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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI
nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3258/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Letizia FATA e Donato di REDA, giusto Parte_1 mandato in atti,
- Attore- contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena del Vecchio
- convenuto -
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc , notificato in data 08/06/2021 il sig.
, in ossequio all'ordinanza conclusiva del procedimento cautelare iscritto al n. Parte_1
R. G. 1078/2017, citava in giudizio l' chiedendo all'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito l'accoglimento delle conclusioni che qui, per brevità, si intendono integralmente riportate.
Si costituiva in giudizio il convenuto, depositando il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando ogni avverso e insistendo nell'accertamento della regolarità degli atti esecutivi posti in essere.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 22/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. §§§§§§§§
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, appare parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
In linea preliminare deve ritenersi superata l'eccezione preliminare formulata dall'opposto relativa alla violazione dell'art. 102 cpc.
Infatti atteso che la presenza del terzo pignorato, come ormai è giurisprudenza consolidata, deve essere considerato litisconsorte necessario, questo significa che il terzo pignorato deve essere coinvolto in modo diretto nel giudizio, poiché è destinatario di obblighi in ragione del pignoramento e il risultato del giudizio avrà un impatto sulla sua posizione, tuttavia, come è emerso dal giudizio e per stessa ammissione del ricorrente “al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo pignorato non era debitore del sig. di alcun importo, pertanto Pt_1 non si è instaurato alcun vincolo pignoratizio a suo carico”.
Tale circostanza può essere valutata nel senso che il giudizio instaurato deve ritenersi comunque correttamente instaurato, considerato il fatto che il terzo pignorato nulla avrebbe aggiunto in termini giuridici, al giudizio instaurato.
Orbene, ritenuta assorbita la questione innanzi esposta, e sempre in linea preliminare deve essere affrontata la questione afferente la notifica delle numerose cartelle di pagamento in capo all'odierno ricorrente.
A riguardo deve osservarsi che l' resistente ha dato prova, anche documentalmente, CP_1 che le cartelle di pagamento sono state tutte correttamente notificate, e la ricezione delle stesse è avvenuta, per alcune, a mano di soggetto dichiaratosi “convivente” e altre a mani proprie.
Orbene, il fatto che le cartelle siano state ricevute da persona “convivente” non vuole significare che la notifica non debba essere considerata non andata a buon fine.
Del resto si ritiene condivisibile l'orientamento delle SS.UU. che hanno stabilito che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mani di persona convivente, debba ritenersi sufficiente al fine di dare prova dell'avvenuta informazione e conoscenza del contenuto delle cartelle al soggetto cui erano effettivamente dirette.
Peraltro è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui non sussiste alcun obbligo che imponga al concessionario di motivare il pignoramento allegando gli atti in esso richiamati, posto che il contribuente, a seguito della notifica della cartella, è già stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'imposizione, che è sufficiente siano state richiamate dagli atti successivi (v. Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, sentenza n. 1490 del 2 agosto
2022). Per quanto riguarda, infine la questione afferente la prescrizione, deve ritenersi a riguardo che la notifica massiva dell'atto di pignoramento per le numerose cartelle esattoriali, avvenuta in data 23.11.2017, non può essere intesa come atto interruttivo della prescrizione.
Infatti dalla verifica delle singole cartelle esattoriali contenute nell'atto di pignoramento è emerso che ve ne sono alcune, in particolare la n. 09720090244785185000 del 16.12.2009, la n. 0972010016906819000 del 02.08.2010, la n. 09720100299644050000 del 08.11.2010, la n. 09720110089930346000 del 06.09.2011 e la n. 09720110236180833000 del 19.01.2011, per le quali risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Tale circostanza è avvalorata dal fatto che dalla documentazione in atti, l' non è emersa CP_3
l'esistenza di eventi interruttivi dell'eccepita prescrizione per le cartelle in questione, diversamente dalla prova emersa per le altre cartelle impugnate, per cui effettivamente sono state documentati eventi interruttivi della prescrizione, anche mediante il deposito di solleciti di pagamento, questi afferiscono a periodi temporali successivi a quelli di cui alle citate cartelle oggetto di prescrizione.
Orbene, per le summenzionate cartelle deve dichiararsi la intervenuta prescrizione, con la conseguenza che nulla può essere preteso limitatamente alle citate cartelle.
Resta, invece, fondata la pretesa dell'opposta per le cartelle non prescritte e non CP_1 pagate.
Infatti il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver onorato il proprio debito, limitandosi a contestare la non debenza, in modo del tutto generico e non provato.
Peraltro è pacifico che il presupposto per l'avvio della procedura esecutiva, così come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, è costituito dal mancato pagamento della cartella esattoriale dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa.
Pertanto deve ritenersi sussistente e legittima la pretesa dell' , si Controparte_1 ribadisce, limitatamente alle cartelle non oggetto di prescrizione né di definizione agevolata.
Per quanto riguarda le spese legali, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse, in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'avvenuta prescrizione delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 09720090244785185000 del 16.12.2009,
- n. 0972010016906819000 del 02.08.2010,
- n. 09720100299644050000 del 08.11.2010, - n. 09720110089930346000 del 06.09.2011
- n. 09720110236180833000 del 19.01.2011,
- dichiara la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento avvenuta in data 23.11.2017;
- rigetta, per quanto non diversamente stabilito, le eccezioni formulate dall'attore;
- Condanna l'attore al pagamento delle cartelle esattoriali non prescritte e non oggetto di definizione agevolata
- compensa le spese di lite.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TRANI
nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Binetti la quale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3258/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Letizia FATA e Donato di REDA, giusto Parte_1 mandato in atti,
- Attore- contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena del Vecchio
- convenuto -
*******************
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc , notificato in data 08/06/2021 il sig.
, in ossequio all'ordinanza conclusiva del procedimento cautelare iscritto al n. Parte_1
R. G. 1078/2017, citava in giudizio l' chiedendo all'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito l'accoglimento delle conclusioni che qui, per brevità, si intendono integralmente riportate.
Si costituiva in giudizio il convenuto, depositando il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando ogni avverso e insistendo nell'accertamento della regolarità degli atti esecutivi posti in essere.
Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 22/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. §§§§§§§§
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, appare parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
In linea preliminare deve ritenersi superata l'eccezione preliminare formulata dall'opposto relativa alla violazione dell'art. 102 cpc.
Infatti atteso che la presenza del terzo pignorato, come ormai è giurisprudenza consolidata, deve essere considerato litisconsorte necessario, questo significa che il terzo pignorato deve essere coinvolto in modo diretto nel giudizio, poiché è destinatario di obblighi in ragione del pignoramento e il risultato del giudizio avrà un impatto sulla sua posizione, tuttavia, come è emerso dal giudizio e per stessa ammissione del ricorrente “al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo pignorato non era debitore del sig. di alcun importo, pertanto Pt_1 non si è instaurato alcun vincolo pignoratizio a suo carico”.
Tale circostanza può essere valutata nel senso che il giudizio instaurato deve ritenersi comunque correttamente instaurato, considerato il fatto che il terzo pignorato nulla avrebbe aggiunto in termini giuridici, al giudizio instaurato.
Orbene, ritenuta assorbita la questione innanzi esposta, e sempre in linea preliminare deve essere affrontata la questione afferente la notifica delle numerose cartelle di pagamento in capo all'odierno ricorrente.
A riguardo deve osservarsi che l' resistente ha dato prova, anche documentalmente, CP_1 che le cartelle di pagamento sono state tutte correttamente notificate, e la ricezione delle stesse è avvenuta, per alcune, a mano di soggetto dichiaratosi “convivente” e altre a mani proprie.
Orbene, il fatto che le cartelle siano state ricevute da persona “convivente” non vuole significare che la notifica non debba essere considerata non andata a buon fine.
Del resto si ritiene condivisibile l'orientamento delle SS.UU. che hanno stabilito che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mani di persona convivente, debba ritenersi sufficiente al fine di dare prova dell'avvenuta informazione e conoscenza del contenuto delle cartelle al soggetto cui erano effettivamente dirette.
Peraltro è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui non sussiste alcun obbligo che imponga al concessionario di motivare il pignoramento allegando gli atti in esso richiamati, posto che il contribuente, a seguito della notifica della cartella, è già stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'imposizione, che è sufficiente siano state richiamate dagli atti successivi (v. Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, sentenza n. 1490 del 2 agosto
2022). Per quanto riguarda, infine la questione afferente la prescrizione, deve ritenersi a riguardo che la notifica massiva dell'atto di pignoramento per le numerose cartelle esattoriali, avvenuta in data 23.11.2017, non può essere intesa come atto interruttivo della prescrizione.
Infatti dalla verifica delle singole cartelle esattoriali contenute nell'atto di pignoramento è emerso che ve ne sono alcune, in particolare la n. 09720090244785185000 del 16.12.2009, la n. 0972010016906819000 del 02.08.2010, la n. 09720100299644050000 del 08.11.2010, la n. 09720110089930346000 del 06.09.2011 e la n. 09720110236180833000 del 19.01.2011, per le quali risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Tale circostanza è avvalorata dal fatto che dalla documentazione in atti, l' non è emersa CP_3
l'esistenza di eventi interruttivi dell'eccepita prescrizione per le cartelle in questione, diversamente dalla prova emersa per le altre cartelle impugnate, per cui effettivamente sono state documentati eventi interruttivi della prescrizione, anche mediante il deposito di solleciti di pagamento, questi afferiscono a periodi temporali successivi a quelli di cui alle citate cartelle oggetto di prescrizione.
Orbene, per le summenzionate cartelle deve dichiararsi la intervenuta prescrizione, con la conseguenza che nulla può essere preteso limitatamente alle citate cartelle.
Resta, invece, fondata la pretesa dell'opposta per le cartelle non prescritte e non CP_1 pagate.
Infatti il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver onorato il proprio debito, limitandosi a contestare la non debenza, in modo del tutto generico e non provato.
Peraltro è pacifico che il presupposto per l'avvio della procedura esecutiva, così come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, è costituito dal mancato pagamento della cartella esattoriale dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa.
Pertanto deve ritenersi sussistente e legittima la pretesa dell' , si Controparte_1 ribadisce, limitatamente alle cartelle non oggetto di prescrizione né di definizione agevolata.
Per quanto riguarda le spese legali, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse, in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'avvenuta prescrizione delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 09720090244785185000 del 16.12.2009,
- n. 0972010016906819000 del 02.08.2010,
- n. 09720100299644050000 del 08.11.2010, - n. 09720110089930346000 del 06.09.2011
- n. 09720110236180833000 del 19.01.2011,
- dichiara la regolarità della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento avvenuta in data 23.11.2017;
- rigetta, per quanto non diversamente stabilito, le eccezioni formulate dall'attore;
- Condanna l'attore al pagamento delle cartelle esattoriali non prescritte e non oggetto di definizione agevolata
- compensa le spese di lite.
- Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, li 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Binetti