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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AL IO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3577/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_3 RO -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18508/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00320946 10 000 TASSA AUTO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834264037275 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7912/2025 depositato il 22/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio della appellata NZ delle TE ON (AD); non costituita l'altra parte pubblica appellata Regione Campania;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avvero cartella di pagamento notificante ruoli per omesso pagamento della tassa di possesso automobili per il periodo 2018, emessi in base ad accertamento n. 834264037275 notificato il 06.10.2021, perchè, per quanto qui residua per devoluzione: << Con i primi due motivi di ricorso che vanno valutati unitariamente il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l' annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione triennale della pretesa relativa al presunto pagamento della tassa auto anno 2018. Ed invero, parte resistente, ed in particolare la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto l'avviso di accertamento nr. 834264037275 notificato il 06.10.2021: la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente sito in Luogo_1 alla Indirizzo_1 con Raccomandata AR, consegnata nelle mani del destinatario che apponeva la relativa firma. Quanto alla validità di tali notifiche rileva il Collegio che la Suprema Corte ha ritenuto che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (…) >> .
-che il contribuente ha proposto appello, articolato graficamente in quattro motivi, riguardo esclusivamente all'accertata validità della notificazione dell'avviso di accertamento, lamentando: Nullità della notifica dell'atto presupposto per carenza della relata;
Mancata identificazione del soggetto ricevente e inesistenza della notifica;
Omissione dell'avviso ex art. 139 c.p.c; Erroneità della motivazione della sentenza impugnata;
-che si è costituita AD per resistere;
-che benchè ritualmente intimata non si è costituita l'altura parte pubblica Regione Campania;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare-, da ritenersi ammissibile per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, sia manifestamente infondato;
-che l'appello contribuente rimette la (sola) questione della validità della notifica dell'atto presupposto, denunziando, con i quattro profili in premessa riferiti, la invalidità della notificazione della cartella, ma non censura il fatto accertato, ossia: “ la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio Luogo_1 Indirizzo_1fiscale del contribuente sito in alla Raccomandata AR, consegnata nelle mani del destinatario che apponeva la relativa firma.”;
-che attesa la ammissibile modalità di notificazione cd. semplificata (a mezzo posta raccomandata ordinaria A.R. direttamente eseguita dalla Regione), non è fondata la questione relativa alla omissione della relata di notifica (ex multiis, da ult. Cass. 32226/2025); non è pertinente la disciplina di cui all'art. 139 cpc;
l'accertamento della “consegna a mania del destinatario che apponeva la relativa firma” non è superabile dalla mera constatazione Banca_1dell'omessa indicazione del ricevente sull'avviso di ricevimento da parte dell' ; è esattamente corretta la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., anche a prescindere dal soggetto che lo ha ricevuto, in quanto il plico è giunto al domicilio del destinatario e non è necessaria nella modalità semplificata la spedizione della raccomandata CAN;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della parte appellata costituita;
nulla per la Regione rimasta assente;
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita, liquidate in euro 233,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AL IO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3577/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_3 RO -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18508/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00320946 10 000 TASSA AUTO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834264037275 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7912/2025 depositato il 22/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio della appellata NZ delle TE ON (AD); non costituita l'altra parte pubblica appellata Regione Campania;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avvero cartella di pagamento notificante ruoli per omesso pagamento della tassa di possesso automobili per il periodo 2018, emessi in base ad accertamento n. 834264037275 notificato il 06.10.2021, perchè, per quanto qui residua per devoluzione: << Con i primi due motivi di ricorso che vanno valutati unitariamente il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l' annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione triennale della pretesa relativa al presunto pagamento della tassa auto anno 2018. Ed invero, parte resistente, ed in particolare la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto l'avviso di accertamento nr. 834264037275 notificato il 06.10.2021: la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente sito in Luogo_1 alla Indirizzo_1 con Raccomandata AR, consegnata nelle mani del destinatario che apponeva la relativa firma. Quanto alla validità di tali notifiche rileva il Collegio che la Suprema Corte ha ritenuto che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (…) >> .
-che il contribuente ha proposto appello, articolato graficamente in quattro motivi, riguardo esclusivamente all'accertata validità della notificazione dell'avviso di accertamento, lamentando: Nullità della notifica dell'atto presupposto per carenza della relata;
Mancata identificazione del soggetto ricevente e inesistenza della notifica;
Omissione dell'avviso ex art. 139 c.p.c; Erroneità della motivazione della sentenza impugnata;
-che si è costituita AD per resistere;
-che benchè ritualmente intimata non si è costituita l'altura parte pubblica Regione Campania;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare-, da ritenersi ammissibile per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, sia manifestamente infondato;
-che l'appello contribuente rimette la (sola) questione della validità della notifica dell'atto presupposto, denunziando, con i quattro profili in premessa riferiti, la invalidità della notificazione della cartella, ma non censura il fatto accertato, ossia: “ la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio Luogo_1 Indirizzo_1fiscale del contribuente sito in alla Raccomandata AR, consegnata nelle mani del destinatario che apponeva la relativa firma.”;
-che attesa la ammissibile modalità di notificazione cd. semplificata (a mezzo posta raccomandata ordinaria A.R. direttamente eseguita dalla Regione), non è fondata la questione relativa alla omissione della relata di notifica (ex multiis, da ult. Cass. 32226/2025); non è pertinente la disciplina di cui all'art. 139 cpc;
l'accertamento della “consegna a mania del destinatario che apponeva la relativa firma” non è superabile dalla mera constatazione Banca_1dell'omessa indicazione del ricevente sull'avviso di ricevimento da parte dell' ; è esattamente corretta la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., anche a prescindere dal soggetto che lo ha ricevuto, in quanto il plico è giunto al domicilio del destinatario e non è necessaria nella modalità semplificata la spedizione della raccomandata CAN;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della parte appellata costituita;
nulla per la Regione rimasta assente;
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita, liquidate in euro 233,00 oltre accessori se dovuti per legge.