Ordinanza collegiale 9 febbraio 2022
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fracar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Rossi, Alessandro Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Arpa Piemonte, Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Polonghera, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 69500 del 15 novembre 2021, ricevuta da Fracar s.r.l. in data 16 novembre 2021, con cui la Provincia di Cuneo ha sospeso «l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente l'accorpamento delle attività autorizzate e l'inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi, fino alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sotto sequestro, su superfici destinate all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto dell'iter di AIA»;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto occorrere possa, la nota prot. n. 76342 del 16 dicembre 2021 con cui la Provincia ha richiesto di documentare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida del 15 novembre 2021 con debita relazione a firma di tecnico abilitato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15 aprile 2022:
- della nota della Provincia di Cuneo, Protocollo n. 3209 del 20 gennaio 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e S.M.I. – L.R. 1/18 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera, Conferma sospensione iter rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fracar S.r.l. il 13/7/2022:
- della nota della Provincia di Cuneo, Protocollo n. 2022/0027029 del 29 aprile 2022, recante per oggetto “Provvedimento di diffida. D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – D. Lgs. 209/03 e s.m.i. – L.R. 1/2018 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l. con sede legale in Polonghera. Attività di gestione rifiuti in difformità normativa ambientale ed alle prescrizioni autorizzative”;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi, la nota della Provincia di Cuneo, inviata in data 29 aprile 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 1/2018 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera. Comunicazione motivi ostativi al rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.; la nota prot. n. 3209 del 20 gennaio 2022, recante per oggetto “D. Lgs. 152/06 e S.M.I. – L.R. 1/18 e s.m.i.: Ditta Fracar S.r.l., con sede legale in Polonghera, Conferma sospensione iter rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”; la nota prot. 69500 del 15 novembre 2021, ricevuta da FRACAR S.r.l. in data 16 novembre 2021, con cui la Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio Ufficio Gestione Rifiuti ha sospeso “l'iter di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente l'accorpamento delle attività autorizzate e l'inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi, fino alla completa regolarizzazione delle aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sotto sequestro, su superfici destinate all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto dell'iter di AIA”; la nota prot. n.76342 del 16 dicembre 2021 con cui la Provincia ha richiesto di documentare l'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida del 15 novembre 2021 con debita relazione a firma di tecnico abilitato, già gravate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Marco LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Marco LD, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco LD | RO PE |
IL SEGRETARIO