TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15332 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 29952/2024
Verbale udienza del 3 novembre 2025
Sono presenti per parte attrice l'avv Annalisa Giacchino in sostituzione dell'avv Francesca Bianchini per l'avv Simona Cucinotta in sostituzione dell'avv Antonio Maiorana CP_1
Gli avvocati concludono come da atti insistendo nella preliminare eccezione di difetto di giurisdizione
Il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
IL GIUDICE
CO IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CO IL, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29952 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
Tra
Il Sig. con l'Avv. Francesca Bianchini;
Parte_1
(attrice)
E
, con l'Avv. Antonio Maiorana Controparte_2
(convenuta)
OGGETTO: opposizione ex art 615 c.p.c
CONCLUSIONI
come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione alle cartelle di pagamento n 11920100021951608000 e n
11920110018453672000 emesse per la riscossione di crediti di natura tributaria quali, Irpef,
Tasse automobilistiche, irap, Iscrizione Camera Commercio (cfr dettaglio intimazione ed estratti di ruolo)
L si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il Controparte_3
difetto di giurisdizione.
L'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione è preliminare al merito . Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad
entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a
crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più
cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore. E', quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario, rilevando che nel caso di specie, sia del tutto pacifico che le cartelle di pagamento de quo, sia relativa a crediti di natura tributaria (trattandosi di tasse ed imposte)
(Cass. civ. SS.UU. Ordinanza del 06.06.13 n. 10403), pertanto, con riferimento alla proposta opposizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa, su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P Q M
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla proposta opposizione;
2) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
3) Compensa integralmente e spese di giudizio tra le parti.
Così decido in Roma il 3 novembre 2025
Il giudice
CO IL
II sezione civile
Nrg 29952/2024
Verbale udienza del 3 novembre 2025
Sono presenti per parte attrice l'avv Annalisa Giacchino in sostituzione dell'avv Francesca Bianchini per l'avv Simona Cucinotta in sostituzione dell'avv Antonio Maiorana CP_1
Gli avvocati concludono come da atti insistendo nella preliminare eccezione di difetto di giurisdizione
Il Giudice decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
IL GIUDICE
CO IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa CO IL, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29952 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
Tra
Il Sig. con l'Avv. Francesca Bianchini;
Parte_1
(attrice)
E
, con l'Avv. Antonio Maiorana Controparte_2
(convenuta)
OGGETTO: opposizione ex art 615 c.p.c
CONCLUSIONI
come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione alle cartelle di pagamento n 11920100021951608000 e n
11920110018453672000 emesse per la riscossione di crediti di natura tributaria quali, Irpef,
Tasse automobilistiche, irap, Iscrizione Camera Commercio (cfr dettaglio intimazione ed estratti di ruolo)
L si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il Controparte_3
difetto di giurisdizione.
L'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione è preliminare al merito . Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad
entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a
crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più
cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore. E', quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario, rilevando che nel caso di specie, sia del tutto pacifico che le cartelle di pagamento de quo, sia relativa a crediti di natura tributaria (trattandosi di tasse ed imposte)
(Cass. civ. SS.UU. Ordinanza del 06.06.13 n. 10403), pertanto, con riferimento alla proposta opposizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa, su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P Q M
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla proposta opposizione;
2) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
3) Compensa integralmente e spese di giudizio tra le parti.
Così decido in Roma il 3 novembre 2025
Il giudice
CO IL