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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in forma esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N.
______________________ 13363/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. COTTONE
Parte_1 Per ___________________ RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA L.
ARIOSTO n. 25/H, PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Giuseppe Il Cancelliere CP_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti CP_2
rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 16/09/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19.9.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_3 cui chiese il rigetto. La causa istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la ricorrente “Non presenti, ad oggi, per le motivazioni superiormente argomentate, i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire, a mente della L. 18/80, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 23/09/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in forma esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N.
______________________ 13363/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. COTTONE
Parte_1 Per ___________________ RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA L.
ARIOSTO n. 25/H, PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Giuseppe Il Cancelliere CP_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti CP_2
rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 16/09/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19.9.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_3 cui chiese il rigetto. La causa istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la ricorrente “Non presenti, ad oggi, per le motivazioni superiormente argomentate, i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire, a mente della L. 18/80, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 23/09/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano