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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 920/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001804000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 920/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001804000, notificata a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025, deducendone l'illegittimità per asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con articolate controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso
La parte ricorrente depositava memorie illustrative insistendo nelle proprie doglianze.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sull'eccezione di prescrizione si noti che dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione emerge che il contribuente è stato destinatario, nel corso degli anni, di plurimi atti interruttivi, tra cui numerose intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tutte regolarmente notificate.
Tali atti, ai sensi dell'art. 2943 c.c., hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
Inoltre, il decorso dei termini è stato ulteriormente inciso dalla sospensione disposta dalla Legge n. 147/2013 fino al 16 giugno 2014 e dalla sospensione emergenziale COVID ex art. 68 DL 18/2020 (542 giorni), con conseguente proroga dei termini sino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, anche a voler applicare il termine prescrizionale più breve prospettato dal ricorrente, lo stesso non risulta maturato.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere respinta.
Sulla dedotta nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto di motivazione va ora osservato che la comunicazione impugnata contiene l'indicazione delle cartelle di riferimento, la data di notifica delle stesse, i riferimenti dei ruoli, la tipologia dei tributi, il periodo d'imposta e il dettaglio degli importi dovuti.
L'obbligo motivazionale risulta adempiuto, essendo il contribuente posto nelle condizioni di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali. È poi sufficiente il richiamo all'atto presupposto e non è richiesto che l'Agente alleghi le cartelle già notificate.
Deve ora rilevarsi che l'art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973 non impone l'indicazione specifica dei cespiti immobiliari nel preavviso.
La funzione della comunicazione preventiva è esclusivamente quella di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al debitore di evitare l'iscrizione mediante pagamento.
L'omessa indicazione degli immobili non determina nullità.
Il motivo circa l'invalida notifica degli atti presupposti di cui alla memoria integrativa costituisce motivo nuovo, non formulato in ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente euro 4.784,00, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
EL LO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 920/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500001804000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 920/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001804000, notificata a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025, deducendone l'illegittimità per asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con articolate controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso
La parte ricorrente depositava memorie illustrative insistendo nelle proprie doglianze.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sull'eccezione di prescrizione si noti che dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione emerge che il contribuente è stato destinatario, nel corso degli anni, di plurimi atti interruttivi, tra cui numerose intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tutte regolarmente notificate.
Tali atti, ai sensi dell'art. 2943 c.c., hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
Inoltre, il decorso dei termini è stato ulteriormente inciso dalla sospensione disposta dalla Legge n. 147/2013 fino al 16 giugno 2014 e dalla sospensione emergenziale COVID ex art. 68 DL 18/2020 (542 giorni), con conseguente proroga dei termini sino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, anche a voler applicare il termine prescrizionale più breve prospettato dal ricorrente, lo stesso non risulta maturato.
Inoltre, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'eccezione di prescrizione deve quindi essere respinta.
Sulla dedotta nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto di motivazione va ora osservato che la comunicazione impugnata contiene l'indicazione delle cartelle di riferimento, la data di notifica delle stesse, i riferimenti dei ruoli, la tipologia dei tributi, il periodo d'imposta e il dettaglio degli importi dovuti.
L'obbligo motivazionale risulta adempiuto, essendo il contribuente posto nelle condizioni di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali. È poi sufficiente il richiamo all'atto presupposto e non è richiesto che l'Agente alleghi le cartelle già notificate.
Deve ora rilevarsi che l'art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973 non impone l'indicazione specifica dei cespiti immobiliari nel preavviso.
La funzione della comunicazione preventiva è esclusivamente quella di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al debitore di evitare l'iscrizione mediante pagamento.
L'omessa indicazione degli immobili non determina nullità.
Il motivo circa l'invalida notifica degli atti presupposti di cui alla memoria integrativa costituisce motivo nuovo, non formulato in ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente euro 4.784,00, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
EL LO