Articolo 62 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 61Articolo 63
Versione
7 maggio 1958
Art. 62.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, puo' assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attivita' a vantaggio degli orfani di guerra.
La relativa concessione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958