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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7018 / 2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7018/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/03/2025 con la concessione dei termini di cui all'art 190, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Felice a Cancello (CE) alla via Napoli, 530, presso lo studio dell'avvocato Luca PISCITELLI,
Cod.Fisc. , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione
- ATTRICE
E
c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, presso lo studio dell'Avv. Nuvola Di Mauro ( ), C.F._3 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico rogato dal
Notaio il 15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. 10527. Persona_1
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note autorizzate e chiedevano introitarsi la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza
(19.03.25).
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il in persona del p.t., al fine di sentirlo condannare Controparte_1 CP_2 al risarcimento delle lesioni patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 23.11.2019 nel territorio del convenuto ente.
L'attrice precisava che, in tale data, alle ore 10:20 circa, nel mentre percorreva Via Toledo all'altezza del civico n. 151 perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata, non visibile né segnalata. A causa della caduta la sig.ra riportava lesioni e traumi tali da rendere Pt_1 necessario il trasporto, tramite ambulanza del Servizio 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli ove i medici di prime cure le diagnosticavano un “…trauma contusivo bacino con algia prossistica anca sin…” con prognosi di 8 gg., prescrizione di visita Ortopedica e cure mediche ( cfr scheda di Pronto Soccorso n.2019/55901 del 23.11.2019 versata in atti). Sul luogo dell'avvenuto sinistro intervenivano anche i vigli urbani che redigevano verbale che descriveva lo stato dei luoghi confermando il dissesto della pavimentazione. A sostegno della sua domanda l'attrice affermava che la responsabilità del prefato incidente fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta negligente del il quale sarebbe stato inadempiente negli obblighi incombenti su Controparte_1 di esso ex art. 2051 c.c., ovvero omettendo di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia di Via
Toledo, strada di propria competenza e rientrante, dunque, nella sua custodia.
Chiedeva pertanto a questo Tribunale di accertare e dichiarare nel sinistro de quo, la responsabilità esclusiva del per non aver provveduto ad eliminare la situazione di pericolo Controparte_1 occulto e per aver omesso qualsivoglia controllo sulla via Toledo, nonché di accogliere la richiesta di risarcimento ex artt. 2051 e 2043 c.p.c per i danni subiti derivanti dalle lesioni personali che complessivamente quantificava in € 19.354,44 oltre spese mediche oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Si costituiva il in persona del suo Sindaco p.t., il quale, impugnando e Controparte_1 contestando integralmente la spiegata domanda attorea di risarcimento del danno, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità suscettibile di ledere il contradditorio ed il diritto di difesa e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda per aver omesso l'attrice di provare la relazione tra l'evento dannoso e la cosa in custodia residuando a carico del custode solo di provare il caso fortuito. L'ente inoltre adduceva a motivo della sua difesa la contribuzione nella causazione dell'evento della condotta negligente dell'attrice e quindi l'applicabilità nel caso di specie del concorso di colpa ex art. 1227 c.p.c. Si opponeva, pertanto, alle richieste istruttorie articolate da parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda per sua infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma, svoltasi l'istruttoria orale con l'escussione dei testi richiesti da parte attrice e successivamente disposta la Ctu medico-legale - il cui elaborato veniva tempestivamente depositato - la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 18/03/2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da parte del convenuto di nullità della CP_1 citazione ex art. 164 c.p.c circa la sua genericità e quindi la sua potenzialità di ledere il diritto di difesa di parte avversa.
L'atto introduttivo del presente giudizio appare infatti sufficientemente determinato sia nel petitum che nella casa petendi. Rispetto a quest'ultimo, infatti, parte attrice non solo qualificava la domanda da sussumersi sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ma effettivamente indicava e specificava gli obblighi gravanti sull'ente consentendo a quest'ultimo la possibilità di apprestare le proprie CP_1 difese;
il invece sul punto non spiegava alcuna specifica difesa e/o contestazione Controparte_1 ex art. 115 c.p.c. ( ex multis Cass. Sez. 3 sent. 15 maggio 2013 n.11751).
Entrando nel merito il caso de quo concerne senza dubbio una responsabilità ascrivibile all'art. 2051
c.c.
L'art. 2051 c. c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva;
come è noto la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto per cui l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi la colpa gravante sul soggetto-custode. Il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito, inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode al fine di andare esente da responsabilità dovrebbe provare che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili.
Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa.
Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o
3 concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
L'onere probatorio, in simili vicende, si atteggia diversamente a seconda della posizione giuridica soggettiva ricoperta dalle parti coinvolte nel rapporto (detentore– a qualsiasi titolo - e danneggiato).
Pertanto, il danneggiato che assume di essere stato leso a causa del dinamismo patologico della cosa
(nel caso di specie strada dissestata che avrebbe creato un dislivello della pavimentazione non immediatamente percepibile dall'utente-pedone), dovrà provare il nesso causale tra la capacità della cosa di produrre determinati effetti, insiti nella propria natura e il danno derivatone;
mentre colui sul quale grava l'onere di custodia dovrà offrire la prova liberatoria contraria, attraverso la dimostrazione del verificarsi di un fattore esterno (caso fortuito che nella sua accezione più ampia comprende il fatto illecito di un terzo, oppure la colpa del danneggiato quali fattori imprevedibili e inevitabili), interruttivo, dunque, del nesso di causalità e idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno (SSUU sent. 15383 e 15384 del 2006, in materia di responsabilità da cose in custodia della PA rispetto alla manutenzione delle strade).
In sintesi “Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere
— dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi
(come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.”( cfr. Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, n.25925).
Pertanto ne consegue che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo permanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua
4 estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, i quali, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, devono essere provati dal danneggiato. Resta, invece, a carico del custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, che, in quanto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla cosa (in tal senso, Cass. Civ., sez. III,
7/9/2023, n. 26142)
Applicando i suesposti principi alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo tribunale, può essere affermato che gli oneri probatori ai fini dell'accoglimento della domanda così come formulata dall'attrice sono stati pienamente assolti dall'attrice.
Parte attrice, infatti, ha provato senza dubbio il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle esaurienti deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse.
Nello specifico, il teste oltre a confermare tutte le circostanze narrate dall'attrice Testimone_1 riferiva che “avvicinatici abbiamo visto una mattonella sconnessa rispetto alla linea della pavimentazione, forse di un cm. di spessore più alto come se fosse messa inclinata” ; ……. dopo la caduta abbiamo provato ad alzarla tanto che qualcuno, non ricordo, ha chiamato il 118………non si poteva muovere e stare in piedi” e così anche il teste dichiarava che: “all'improvviso Testimone_2 la è caduta rovinosamente a terra….. le mattonelle non erano fisse tipo quadroni in pietra Pt_1 lavica basculanti”.
Lo stato di cattiva manutenzione del tratto di strada de quo veniva inoltre così descritto e confermato anche dal verbale degli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto e versato in atti.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode della strada e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia
(strada) e l'evento (la caduta).
Anche dall'espletata CTU medico-legale del Dott. si evince la compatibilità Persona_2 dei danni lamentati dall'attrice con la dinamica del sinistro illustrata : “ le lesioni sono compatibili
5 con la riferita dinamica dell'incidente, per cui appare accreditabile il nesso di causalità materiale in relazione al suddetto evento traumatico”.
Assolto così l'onere probatorio a carico dell'attrice, spettava al offrire dal suo canto la prova CP_1 liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, pertanto, la prova del fortuito. Tale onere non è stato tuttavia in alcuna misura assolto dalla parte convenuta che si limitava ad invocare l'applicazione dell'art 1227
c.p.c adducendo che la condotta negligente dell'attrice concorreva al verificarsi del sinistro, senza però provare alcun comportamento anomale della medesima e/o contrario al rispetto delle norme applicabili alla circolazione dei pedoni.
E' evidente che nella dinamica narrata, all'attrice non può addebitarsi colpa alcuna per la sua rovinosa caduta, la quale è dipesa esclusivamente dal dissesto del tratto di strada di via Toledo, mal tenuto dall'ente custode. Pertanto, va disattesa e rigettata la richiesta di accoglimento della domanda del concorso dell'attrice quale concausa nella verificazione dell'evento per cui è causa.
Dalle difese dell'ente attagliate al caso in oggetto, pervero, non emerge alcuna condotta da parte della tale da incidere sul percorso eziologico della res- evento- danno. Pt_1
Emerge inequivocabilmente il nesso causale tra l'intrinseca pericolosità dei luoghi e l'evento danno occorso all'attrice, considerando anche che il dislivello costituito dalle mattonelle basculanti nel tratto di strada interessato, creando una confusione ottica, avrebbe potuto coinvolgere soggetti di qualsiasi età, in orario diurno ed ottime condizioni metereologiche non essendo nettamente percepibile alla vista di chiunque.
Ne discende, dunque, anche per tale motivo l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del
Controparte_1
Con riferimento infine alla liquidazione del danno, il consulente tecnico d'ufficio nominato, nell'elaborato peritale che questo Tribunale fa proprio, ha accertato che la ha conseguito dal Pt_1 sinistro, fratture multiple del bacino di natura per lo più intraspongiosa (frattura composta dell'ala sacrale sinistra, frattura composta della radice della branca ileopubica sinistra, frattura del terzo medio della branca ischiopubica sinistra e frattura composta del terzo anteriore della branca ileopubica destra) , residuando postumi che in base alla documentazione sanitaria presente in atti, ai dati anamnestici e alle risultanze dell'esame obiettivo, sono da valutare nella misura del 6% di danno biologico. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata totale per giorni 30 (trenta) e parziale per giorni 20 (venti) da valutarsi mediamente al 50% al 25%, secondo criterio equitativo.
Per ciò che concerne la quantificazione non può essere obliterato che per costante giurisprudenza di legittimità, il danno biologico riportato da un pedone caduto su un marciapiede a causa dell'inclinazione di un tombino non va risarcito con i criteri previsti dal Codice delle assicurazioni
(Cap, Dlgs 209/2005) per gli incidenti stradali, ma va fatto riferimento dal diritto comune, ovvero
6 alle cd. “Tabelle di Milano”( cfr. Cass. n. 32373/2023; Trib. Palermo n. 4667/24; Tribunale della
Spezia – Sentenza n. 852/2018 ).
Pertanto, il danno effettivo risarcibile è stato esattamente quantificato in complessivi euro 10.202,08
(totale danno biologico € 9.491,08: euro 7.005,28 per danno biologico permanente al 6% su persona sessantacinquenne all'epoca del sinistro;
euro 1.657,20 per ITT;
euro 552,40 per ITP al 50% per 20 giorni;
euro 276,20 per ITP al 25%) comprensiva di spese mediche documentate in atti per € 711,00 ed esclusa la personalizzazione poiché non provata.
Alcuna somma può, poi, essere riconosciuta a titolo di danno morale atteso che l'allegazione (prima ancora della prova) a riguardo svolta dall'attrice si è rivelata del tutto carente e che, come osservato, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024,
n. 7892).
La somma deve essere maggiorata della svalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore), quantificata alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat, e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della lite e dell'attività processuale svolta e sulla scorta del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti per la medesima ragione vanno accollante in via definitiva all'ente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 10.202,08 a titolo di risarcimento danni ex art. 2051 cc, Parte_1 comprensiva spese mediche documentate in atti per € 711,00, con devalutazione e poi
7 rivalutazione anno per anno dalla data del sinistro (23.11.19), così come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il alla refusione delle spese del presente giudizio nei Controparte_1 confronti di , che liquida in complessivi euro 264,00 per spese vive Parte_1 ed euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione, all' avv. Luca Piscitelli dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di CTU nella misura già determinata in corso di causa con decreto, definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 07/07/2025.
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7018/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/03/2025 con la concessione dei termini di cui all'art 190, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Felice a Cancello (CE) alla via Napoli, 530, presso lo studio dell'avvocato Luca PISCITELLI,
Cod.Fisc. , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto C.F._2 di citazione
- ATTRICE
E
c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, presso lo studio dell'Avv. Nuvola Di Mauro ( ), C.F._3 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico rogato dal
Notaio il 15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. 10527. Persona_1
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note autorizzate e chiedevano introitarsi la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza
(19.03.25).
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il in persona del p.t., al fine di sentirlo condannare Controparte_1 CP_2 al risarcimento delle lesioni patite in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 23.11.2019 nel territorio del convenuto ente.
L'attrice precisava che, in tale data, alle ore 10:20 circa, nel mentre percorreva Via Toledo all'altezza del civico n. 151 perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata, non visibile né segnalata. A causa della caduta la sig.ra riportava lesioni e traumi tali da rendere Pt_1 necessario il trasporto, tramite ambulanza del Servizio 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli ove i medici di prime cure le diagnosticavano un “…trauma contusivo bacino con algia prossistica anca sin…” con prognosi di 8 gg., prescrizione di visita Ortopedica e cure mediche ( cfr scheda di Pronto Soccorso n.2019/55901 del 23.11.2019 versata in atti). Sul luogo dell'avvenuto sinistro intervenivano anche i vigli urbani che redigevano verbale che descriveva lo stato dei luoghi confermando il dissesto della pavimentazione. A sostegno della sua domanda l'attrice affermava che la responsabilità del prefato incidente fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta negligente del il quale sarebbe stato inadempiente negli obblighi incombenti su Controparte_1 di esso ex art. 2051 c.c., ovvero omettendo di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia di Via
Toledo, strada di propria competenza e rientrante, dunque, nella sua custodia.
Chiedeva pertanto a questo Tribunale di accertare e dichiarare nel sinistro de quo, la responsabilità esclusiva del per non aver provveduto ad eliminare la situazione di pericolo Controparte_1 occulto e per aver omesso qualsivoglia controllo sulla via Toledo, nonché di accogliere la richiesta di risarcimento ex artt. 2051 e 2043 c.p.c per i danni subiti derivanti dalle lesioni personali che complessivamente quantificava in € 19.354,44 oltre spese mediche oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Si costituiva il in persona del suo Sindaco p.t., il quale, impugnando e Controparte_1 contestando integralmente la spiegata domanda attorea di risarcimento del danno, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità suscettibile di ledere il contradditorio ed il diritto di difesa e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda per aver omesso l'attrice di provare la relazione tra l'evento dannoso e la cosa in custodia residuando a carico del custode solo di provare il caso fortuito. L'ente inoltre adduceva a motivo della sua difesa la contribuzione nella causazione dell'evento della condotta negligente dell'attrice e quindi l'applicabilità nel caso di specie del concorso di colpa ex art. 1227 c.p.c. Si opponeva, pertanto, alle richieste istruttorie articolate da parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda per sua infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma, svoltasi l'istruttoria orale con l'escussione dei testi richiesti da parte attrice e successivamente disposta la Ctu medico-legale - il cui elaborato veniva tempestivamente depositato - la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 18/03/2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da parte del convenuto di nullità della CP_1 citazione ex art. 164 c.p.c circa la sua genericità e quindi la sua potenzialità di ledere il diritto di difesa di parte avversa.
L'atto introduttivo del presente giudizio appare infatti sufficientemente determinato sia nel petitum che nella casa petendi. Rispetto a quest'ultimo, infatti, parte attrice non solo qualificava la domanda da sussumersi sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ma effettivamente indicava e specificava gli obblighi gravanti sull'ente consentendo a quest'ultimo la possibilità di apprestare le proprie CP_1 difese;
il invece sul punto non spiegava alcuna specifica difesa e/o contestazione Controparte_1 ex art. 115 c.p.c. ( ex multis Cass. Sez. 3 sent. 15 maggio 2013 n.11751).
Entrando nel merito il caso de quo concerne senza dubbio una responsabilità ascrivibile all'art. 2051
c.c.
L'art. 2051 c. c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva;
come è noto la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto per cui l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi la colpa gravante sul soggetto-custode. Il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito, inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode al fine di andare esente da responsabilità dovrebbe provare che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili.
Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa.
Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o
3 concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
L'onere probatorio, in simili vicende, si atteggia diversamente a seconda della posizione giuridica soggettiva ricoperta dalle parti coinvolte nel rapporto (detentore– a qualsiasi titolo - e danneggiato).
Pertanto, il danneggiato che assume di essere stato leso a causa del dinamismo patologico della cosa
(nel caso di specie strada dissestata che avrebbe creato un dislivello della pavimentazione non immediatamente percepibile dall'utente-pedone), dovrà provare il nesso causale tra la capacità della cosa di produrre determinati effetti, insiti nella propria natura e il danno derivatone;
mentre colui sul quale grava l'onere di custodia dovrà offrire la prova liberatoria contraria, attraverso la dimostrazione del verificarsi di un fattore esterno (caso fortuito che nella sua accezione più ampia comprende il fatto illecito di un terzo, oppure la colpa del danneggiato quali fattori imprevedibili e inevitabili), interruttivo, dunque, del nesso di causalità e idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno (SSUU sent. 15383 e 15384 del 2006, in materia di responsabilità da cose in custodia della PA rispetto alla manutenzione delle strade).
In sintesi “Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere
— dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi
(come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.”( cfr. Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, n.25925).
Pertanto ne consegue che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo permanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua
4 estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, i quali, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, devono essere provati dal danneggiato. Resta, invece, a carico del custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, che, in quanto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla cosa (in tal senso, Cass. Civ., sez. III,
7/9/2023, n. 26142)
Applicando i suesposti principi alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo tribunale, può essere affermato che gli oneri probatori ai fini dell'accoglimento della domanda così come formulata dall'attrice sono stati pienamente assolti dall'attrice.
Parte attrice, infatti, ha provato senza dubbio il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle esaurienti deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse.
Nello specifico, il teste oltre a confermare tutte le circostanze narrate dall'attrice Testimone_1 riferiva che “avvicinatici abbiamo visto una mattonella sconnessa rispetto alla linea della pavimentazione, forse di un cm. di spessore più alto come se fosse messa inclinata” ; ……. dopo la caduta abbiamo provato ad alzarla tanto che qualcuno, non ricordo, ha chiamato il 118………non si poteva muovere e stare in piedi” e così anche il teste dichiarava che: “all'improvviso Testimone_2 la è caduta rovinosamente a terra….. le mattonelle non erano fisse tipo quadroni in pietra Pt_1 lavica basculanti”.
Lo stato di cattiva manutenzione del tratto di strada de quo veniva inoltre così descritto e confermato anche dal verbale degli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto e versato in atti.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell'ente comunale, titolare e custode della strada e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia
(strada) e l'evento (la caduta).
Anche dall'espletata CTU medico-legale del Dott. si evince la compatibilità Persona_2 dei danni lamentati dall'attrice con la dinamica del sinistro illustrata : “ le lesioni sono compatibili
5 con la riferita dinamica dell'incidente, per cui appare accreditabile il nesso di causalità materiale in relazione al suddetto evento traumatico”.
Assolto così l'onere probatorio a carico dell'attrice, spettava al offrire dal suo canto la prova CP_1 liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, pertanto, la prova del fortuito. Tale onere non è stato tuttavia in alcuna misura assolto dalla parte convenuta che si limitava ad invocare l'applicazione dell'art 1227
c.p.c adducendo che la condotta negligente dell'attrice concorreva al verificarsi del sinistro, senza però provare alcun comportamento anomale della medesima e/o contrario al rispetto delle norme applicabili alla circolazione dei pedoni.
E' evidente che nella dinamica narrata, all'attrice non può addebitarsi colpa alcuna per la sua rovinosa caduta, la quale è dipesa esclusivamente dal dissesto del tratto di strada di via Toledo, mal tenuto dall'ente custode. Pertanto, va disattesa e rigettata la richiesta di accoglimento della domanda del concorso dell'attrice quale concausa nella verificazione dell'evento per cui è causa.
Dalle difese dell'ente attagliate al caso in oggetto, pervero, non emerge alcuna condotta da parte della tale da incidere sul percorso eziologico della res- evento- danno. Pt_1
Emerge inequivocabilmente il nesso causale tra l'intrinseca pericolosità dei luoghi e l'evento danno occorso all'attrice, considerando anche che il dislivello costituito dalle mattonelle basculanti nel tratto di strada interessato, creando una confusione ottica, avrebbe potuto coinvolgere soggetti di qualsiasi età, in orario diurno ed ottime condizioni metereologiche non essendo nettamente percepibile alla vista di chiunque.
Ne discende, dunque, anche per tale motivo l'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del
Controparte_1
Con riferimento infine alla liquidazione del danno, il consulente tecnico d'ufficio nominato, nell'elaborato peritale che questo Tribunale fa proprio, ha accertato che la ha conseguito dal Pt_1 sinistro, fratture multiple del bacino di natura per lo più intraspongiosa (frattura composta dell'ala sacrale sinistra, frattura composta della radice della branca ileopubica sinistra, frattura del terzo medio della branca ischiopubica sinistra e frattura composta del terzo anteriore della branca ileopubica destra) , residuando postumi che in base alla documentazione sanitaria presente in atti, ai dati anamnestici e alle risultanze dell'esame obiettivo, sono da valutare nella misura del 6% di danno biologico. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata totale per giorni 30 (trenta) e parziale per giorni 20 (venti) da valutarsi mediamente al 50% al 25%, secondo criterio equitativo.
Per ciò che concerne la quantificazione non può essere obliterato che per costante giurisprudenza di legittimità, il danno biologico riportato da un pedone caduto su un marciapiede a causa dell'inclinazione di un tombino non va risarcito con i criteri previsti dal Codice delle assicurazioni
(Cap, Dlgs 209/2005) per gli incidenti stradali, ma va fatto riferimento dal diritto comune, ovvero
6 alle cd. “Tabelle di Milano”( cfr. Cass. n. 32373/2023; Trib. Palermo n. 4667/24; Tribunale della
Spezia – Sentenza n. 852/2018 ).
Pertanto, il danno effettivo risarcibile è stato esattamente quantificato in complessivi euro 10.202,08
(totale danno biologico € 9.491,08: euro 7.005,28 per danno biologico permanente al 6% su persona sessantacinquenne all'epoca del sinistro;
euro 1.657,20 per ITT;
euro 552,40 per ITP al 50% per 20 giorni;
euro 276,20 per ITP al 25%) comprensiva di spese mediche documentate in atti per € 711,00 ed esclusa la personalizzazione poiché non provata.
Alcuna somma può, poi, essere riconosciuta a titolo di danno morale atteso che l'allegazione (prima ancora della prova) a riguardo svolta dall'attrice si è rivelata del tutto carente e che, come osservato, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024,
n. 7892).
La somma deve essere maggiorata della svalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore), quantificata alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat, e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della lite e dell'attività processuale svolta e sulla scorta del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti per la medesima ragione vanno accollante in via definitiva all'ente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 10.202,08 a titolo di risarcimento danni ex art. 2051 cc, Parte_1 comprensiva spese mediche documentate in atti per € 711,00, con devalutazione e poi
7 rivalutazione anno per anno dalla data del sinistro (23.11.19), così come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il alla refusione delle spese del presente giudizio nei Controparte_1 confronti di , che liquida in complessivi euro 264,00 per spese vive Parte_1 ed euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione, all' avv. Luca Piscitelli dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di CTU nella misura già determinata in corso di causa con decreto, definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 07/07/2025.
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
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