Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 14892/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , rappr. e dif., come da procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Emanuele Improta, (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata ex art 47 c.c. presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via Alcide de
Gasperi n. 135/a, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n°081-
18829626 ed all'indirizzo p.e.c. Email_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. ELBERTI MAURO (C.F. ), giusta CP_1 C.F._3
mandato generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: maggiorazione della pensione ex art. 38 legge 448/2001
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024 l'istante in epigrafe esponeva che: già invalida civile totale con decorrenza dal 21.10.2019 veniva convocata dall' a visita di CP_1
Previdenza giudizio ex art.445 bis c.p.c., assegnato al G.L. dott.ssa Barbato e rubricato al R.g. 12563/2023, ai fini del ripristino del requisito sanitario utile alla percezione della pensione di invalidità civile;
che, ritenutane la necessità, veniva nominato quale
CTU il dott. il quale accertava la sussistenza del “requisito sanitario Persona_1
necessario per l'erogazione della pensione di inabilità IN CONTINUITA' con quanto accertato in data 28/10/19 dalla competente Commissione sanitaria con necessità di verifica a cinque anni, cioè a giugno del 2024”; quindi notificava all in data CP_1
16.04.2024 il decreto di omologa unitamente alla richiesta di pagamento, c.d. “AP70” ai fini del pagamento della maggiorazione sociale sulla pensione d'invalidità civile;
tuttavia, con provvedimento di riliquidazione del 05.06.2024, l' ripristinava la CP_1
pensione di invalidità in favore della stessa, che nel frattempo aveva percepito comunque l'assegno di assistenza mensile, senza riconoscere la maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001.
Tanto premesso chiedeva: “Accertare il diritto della sig.ra alla Parte_1
percezione della maggiorazione sociale art. 38 L. 448/2001 della pensione di invalidità civile per il periodo da Novembre 2022 a Maggio 2024 per l'importo complessivo pari ad €7.504,38; Condannare, per l'effetto, l al pagamento nei confronti dell'istante, CP_1
a titolo di maggiorazione sociale art. 38 L. 448/2001 per il periodo dal 01.11.2022 al
31.05.2024, dell'importo complessivo di €7.504,38, oltre alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito con decorrenza dal 121°giorno successivo alla notifica del decreto di omologa;
Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del CP_1
presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M.
55/2014 aumentando il compenso tabellare medio in virtù dell'art.4 comma 1 bis menzionato - con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”. L' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo di aver riconosciuto e CP_1
liquidato concretamente la somma di € 1.130,71 in quanto aveva compensato il debito di € 6.258,30 con il proprio credito di Euro 5.127,00 per maggiorazione sociale precedentemente pagata e non spettante alla luce della sentenza del il Tribunale di
Napoli n. 2819/24, che aveva respinto il ricorso con il quale la Sig.ra Parte_1
chiedeva di dichiarare illegittima la richiesta di restituzione formulata dall' Per CP_1
cui formulava eccezione di compensazione impropria, della quale chiedeva l'accertamento da parte del Tribunale, tra il credito dell' per € 5.127,00, oltre CP_1
accessori e il credito di controparte per maggiorazione sociale, fino alla concorrenza.
Quindi concludeva affinchè venisse dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla somma di € 1.130,71; accertata la compensazione impropria tra il credito dell' per € 5.127,00, oltre accessori e il credito di controparte per CP_1
maggiorazione sociale;
in via gradata, accertata la compensazione legale, o dichiarata la compensazione giudiziale, fino alla concorrenza, tra il credito dell' per € CP_1
5.127,00, oltre accessori e il credito di controparte per maggiorazione sociale;
respinto il ricorso per la parte eccedente la somma di € 1.130,71; spese di lite vinte o, in subordine, compensate.
Parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento della somma di € 1.130,71 che riteneva satisfattiva dell'intera domanda azionata per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass.,7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Napoli, così deciso in data 29/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)