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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 14879/2024
TRA
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Stefano Palomba Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, all'esito del quale il C.T.U. dott. nominato non riconosceva Per_1
la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
1 2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
22.11.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 25.10.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 30.09.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente deduce che il CTU nominato in sede di ATP, dott. non avrebbe Per_1
adeguatamente valutato il quadro patologico di cui soffre e, in particolare, non avrebbe adeguatamente considerato le conseguenze del trattamento emodialitico che il ricorrente effettua tre volte alla settimana, oltre al certificato del medico curante del 2023 che evidenzia una difficoltà di deambulazione del ricorrente e la necessità di un accompagnatore.
Osserva il Tribunale, esaminata la perizia e gli atti di causa, che le censure sono infondate.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, invero, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente in modo puntuale ed esauriente ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha rilevato che parte ricorrente è affetta da: “1) Cardiopatia sclero ipertensiva riconducibile alla II classe Nyha. (DM 05/02/92 – cod. 6442 per analogia - 50%) 2) Vasculopatia cerebrale cronica con sfumato deficit cognitivo e stato depressivo di entità medio grave. (DM
05/02/92 – cod. 2206 – 50%) 3) Artrosi polidistrettuale di entità severa con associata osteoporosi e modica compromissione della deambulazione e dei passaggi posturali. (ICD9 – cod. 7150 – 40%)
4) BPCO di entità moderata-severa. (DM 05/02/92 – cod. 7105 – 25%) 5) IRC in trattamento dialitico trisettimanale. (ICD9 – cod. V560 – 60%)”.
Ha evidenziato il ctu che tali patologie risultano essere stabilizzate, e pertanto ha riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità grave in misura pari al 100%.
2 Per quanto attiene, poi, alla sussistenza o meno dei requisiti necessari ad ottenere l'indennità di accompagnamento, il ctu ha ritenuto che le attuali capacità residuali funzionali del ricorrente consentono una sufficiente autonomia sia per quanto riguarda la deambulazione, sia per l'espletamento degli atti quotidiani della vita in maniera autonoma.
Quanto alla deambulazione, il ctu ha chiarito che la stessa avviene a piccoli passi, è incerta ma è comunque possibile in autonomia. Quanto invece alla capacità di provvedere a se stesso autonomamente, il ctu ha constatato un tono dell'umore notevolmente depresso e modesti disturbi cognitivi con note di amnesia retroanterograda, per cui ha difatti attribuito una percentuale di invalidità del 50% ma ha dato atto di un soggetto comunque vigile e collaborante, e dunque capace di attendere i sette momenti della vita quotidiana in maniera autonoma.
Ciò posto, non colgono quindi nel segno le censure sollevate dalla parte alla perizia, e non giustificano il rinnovo della consulenza.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1337/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, lì 07.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 14879/2024
TRA
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Stefano Palomba Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.11.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, all'esito del quale il C.T.U. dott. nominato non riconosceva Per_1
la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
1 2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
22.11.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 25.10.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 30.09.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale ritenuto generico ed incompleto.
In particolare, parte ricorrente deduce che il CTU nominato in sede di ATP, dott. non avrebbe Per_1
adeguatamente valutato il quadro patologico di cui soffre e, in particolare, non avrebbe adeguatamente considerato le conseguenze del trattamento emodialitico che il ricorrente effettua tre volte alla settimana, oltre al certificato del medico curante del 2023 che evidenzia una difficoltà di deambulazione del ricorrente e la necessità di un accompagnatore.
Osserva il Tribunale, esaminata la perizia e gli atti di causa, che le censure sono infondate.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, invero, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente in modo puntuale ed esauriente ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha rilevato che parte ricorrente è affetta da: “1) Cardiopatia sclero ipertensiva riconducibile alla II classe Nyha. (DM 05/02/92 – cod. 6442 per analogia - 50%) 2) Vasculopatia cerebrale cronica con sfumato deficit cognitivo e stato depressivo di entità medio grave. (DM
05/02/92 – cod. 2206 – 50%) 3) Artrosi polidistrettuale di entità severa con associata osteoporosi e modica compromissione della deambulazione e dei passaggi posturali. (ICD9 – cod. 7150 – 40%)
4) BPCO di entità moderata-severa. (DM 05/02/92 – cod. 7105 – 25%) 5) IRC in trattamento dialitico trisettimanale. (ICD9 – cod. V560 – 60%)”.
Ha evidenziato il ctu che tali patologie risultano essere stabilizzate, e pertanto ha riconosciuto in capo al ricorrente un'invalidità grave in misura pari al 100%.
2 Per quanto attiene, poi, alla sussistenza o meno dei requisiti necessari ad ottenere l'indennità di accompagnamento, il ctu ha ritenuto che le attuali capacità residuali funzionali del ricorrente consentono una sufficiente autonomia sia per quanto riguarda la deambulazione, sia per l'espletamento degli atti quotidiani della vita in maniera autonoma.
Quanto alla deambulazione, il ctu ha chiarito che la stessa avviene a piccoli passi, è incerta ma è comunque possibile in autonomia. Quanto invece alla capacità di provvedere a se stesso autonomamente, il ctu ha constatato un tono dell'umore notevolmente depresso e modesti disturbi cognitivi con note di amnesia retroanterograda, per cui ha difatti attribuito una percentuale di invalidità del 50% ma ha dato atto di un soggetto comunque vigile e collaborante, e dunque capace di attendere i sette momenti della vita quotidiana in maniera autonoma.
Ciò posto, non colgono quindi nel segno le censure sollevate dalla parte alla perizia, e non giustificano il rinnovo della consulenza.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e qui integralmente recepite e fatte proprie.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato.
Parte ricorrente va infine tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1337/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, lì 07.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo
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