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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3453/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13436/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Via Genovino N.8 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259012870772000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, depositato in data 14/07/2025 e iscritto al RGR n. 13436 /2025 impugnava - innanzi codesta Giustizia, in Composizione
Monocratica, tramite il suo procuratore /difensore meglio specificato in rubrica – il Sollecito di pagamento n. 07120259018618677000, pari ad €uro 1.487,83, avente ad oggetto la tassa TARI inerente all' anno
2014, emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Napoli, per conto e nell'interesse del Comune di Forio di Ischia e notificatole, in data 24/04/25.
Denunciava l'illegittimità della pretesa tributaria, rivendicata con l'opposto atto, sia per intervenuta prescrizione del diritto a valerla, sia per la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.
Osservava, nello specifico, che il prefato atto era da ritenersi il primo rientrante nella sua sfera di conoscenza ed oggetto della impugnativa de qua. Eccepiva, pertanto, la violazione della sequenza procedimentale dei provvedimenti presupposti (in particolare, la sottesa cartella n. 07120160059340320000 ricevuta con PEC del 20/07/2016 relativa al ruolo 2016 / 5757 per la riscossione della somma di € 732,38 dovuta in forza dell'omesso pagamento della TARI 2014), sostanziando la contestazione sull' an debeatur della pretesa, trattandosi di un credito estinto;
di conseguenza, l'opposto sollecito era viziato in radice.
Evocando in giudizio le prefate parti, invocava la declaratoria di illegittimità del medesimo, nonché dei sottesi atti, e per l'effetto il loro annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resistevano per quanto di ragione e competenza l'ADER e il prefato Ente Impositore che contestavano, estensivamente in punto di fatto e di diritto, l'assunto avverso;
nello specifico, la Concessionaria, previa conferma di legittimità del suo operato, eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative inerenti al rapporto tributario, di cui, l'unico tenuto a rispondere, soltanto l'evocato
Comune e, per l'effetto dichiarava di non accettare il contraddittorio;
nel merito, invece - attesa la regolare notificazione degli atti prodromici, oggetto della riscossione, nel rispetto della loro sequenza procedimentale, instava il rigetto del ricorso.
Concludevano, entrambi, in considerazione dell'infondatezza del gravame, con la condanna delle spese processuali, a carico della contribuente.
La difesa della medesima, nelle more, depositava memorie illustrative, con le quali reiterava le doglianze di cui al ricorso introduttivo invocando l'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 16/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto appresso argomentato.
Osserva che le doglianze formulate dalla difesa della contribuente nel caso di specie hanno pregio giuridico, per intempestività della notificazione dell'opposto sollecito, per essere maturata la prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. all'art. 67 co. 1 del D.L. n. 18 del 2020.
Invero, la resistente Concessionaria avrebbe dovuto notificarlo entro il 25/03/2024, per l'intervenuto differimento del termine del 31/12/2023, mentre, com'è evidente - CT OC - la notifica è stata eseguita, in data 24/05/2025.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Soccorrono i presupposti, in considerazione di quanto innanzi dedotto, per la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in contesa.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13436/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti, in contesa. Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13436/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Via Genovino N.8 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259012870772000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 , con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, depositato in data 14/07/2025 e iscritto al RGR n. 13436 /2025 impugnava - innanzi codesta Giustizia, in Composizione
Monocratica, tramite il suo procuratore /difensore meglio specificato in rubrica – il Sollecito di pagamento n. 07120259018618677000, pari ad €uro 1.487,83, avente ad oggetto la tassa TARI inerente all' anno
2014, emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Napoli, per conto e nell'interesse del Comune di Forio di Ischia e notificatole, in data 24/04/25.
Denunciava l'illegittimità della pretesa tributaria, rivendicata con l'opposto atto, sia per intervenuta prescrizione del diritto a valerla, sia per la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.
Osservava, nello specifico, che il prefato atto era da ritenersi il primo rientrante nella sua sfera di conoscenza ed oggetto della impugnativa de qua. Eccepiva, pertanto, la violazione della sequenza procedimentale dei provvedimenti presupposti (in particolare, la sottesa cartella n. 07120160059340320000 ricevuta con PEC del 20/07/2016 relativa al ruolo 2016 / 5757 per la riscossione della somma di € 732,38 dovuta in forza dell'omesso pagamento della TARI 2014), sostanziando la contestazione sull' an debeatur della pretesa, trattandosi di un credito estinto;
di conseguenza, l'opposto sollecito era viziato in radice.
Evocando in giudizio le prefate parti, invocava la declaratoria di illegittimità del medesimo, nonché dei sottesi atti, e per l'effetto il loro annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Resistevano per quanto di ragione e competenza l'ADER e il prefato Ente Impositore che contestavano, estensivamente in punto di fatto e di diritto, l'assunto avverso;
nello specifico, la Concessionaria, previa conferma di legittimità del suo operato, eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative inerenti al rapporto tributario, di cui, l'unico tenuto a rispondere, soltanto l'evocato
Comune e, per l'effetto dichiarava di non accettare il contraddittorio;
nel merito, invece - attesa la regolare notificazione degli atti prodromici, oggetto della riscossione, nel rispetto della loro sequenza procedimentale, instava il rigetto del ricorso.
Concludevano, entrambi, in considerazione dell'infondatezza del gravame, con la condanna delle spese processuali, a carico della contribuente.
La difesa della medesima, nelle more, depositava memorie illustrative, con le quali reiterava le doglianze di cui al ricorso introduttivo invocando l'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 16/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto appresso argomentato.
Osserva che le doglianze formulate dalla difesa della contribuente nel caso di specie hanno pregio giuridico, per intempestività della notificazione dell'opposto sollecito, per essere maturata la prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. all'art. 67 co. 1 del D.L. n. 18 del 2020.
Invero, la resistente Concessionaria avrebbe dovuto notificarlo entro il 25/03/2024, per l'intervenuto differimento del termine del 31/12/2023, mentre, com'è evidente - CT OC - la notifica è stata eseguita, in data 24/05/2025.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Soccorrono i presupposti, in considerazione di quanto innanzi dedotto, per la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti in contesa.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13436/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti, in contesa. Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026