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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4880.23
TRA rapp.to e difeso dall' avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Melograni , giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.23, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito contestato CP_1 dall' per la somma di euro 7.416,76 per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018 CP_1
Nello specifico, ha esposto: l' , con provvedimento datato 03/04/2023, CP_1 contestava una somma ritenuta indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione cat. n. 04115114, € 7.416,76 per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2018, somma ritenuta non spettante per il periodo in oggetto;
la richiesta di indebito da parte dell' derivava dal ricalcolo per la rideterminazione della maggiorazione CP_2 sociale, prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001; il ricorrente dal compimento del 65° anno di età aveva un reddito personale e familiare costituito del solo assegno sociale e della pensione di vecchiaia di circa € 90,00 erogata dalla
[...]
attraverso domanda presentata dall' , come emerge dall'allegata Pt_2 CP_1 domanda del 23/11/2011; difatti, per l'anno 2019 veniva completamente azzerata la prestazione di assegno sociale in parola di cui il ricorrente era sempre stato titolare dal novembre 2011; ciò si evinceva dal provvedimento del 03/04/2023, non notificato, ma estratto dal cassetto previdenziale del ricorrente, dove nella tabella
“importi della prestazione successivi alla ricostituzione” gli importi della prestazione per l'anno 2018 erano azzerati;
inoltre, il ricorrente sempre dal cassetto previdenziale aveva estratto ulteriore documento, mai notificato, in cui l' CP_2 convenuto in data 02/07/2021 emetteva provvedimento contestando la mancata comunicazioni redditi anno 2017 ex art. 35, comma 10 bis, del D. L. 207/2008; da quest'ultimo documento si evinceva il motivo della decurtazione dell'assegno sociale, subito dal ricorrente, per tutto l'anno 2018; pertanto l' istante, proponeva ricorso amministrativo senza esito fruttuoso al Comitato provinciale . CP_1
Ha eccepito che il ricorrente nulla aveva occultato all' , non avendo alcun CP_2 reddito che incideva sul diritto e la misura dell'assegno sociale in oggetto, essendo l' a conoscenza delle prestazioni percepite, in quanto la pensione della CP_1 [...]
di euro 90,00 mensili era stata richiesta dal medesimo Istituto in favore Pt_2 del ricorrente, come si evinceva dagli atti di causa. Si è costituito l' rappresentando l'infondatezza della domanda e concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che l'indebito si riferiva all'intero importo dell'assegno sociale anno 2018 in quanto il ricorrente non si era mai preoccupato di comunicare la sua situazione reddituale per l'anno fiscale 2017. La ricostituzione reddituale era stata presentata tardivamente (31/3/2023 come da allegato sub 2) ben oltre le scadenze previste per cui è scaturito l'indebito per la prestazione erogata nell'anno 2018. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell' irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ). Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere). Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. CP_1
269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali. In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante così come il coniuge sono CP_1 percettori di pensioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente CP_1 conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti. Difatti, va evidenziato che l'istante non aveva alcun obbligo di comunicare all' Istituto redditi ulteriori che non possedeva, né l' aveva inviato per l'anno CP_1
2017 la comunicazione di richiesta di RED al ricorrente, essendo l'Ente a conoscenza della pensione percepita dal ricorrente, difatti il medesimo Istituto inoltrava la domanda alla , nel novembre 2011 (v. documentazione Parte_2 allegata al in atti da parte ricorrente). Ebbene, alla luce dei principi di diritto esposti deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante è percettore di pensioni erogate dall' CP_1 CP_1
e dunque dall'Istituto conosciute o conoscibili. Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall con il CP_2 provvedimento impugnato. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ripetitività delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittima la richiesta di restituzione e non dovuto l'importo di euro 7.416,76 richiesto dall' ; CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 11.09.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4880.23
TRA rapp.to e difeso dall' avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Melograni , giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.23, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito contestato CP_1 dall' per la somma di euro 7.416,76 per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018 CP_1
Nello specifico, ha esposto: l' , con provvedimento datato 03/04/2023, CP_1 contestava una somma ritenuta indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione cat. n. 04115114, € 7.416,76 per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2018, somma ritenuta non spettante per il periodo in oggetto;
la richiesta di indebito da parte dell' derivava dal ricalcolo per la rideterminazione della maggiorazione CP_2 sociale, prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001; il ricorrente dal compimento del 65° anno di età aveva un reddito personale e familiare costituito del solo assegno sociale e della pensione di vecchiaia di circa € 90,00 erogata dalla
[...]
attraverso domanda presentata dall' , come emerge dall'allegata Pt_2 CP_1 domanda del 23/11/2011; difatti, per l'anno 2019 veniva completamente azzerata la prestazione di assegno sociale in parola di cui il ricorrente era sempre stato titolare dal novembre 2011; ciò si evinceva dal provvedimento del 03/04/2023, non notificato, ma estratto dal cassetto previdenziale del ricorrente, dove nella tabella
“importi della prestazione successivi alla ricostituzione” gli importi della prestazione per l'anno 2018 erano azzerati;
inoltre, il ricorrente sempre dal cassetto previdenziale aveva estratto ulteriore documento, mai notificato, in cui l' CP_2 convenuto in data 02/07/2021 emetteva provvedimento contestando la mancata comunicazioni redditi anno 2017 ex art. 35, comma 10 bis, del D. L. 207/2008; da quest'ultimo documento si evinceva il motivo della decurtazione dell'assegno sociale, subito dal ricorrente, per tutto l'anno 2018; pertanto l' istante, proponeva ricorso amministrativo senza esito fruttuoso al Comitato provinciale . CP_1
Ha eccepito che il ricorrente nulla aveva occultato all' , non avendo alcun CP_2 reddito che incideva sul diritto e la misura dell'assegno sociale in oggetto, essendo l' a conoscenza delle prestazioni percepite, in quanto la pensione della CP_1 [...]
di euro 90,00 mensili era stata richiesta dal medesimo Istituto in favore Pt_2 del ricorrente, come si evinceva dagli atti di causa. Si è costituito l' rappresentando l'infondatezza della domanda e concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che l'indebito si riferiva all'intero importo dell'assegno sociale anno 2018 in quanto il ricorrente non si era mai preoccupato di comunicare la sua situazione reddituale per l'anno fiscale 2017. La ricostituzione reddituale era stata presentata tardivamente (31/3/2023 come da allegato sub 2) ben oltre le scadenze previste per cui è scaturito l'indebito per la prestazione erogata nell'anno 2018. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell' irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ). Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere). Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. CP_1
269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali. In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante così come il coniuge sono CP_1 percettori di pensioni erogate dall e dunque dall'Istituto perfettamente CP_1 conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti. Difatti, va evidenziato che l'istante non aveva alcun obbligo di comunicare all' Istituto redditi ulteriori che non possedeva, né l' aveva inviato per l'anno CP_1
2017 la comunicazione di richiesta di RED al ricorrente, essendo l'Ente a conoscenza della pensione percepita dal ricorrente, difatti il medesimo Istituto inoltrava la domanda alla , nel novembre 2011 (v. documentazione Parte_2 allegata al in atti da parte ricorrente). Ebbene, alla luce dei principi di diritto esposti deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' atteso che l'istante è percettore di pensioni erogate dall' CP_1 CP_1
e dunque dall'Istituto conosciute o conoscibili. Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall con il CP_2 provvedimento impugnato. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ripetitività delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara illegittima la richiesta di restituzione e non dovuto l'importo di euro 7.416,76 richiesto dall' ; CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 11.09.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè