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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 956/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 956 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1 il 26/07/1984 e residente a [...],
E
(C. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
17/4/1984 e residente a [...]nella Rue de France n.24, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Argentino, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/05/2025, e Parte_1 [...] hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento Pt_2 del loro matrimonio, contratto a IA (RG) il 2/08/2018 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 40, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2018; hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati giusta sentenza di separazione consensuale, resa dal
Tribunale di Ragusa il 23/07/2024, nel procedimento n. 666/2024 R.G.V.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 10/7/2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal
Tribunale di Ragusa il 23/7/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“i coniugi rinunziamo al mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
i coniugi danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto”.
2 Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della loro rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Parte_2 in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IA (RG) il
2/08/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune medesimo, anno 2018,
n.40, parte 1, ufficio 1;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IA (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IA (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 956 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1 il 26/07/1984 e residente a [...],
E
(C. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
17/4/1984 e residente a [...]nella Rue de France n.24, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Argentino, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/05/2025, e Parte_1 [...] hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento Pt_2 del loro matrimonio, contratto a IA (RG) il 2/08/2018 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 40, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2018; hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati giusta sentenza di separazione consensuale, resa dal
Tribunale di Ragusa il 23/07/2024, nel procedimento n. 666/2024 R.G.V.G.; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 10/7/2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal
Tribunale di Ragusa il 23/7/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“i coniugi rinunziamo al mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;
i coniugi danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto”.
2 Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della loro rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Parte_2 in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a IA (RG) il
2/08/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune medesimo, anno 2018,
n.40, parte 1, ufficio 1;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IA (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IA (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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