
L' invoca infondatamente l'art. 1126 c.c. CP_1
Tale norma riguarda infatti i lastrici solari e non i balconi.
Per cui essendo stata chiesta l'esecuzione degli interventi l' deve essere condannato a) CP_1 all'esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dei fenomeni infiltrativi e dei conseguenti danni i cui costi sono stati valutati dal CTU in euro 61.500,00 esclusa IVA b) all'esecuzione delle opere di ripristino stimate dal CTU in € € 45.000,00 esclusa IVA (CTU, 19 – 20; 8 – 17).
pagina2 di 3 Non può trovare accoglimento la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. stante la manifesta iniquità in ragione della complessità degli interventi descritti dal CTU che necessitano di adeguata programmazione e organizzazione.
Nei confronti degli altri convenuti la domanda deve essere rigettata.
L'attore non ha provato come era suo onere che il rapporto gestorio implicasse la custodia del bene.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di compensando le spese. Controparte_5
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal Parte_1
nei confronti dell' condannando per
[...] Controparte_1
l'effetto quest'ultimo all'esecuzione delle opere di cui in parte motiva e rigettando nel resto e nei confronti delle altre parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro CP_1
8500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Condanna il al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore degli altri convenuti costituiti che liquida in euro 7800,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge in favore di ciascuno di essi.
Roma, 2 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3