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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1001/2024 avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio e pendente TRA
, nato a [...] il [...], ( , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Crispi n.111 presso lo studio legale Gargiulo, rappresentato e difeso, dall'avv.to Cecilia Gargiulo e Daniela Brizzi come da procura in atti RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ( ) residente CP_1 C.F._2 in Viale Fiume 89/b Viterbo, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Maurizio Todini, RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno concluso riportandosi aalle rispettive conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il SI. si è rivolto a questo Tribunale chiedendo la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Napoli in data 20.2.2007 e poi modificate dalla medesima Autorità con decreto del 13.05.2015, deducendo al riguardo: a) di avere contratto matrimonio a San Martino Valle Caudina il 28.06.1977 con la SI.ra , unione CP_1 dalla quale in data 21.02.1981 era nata la figlia;
b) che con sentenza n. 2009 del Per_1
20.2.2007 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico dell'odierno ricorrente il pagamento, in favore della SI.ra
, di un assegno divorzile mensile di € 300,00, oltre che della somma di euro 715,00 CP_1 mensili per il mantenimento della figlia;
c) che con provvedimento datato 13.05.2015 Per_1 il Tribunale di Napoli, in procedimento attivato dall' odierno istante con richiesta di revoca dell'assegno divorzile, sulla base di conclusioni congiunte delle parti, aveva modificato le precedenti condizioni di divorzio, fissando in euro 700,00 l'assegno divorzile da versare in favore dell'ex coniuge, revocando il contributo economico a suo tempo disposto in favore della figlia (di 34 anni) in ragione della raggiunta indipendenza economica di Per_1 quest'ultima; d) che dopo la pronuncia di divorzio aveva contratto matrimonio con la SI.ra coniuge dal 26.07.2023, con la quale sin dal 24.02.1998 aveva iniziato una Controparte_2 stabile convivenza e dalla cui unione era nato il figlio oggi di 24 anni;
e) che, nel Per_2 frattempo, le sue condizioni economiche erano fortemente peggiorate in ragione delle sue gravi condizioni di salute che lo costringevano ad ulteriori spese per cure mediche e per l' incremento delle spese che sosteneva e delle quali dava conto attraverso una CTP che veniva depositata. In particolare, tra le spese più rilevanti, segnalava quelle sostenute per il mantenimento del figlio studente universitario alla Bocconi di Milano. Il ricorrente si è poi, insistentemente, soffermato sulle ragioni che lo avevano spinto ad accettare, nel 2015 l'accordo divorzile, accordo che a suo dire era stato “ il frutto e la conseguenza del comportamento e della volontà del ricorrente di attenuare tensioni nell'ambiente di riferimento della figlia” denunciando, inoltre, le condizioni economiche della ex moglie la quale, continuava a godere di un contributo economico sin dal 1998, quindi da ben 27 anni, pur disponendo la stessa di proprie sufficienti sostanze. A tal riguardo, aggiungeva, infatti, che la condizione economica della resistente era migliorata anche in ragione della ulteriore somma che quest'ultima dal 2024 ogni mese percepiva (euro 342,00), quale percentuale che le era stata riconosciuta per il trattamento di fine rapporto liquidato all'ex coniuge per un totale complessivo di circa 40mila euro. Alla luce di tali elementi parte ricorrente, ritenuta la insussistenza dei presupposti sia assistenziali che compensativi previsti per l'assegno di divorzio, ha chiesto la revoca di tale assegno o, in subordine, una sua riduzione fino ad un massimo di euro 150,00 mensili,
Costituendosi in giudizio la SI.ra ha contestato con l'atto introduttivo ogni CP_1 deduzione di controparte, chiedendo il rigetto della domanda di parte istante e la conferma delle condizioni concordate dalle parti dinanzi al Tribunale di Napoli in data 13.05.2015, escludendo che fossero mutate le condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento. Giova, subito rilevare che poiché le contestazioni di parte resistente sono state operate con il primo atto difensivo, la memoria di costituzione, deve ritenersi superato ogni rilievo svolto dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 23.4.2025 con riguardo alla mancanza e/o tardività delle contestazioni di parte resistente. In merito ai principali aspetti della vicenda in esame parte resistente ha rappresentato: a) che il SI. durante l'unione coniugale aveva sempre privilegiato la propria attività Parte_2 professionale di professionista e professore universitario presso l'Università Federico II di Napoli, a differenza della moglie, la quale, si era invece sempre dedicata alla cura della famiglia e della figlia, potendo svolgere l'attività professionale di architetto soltanto in via sporadica. La stessa, inoltre, al momento della separazione e poi del divorzio - per come ritenuto, in quest'ultimo caso, dallo stesso ex coniuge, il quale le aveva riconosciuto un assegno divorzile - non poteva dirsi economicamente autosufficiente. Tale sua condizione economica, infatti, aveva legittimato il riconoscimento da parte del Tribunale di Napoli di un assegno divorzile che era stato fissato con la sentenza n. 209 del 2007 in euro 300,00 e poi, con decreto del 13.5.2015, sulla base dell'intervenuto accordo delle parti, in euro 700,00 al mese, escludendosi nel 2015 ogni contributo in favore della figlia che nel frattempo era divenuta economicamente indipendente;
b) che in data 20.10.2020 al SI. era stato Parte_2 riconosciuto per TFS un importi lordo di euro 120.924,39, oltre che un trattamento pensionistico mensile pari ad euro 4.596,92 lordi. (cfr all 2- 3); ciò diversamente dalla resistente la quale percepiva una pensione mensile pari ad euro 600,00 netti che le veniva erogata dalla Cassa Architetti;
c) che il ricorrente si era sempre sottratto al pagamento di quanto dovuto, avendola costretta a richiedere - sempre in via giudiziale - sia il pagamento diretto all'INPS della somma stabilita a titolo di assegno divorzile, che ad eseguire un pignoramento presso terzi in relazione alla propria quota di trattamento fine rapporto, che il Tribunale di Napoli con decreto n. 11081/2023 le aveva riconosciuto per euro 31.297,22; d) che le dedotte ulteriori spese dedotte dal ricorrente, in particolare quelle legate alle esigenze del figlio non potevano avere rilevanza alcuna, non potendo tale dato costituire un Per_2 elemento di novità considerando sia l'età del figlio (24 anni), sia le condizioni economiche della moglie del SI. , la sig.ra “famosa ed apprezzata Parte_2 Controparte_2 imprenditrice e stilista conosciuta in tutto il mondo” per come emergeva dalle pubblicazioni che venivano depositate (“Il sole24ore” del 31.10.24, ove si dà conto di un fatturato annuo della impresa della SI.ra di circa 1 milione di euro); e) di essere stata costretta a CP_2 lasciare Napoli per acquistare un'abitazione in una frazione di Viterbo (Bagnaia), scelta, quest'ultima, che si era resa necessaria considerando i costi delle abitazioni di Napoli e Roma, città quest'ultima dove viveva la figlia;
f) che la stessa, oggi settantacinquenne, Per_1 versava in uno stato precario di salute risultando affetta da una grave forma di obesità di III grado, già diagnosticata nel 2016 dall'Istituto Auxologico Italiano, dove era in cura. Alla luce di tali circostanze, non essendo quindi intervenuto alcun elemento modificativo in relazione a quanto le stesse parti avevano concordemente stabilito nel 2015, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo il permanere della funzione sia assistenziale che perequativa in merito all'assegno divorzile in questione Nel corso del processo, all'udienza di comparizione delle parti e fallito ogni tentativo di conciliazione, ritenendo il procedimento già maturo per la decisione, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio
In merito alla richiesta oggi da esaminare, giova preliminarmente delineare il perimetro all'intero del quali il Collegio può compiere le proprie valutazioni nei casi come quello in esame. A tal riguardo si è autorevolmente stabilito che il giudice nel valutare la richiesta di modifica e/o di revisione dell'assegno divorzile, non è tenuto a rinnovare l'analisi dei presupposti che avevano in precedenza condotto al riconoscimento dell'assegno, dovendo egli valutare i soli motivi nuovi presentati per la revisione delle condizioni di divorzio (Cass. n. 16725/2022). Si è, inoltre, escluso che i mutamenti giurisprudenziali possano legittimare la revisione delle condizioni di divorzio, potendosi, disporre la revisione delle precedenti condizioni solo in presenza di circostanze nuove sopravvenute, idonee ad alterare in maniera significativa l'assetto economico-patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si era formato il giudicato. Verificare, in particolare, se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico-patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, soprattutto laddove le condizioni di divorzio derivavano, come nel caso in esame, da un accordo delle parti, le quali avevano ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.(Cass. n. 7650/2024). Alla luce di tali principi, escludendo, di conseguenza, ogni fondamento ai rilievi di parte ricorrente in relazione alla rinnovato esame dell'assegno divorzile oggi in esame, è opportuno individuare quali tra le circostanze indicate dal ricorrente costituiscano elementi di novità rispetto alle condizioni che le stesse parti avevano liberamente valutato nel 2015 e che erano state recepite nella decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto alla SI.ra CP_1 un assegno divorzile di euro 700,00 mensili. Parte ricorrente sia in ricorso che nel corso dell'udienza del 23.4.20251 ha individuato tali nuovi elementi nelle nuove ed ulteriori spese da affrontare per il mantenimento del figlio Per_2
e nel peggioramento delle sue condizioni di salute. Ha inoltre dato conto del fatto che alla resistente, nel 2024, era stata riconosciuta una ulteriore somma complessiva di euro 31.297,72 quale quota del TFS dell'ex coniuge, somma che versava mensilmente (euro 342,00), in ragione di un disposto pignoramento presso terzi. Quanto alla sua condizione reddituale lo stesso ha dichiarato di percepire un trattamento da pensione di euro 3.300 mensili, di vivere unitamente alla moglie a Napoli in un appartamento di 160mq per il quale corrispondeva un canone mensile di euro 1.300,00. Inoltre, sulla base delle stesse dichiarazioni dei redditi esaminate dalla CTP depositata, è risultata una situazione reddituale del ricorrente in leggera crescita (nel 2014 un reddito annuo di euro 31.158,00 mentre nel 2023 di euro 35.230,00 a fronte di un aumento di spese, in particolare quelle relative al figlio, che non risultano però documentate). Con riguardo alla resistente la stessa ha dichiarato di percepisce un trattamento pensionistico pari ad euro 650,00 mensili e di vivere da sola in una casa di proprietà acquistata già nel 2015 (dall'estratto di c/c depositato, risultano versamenti mensili di euro 739,92 da CP_3
e di euro 573,31 da Inps per emolumenti). In precedenza la ha riferito di essere stata CP_1 proprietaria di un'abitazione a Napoli costituita da due unità immobiliari, poi oggetto di cessione: una nel 2006 (per euro 300mila euro, residuandole una somma netta di euro 200mila) ed un'altra nel 2013 per euro 215mila, utilizzata per acquistare la casa a Viterbo. La resistente ha, poi, dichiarato di avere di recente acquistato tre “ruderi” per una cifra che sebbene sia stata indicata come irrisoria (euro 6mila), costituisce di per sé un dato incompatibile con un dedotto stato di difficoltà economica della resistente, considerando la sua scelta ad operare spese certamente non necessarie. Esaminando a questo punto il complesso dei dati dedotti dalle parti, si ritiene di non poter attribuire carattere di novità come richiesto dalla legge, alle circostanze dedotte da parte ricorrente in merito alle spese sostenute per il mantenimento del figlio spese, che non Per_2 risultano oltretutto documentate. In merito a tale aspetto sia il dato anagrafico relativo all'età del figlio (oggi ventiquattrenne) e la dichiarata compartecipazione dell'attuale coniuge (soggetto rispetto al quale non sono emerse criticità economiche) alle spese di mantenimento del figlio e della famiglia, costituiscono legittime ragioni idonee ad escludere il carattere di novità di tale circostanza, così da legittimare la revisione dell'assegno divorzile. Del pari, il Tribunale non attribuisce rilievo al riconoscimento alla resistente di euro 31.297,72 quale quota alla stessa spettante sull'importo liquidato a titolo TFS all'ex coniuge (cfr decreto del Tribunale di Napoli n.11081/2023), somma che al momento viene corrisposta mensilmente per euro 342,00 in ragione del disposto pignoramento presso terzi eseguito dalla . CP_1
Infatti, seguendo i principi in precedenza indicati, non può dirsi che tale sopravvenuta circostanza abbia alterato gli equilibri economici in danno del ricorrente, considerando come quest'ultimo, proprio in ragione del medesimo titolo, abbia a sua volta percepito la somma di euro 120mila come dallo stesso dichiarato in udienza. Al contrario particolare rilievo può essere attribuito alla dedotta insorgenza nel 2021, di una grave patologia (Parkinson) di cui il ricorrente è risultato affetto. A tal riguardo, pertanto, può 1 “Dal provvedimento di modifica del 2015 ad oggi la mia situazione economica è peggiorata in ragione di ulteriori spese, tipo le spese universitarie per mio figlio, spese sanitarie (sono affetto da Parkinson riscontatomi nel 2021); vi sono poi altre spese che sono in dettaglio indicate in ricorso. Voglio aggiungere che sulla soma di pensione di euro 3300,00 v'è inoltre una trattenuta 342,00 oggetti di pignoramento in ragione del mancato pagamento della quota di TFR che avrei dovuto versare a mia moglie) ammettersi, in via presuntiva, attesa la carenza di allegazioni specifiche sul punto, la necessità per parte ricorrente di sostenere nell'immediato futuro nuove ed ulteriori spese che sul medesimo graveranno per un ammontare che può essere determinato in euro 200 mensili. Alla luce delle indicate considerazioni e riconoscendo, quindi, alle gravi condizioni di salute del ricorrente ed alle spese da sostenere un carattere di novità incidente sull'equilibrio economico tra le parti, appare legittimo ridurre l'assegno divorzile attualmente in vigore fino ad euro 500,00 mensili. L'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando a modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in RG 4051/2014 in data 13.05.2015, così provvede:
1. dispone che il 5 di ogni mese il SI. dovrà corrispondere alla SI,ra Parte_1 la somma di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, somma che dovrà Parte_3 essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT,
2. dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1001/2024 avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio e pendente TRA
, nato a [...] il [...], ( , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Crispi n.111 presso lo studio legale Gargiulo, rappresentato e difeso, dall'avv.to Cecilia Gargiulo e Daniela Brizzi come da procura in atti RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ( ) residente CP_1 C.F._2 in Viale Fiume 89/b Viterbo, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Maurizio Todini, RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.04.2025 le parti hanno concluso riportandosi aalle rispettive conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il SI. si è rivolto a questo Tribunale chiedendo la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Napoli in data 20.2.2007 e poi modificate dalla medesima Autorità con decreto del 13.05.2015, deducendo al riguardo: a) di avere contratto matrimonio a San Martino Valle Caudina il 28.06.1977 con la SI.ra , unione CP_1 dalla quale in data 21.02.1981 era nata la figlia;
b) che con sentenza n. 2009 del Per_1
20.2.2007 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico dell'odierno ricorrente il pagamento, in favore della SI.ra
, di un assegno divorzile mensile di € 300,00, oltre che della somma di euro 715,00 CP_1 mensili per il mantenimento della figlia;
c) che con provvedimento datato 13.05.2015 Per_1 il Tribunale di Napoli, in procedimento attivato dall' odierno istante con richiesta di revoca dell'assegno divorzile, sulla base di conclusioni congiunte delle parti, aveva modificato le precedenti condizioni di divorzio, fissando in euro 700,00 l'assegno divorzile da versare in favore dell'ex coniuge, revocando il contributo economico a suo tempo disposto in favore della figlia (di 34 anni) in ragione della raggiunta indipendenza economica di Per_1 quest'ultima; d) che dopo la pronuncia di divorzio aveva contratto matrimonio con la SI.ra coniuge dal 26.07.2023, con la quale sin dal 24.02.1998 aveva iniziato una Controparte_2 stabile convivenza e dalla cui unione era nato il figlio oggi di 24 anni;
e) che, nel Per_2 frattempo, le sue condizioni economiche erano fortemente peggiorate in ragione delle sue gravi condizioni di salute che lo costringevano ad ulteriori spese per cure mediche e per l' incremento delle spese che sosteneva e delle quali dava conto attraverso una CTP che veniva depositata. In particolare, tra le spese più rilevanti, segnalava quelle sostenute per il mantenimento del figlio studente universitario alla Bocconi di Milano. Il ricorrente si è poi, insistentemente, soffermato sulle ragioni che lo avevano spinto ad accettare, nel 2015 l'accordo divorzile, accordo che a suo dire era stato “ il frutto e la conseguenza del comportamento e della volontà del ricorrente di attenuare tensioni nell'ambiente di riferimento della figlia” denunciando, inoltre, le condizioni economiche della ex moglie la quale, continuava a godere di un contributo economico sin dal 1998, quindi da ben 27 anni, pur disponendo la stessa di proprie sufficienti sostanze. A tal riguardo, aggiungeva, infatti, che la condizione economica della resistente era migliorata anche in ragione della ulteriore somma che quest'ultima dal 2024 ogni mese percepiva (euro 342,00), quale percentuale che le era stata riconosciuta per il trattamento di fine rapporto liquidato all'ex coniuge per un totale complessivo di circa 40mila euro. Alla luce di tali elementi parte ricorrente, ritenuta la insussistenza dei presupposti sia assistenziali che compensativi previsti per l'assegno di divorzio, ha chiesto la revoca di tale assegno o, in subordine, una sua riduzione fino ad un massimo di euro 150,00 mensili,
Costituendosi in giudizio la SI.ra ha contestato con l'atto introduttivo ogni CP_1 deduzione di controparte, chiedendo il rigetto della domanda di parte istante e la conferma delle condizioni concordate dalle parti dinanzi al Tribunale di Napoli in data 13.05.2015, escludendo che fossero mutate le condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento. Giova, subito rilevare che poiché le contestazioni di parte resistente sono state operate con il primo atto difensivo, la memoria di costituzione, deve ritenersi superato ogni rilievo svolto dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 23.4.2025 con riguardo alla mancanza e/o tardività delle contestazioni di parte resistente. In merito ai principali aspetti della vicenda in esame parte resistente ha rappresentato: a) che il SI. durante l'unione coniugale aveva sempre privilegiato la propria attività Parte_2 professionale di professionista e professore universitario presso l'Università Federico II di Napoli, a differenza della moglie, la quale, si era invece sempre dedicata alla cura della famiglia e della figlia, potendo svolgere l'attività professionale di architetto soltanto in via sporadica. La stessa, inoltre, al momento della separazione e poi del divorzio - per come ritenuto, in quest'ultimo caso, dallo stesso ex coniuge, il quale le aveva riconosciuto un assegno divorzile - non poteva dirsi economicamente autosufficiente. Tale sua condizione economica, infatti, aveva legittimato il riconoscimento da parte del Tribunale di Napoli di un assegno divorzile che era stato fissato con la sentenza n. 209 del 2007 in euro 300,00 e poi, con decreto del 13.5.2015, sulla base dell'intervenuto accordo delle parti, in euro 700,00 al mese, escludendosi nel 2015 ogni contributo in favore della figlia che nel frattempo era divenuta economicamente indipendente;
b) che in data 20.10.2020 al SI. era stato Parte_2 riconosciuto per TFS un importi lordo di euro 120.924,39, oltre che un trattamento pensionistico mensile pari ad euro 4.596,92 lordi. (cfr all 2- 3); ciò diversamente dalla resistente la quale percepiva una pensione mensile pari ad euro 600,00 netti che le veniva erogata dalla Cassa Architetti;
c) che il ricorrente si era sempre sottratto al pagamento di quanto dovuto, avendola costretta a richiedere - sempre in via giudiziale - sia il pagamento diretto all'INPS della somma stabilita a titolo di assegno divorzile, che ad eseguire un pignoramento presso terzi in relazione alla propria quota di trattamento fine rapporto, che il Tribunale di Napoli con decreto n. 11081/2023 le aveva riconosciuto per euro 31.297,22; d) che le dedotte ulteriori spese dedotte dal ricorrente, in particolare quelle legate alle esigenze del figlio non potevano avere rilevanza alcuna, non potendo tale dato costituire un Per_2 elemento di novità considerando sia l'età del figlio (24 anni), sia le condizioni economiche della moglie del SI. , la sig.ra “famosa ed apprezzata Parte_2 Controparte_2 imprenditrice e stilista conosciuta in tutto il mondo” per come emergeva dalle pubblicazioni che venivano depositate (“Il sole24ore” del 31.10.24, ove si dà conto di un fatturato annuo della impresa della SI.ra di circa 1 milione di euro); e) di essere stata costretta a CP_2 lasciare Napoli per acquistare un'abitazione in una frazione di Viterbo (Bagnaia), scelta, quest'ultima, che si era resa necessaria considerando i costi delle abitazioni di Napoli e Roma, città quest'ultima dove viveva la figlia;
f) che la stessa, oggi settantacinquenne, Per_1 versava in uno stato precario di salute risultando affetta da una grave forma di obesità di III grado, già diagnosticata nel 2016 dall'Istituto Auxologico Italiano, dove era in cura. Alla luce di tali circostanze, non essendo quindi intervenuto alcun elemento modificativo in relazione a quanto le stesse parti avevano concordemente stabilito nel 2015, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo il permanere della funzione sia assistenziale che perequativa in merito all'assegno divorzile in questione Nel corso del processo, all'udienza di comparizione delle parti e fallito ogni tentativo di conciliazione, ritenendo il procedimento già maturo per la decisione, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio
In merito alla richiesta oggi da esaminare, giova preliminarmente delineare il perimetro all'intero del quali il Collegio può compiere le proprie valutazioni nei casi come quello in esame. A tal riguardo si è autorevolmente stabilito che il giudice nel valutare la richiesta di modifica e/o di revisione dell'assegno divorzile, non è tenuto a rinnovare l'analisi dei presupposti che avevano in precedenza condotto al riconoscimento dell'assegno, dovendo egli valutare i soli motivi nuovi presentati per la revisione delle condizioni di divorzio (Cass. n. 16725/2022). Si è, inoltre, escluso che i mutamenti giurisprudenziali possano legittimare la revisione delle condizioni di divorzio, potendosi, disporre la revisione delle precedenti condizioni solo in presenza di circostanze nuove sopravvenute, idonee ad alterare in maniera significativa l'assetto economico-patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si era formato il giudicato. Verificare, in particolare, se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico-patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, soprattutto laddove le condizioni di divorzio derivavano, come nel caso in esame, da un accordo delle parti, le quali avevano ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.(Cass. n. 7650/2024). Alla luce di tali principi, escludendo, di conseguenza, ogni fondamento ai rilievi di parte ricorrente in relazione alla rinnovato esame dell'assegno divorzile oggi in esame, è opportuno individuare quali tra le circostanze indicate dal ricorrente costituiscano elementi di novità rispetto alle condizioni che le stesse parti avevano liberamente valutato nel 2015 e che erano state recepite nella decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto alla SI.ra CP_1 un assegno divorzile di euro 700,00 mensili. Parte ricorrente sia in ricorso che nel corso dell'udienza del 23.4.20251 ha individuato tali nuovi elementi nelle nuove ed ulteriori spese da affrontare per il mantenimento del figlio Per_2
e nel peggioramento delle sue condizioni di salute. Ha inoltre dato conto del fatto che alla resistente, nel 2024, era stata riconosciuta una ulteriore somma complessiva di euro 31.297,72 quale quota del TFS dell'ex coniuge, somma che versava mensilmente (euro 342,00), in ragione di un disposto pignoramento presso terzi. Quanto alla sua condizione reddituale lo stesso ha dichiarato di percepire un trattamento da pensione di euro 3.300 mensili, di vivere unitamente alla moglie a Napoli in un appartamento di 160mq per il quale corrispondeva un canone mensile di euro 1.300,00. Inoltre, sulla base delle stesse dichiarazioni dei redditi esaminate dalla CTP depositata, è risultata una situazione reddituale del ricorrente in leggera crescita (nel 2014 un reddito annuo di euro 31.158,00 mentre nel 2023 di euro 35.230,00 a fronte di un aumento di spese, in particolare quelle relative al figlio, che non risultano però documentate). Con riguardo alla resistente la stessa ha dichiarato di percepisce un trattamento pensionistico pari ad euro 650,00 mensili e di vivere da sola in una casa di proprietà acquistata già nel 2015 (dall'estratto di c/c depositato, risultano versamenti mensili di euro 739,92 da CP_3
e di euro 573,31 da Inps per emolumenti). In precedenza la ha riferito di essere stata CP_1 proprietaria di un'abitazione a Napoli costituita da due unità immobiliari, poi oggetto di cessione: una nel 2006 (per euro 300mila euro, residuandole una somma netta di euro 200mila) ed un'altra nel 2013 per euro 215mila, utilizzata per acquistare la casa a Viterbo. La resistente ha, poi, dichiarato di avere di recente acquistato tre “ruderi” per una cifra che sebbene sia stata indicata come irrisoria (euro 6mila), costituisce di per sé un dato incompatibile con un dedotto stato di difficoltà economica della resistente, considerando la sua scelta ad operare spese certamente non necessarie. Esaminando a questo punto il complesso dei dati dedotti dalle parti, si ritiene di non poter attribuire carattere di novità come richiesto dalla legge, alle circostanze dedotte da parte ricorrente in merito alle spese sostenute per il mantenimento del figlio spese, che non Per_2 risultano oltretutto documentate. In merito a tale aspetto sia il dato anagrafico relativo all'età del figlio (oggi ventiquattrenne) e la dichiarata compartecipazione dell'attuale coniuge (soggetto rispetto al quale non sono emerse criticità economiche) alle spese di mantenimento del figlio e della famiglia, costituiscono legittime ragioni idonee ad escludere il carattere di novità di tale circostanza, così da legittimare la revisione dell'assegno divorzile. Del pari, il Tribunale non attribuisce rilievo al riconoscimento alla resistente di euro 31.297,72 quale quota alla stessa spettante sull'importo liquidato a titolo TFS all'ex coniuge (cfr decreto del Tribunale di Napoli n.11081/2023), somma che al momento viene corrisposta mensilmente per euro 342,00 in ragione del disposto pignoramento presso terzi eseguito dalla . CP_1
Infatti, seguendo i principi in precedenza indicati, non può dirsi che tale sopravvenuta circostanza abbia alterato gli equilibri economici in danno del ricorrente, considerando come quest'ultimo, proprio in ragione del medesimo titolo, abbia a sua volta percepito la somma di euro 120mila come dallo stesso dichiarato in udienza. Al contrario particolare rilievo può essere attribuito alla dedotta insorgenza nel 2021, di una grave patologia (Parkinson) di cui il ricorrente è risultato affetto. A tal riguardo, pertanto, può 1 “Dal provvedimento di modifica del 2015 ad oggi la mia situazione economica è peggiorata in ragione di ulteriori spese, tipo le spese universitarie per mio figlio, spese sanitarie (sono affetto da Parkinson riscontatomi nel 2021); vi sono poi altre spese che sono in dettaglio indicate in ricorso. Voglio aggiungere che sulla soma di pensione di euro 3300,00 v'è inoltre una trattenuta 342,00 oggetti di pignoramento in ragione del mancato pagamento della quota di TFR che avrei dovuto versare a mia moglie) ammettersi, in via presuntiva, attesa la carenza di allegazioni specifiche sul punto, la necessità per parte ricorrente di sostenere nell'immediato futuro nuove ed ulteriori spese che sul medesimo graveranno per un ammontare che può essere determinato in euro 200 mensili. Alla luce delle indicate considerazioni e riconoscendo, quindi, alle gravi condizioni di salute del ricorrente ed alle spese da sostenere un carattere di novità incidente sull'equilibrio economico tra le parti, appare legittimo ridurre l'assegno divorzile attualmente in vigore fino ad euro 500,00 mensili. L'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando a modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in RG 4051/2014 in data 13.05.2015, così provvede:
1. dispone che il 5 di ogni mese il SI. dovrà corrispondere alla SI,ra Parte_1 la somma di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, somma che dovrà Parte_3 essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT,
2. dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 23.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco