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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/02/2025 nella causa RG n. 96/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. MAZZA GIANLUCA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente Contro
, , assistito dall'avv. CRITELLI Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI
assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_2 P.IVA_2
Convenuti Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica, nel mese di febbraio 2024, dell'intimazione di pagamento n. 13220249000477700000, fondata, per quanto qui rileva, anche sulla cartella di pagamento n.13220120001146011000 (avente ad oggetto crediti CP_ per contributi , lamentando l'omessa notifica della cartella predetta, la prescrizione del credito e la decadenza ex art. 3 l. 335/95; CP_
-l'Agente della Riscossione e l' costituendosi in giudizio, hanno contestato la fondatezza del Contr ricorso eccependo, l'inammissibilità della domanda perché tardiva ex art. 617 c.p.c. e CP_ l'infondatezza nel merito non essendosi verificata alcuna prescrizione e, l il proprio difetto di legittimazione passiva;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che: Contr
-contrariamente a quanto affermato da parte attrice circa l'omessa notifica del titolo, ha fornito la prova della notifica della cartella in esame, notifica avvenuta in data 16.3.12, mediante consegna Contr a familiare convivente (doc. 2 );
-l'azione proposta, nella misura si richiede l'accertamento della prescrizione del credito, deve essere pertanto qualificata in termini di opposizione all'esecuzione preannunciata ex art. 615 , co. 1 c.p.c., volta all'accertamento di un fatto estintivo successivo alla notificazione del titolo;
non si è dunque Contr verificata la decadenza invocata da;
-vertendosi in tema di accertamento dell'(attuale) sussistenza del diritto, è parimenti infondata CP_ l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' che è il titolare, nel lato attivo, del rapporto obbligatorio;
Contr
-ciò premesso, la prescrizione quinquennale del credito non si ritiene compiuta: ha infatti fornito la prova dell'avvenuta notifica di plurimi atti interruttivi della stessa, successivamente alla notificazione del titolo del marzo 2012; Contr
-vi è, innanzitutto, l'intimazione di pagamento n. 13220169000426900000 (doc. 3 ), in relazione alla quale, all'odierna udienza il ricorrente ha eccepito la nullità, in quanto il notificatore, al tempo della notifica, non avrebbe richiesto un certificato anagrafico (attestante l'ultima residenza del contribuente), ma un semplice estratto interno di Equitalia, privo di qualsivoglia valore;
1 -ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata sul punto non sia condivisibile, perchè la norma applicabile in ipotesi di “irreperibilità assoluta” (art. 60 lett. e, d.p.r. 600/73) si limita a prescrivere che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”; non trova, inoltre, applicazione l'art. 143 c.p.c. (art. cit., lett. f) e la notificazione deve essere eseguita al domicilio fiscale del destinatario, salvo che in ipotesi di consegna “in mani proprie” (art. cit., lett.
c);
-alla luce di quanto esposto, a parere del Tribunale, in difetto di contestazione circa il luogo presso cui debba avvenire la notifica (contestazione che non è stata mossa nel caso di specie), non assume rilievo la mancata acquisizione -all'epoca dell'avvenuta notifica e neppure al momento presente- del certificato anagrafico di residenza;
-il notificatore ha infatti accertato l'irreperibilità del destinatario in quello che risultava il Pt_2 nel quale doveva eseguirsi la notificazione (circostanza non contestata) e ha dunque proceduto al Contr deposito dell'avviso presso la Casa Comunale ed alla relativa affissione nell'albo (vd. doc. 3 );
-la prescrizione è stata, quindi, interrotta nel 2016 con l'atto interruttivo anzidetto;
-sono stati poi notificati : Contr
-intimazione di pagamento 13220179000905627000 in data 22.01.2018 (doc.4 ) Contr
-intimazione di pagamento 13220199000592524000 in data 18.07.2019 (doc.5 )
-preavviso di fermo amministrativo 13280202000000062000 in data 29.02.2020 (doc.6 Contr
) Contr
-intimazione di pagamento 13220229001042004000 in data 18.10.2022 (doc.7 );
-in relazione a tali notifiche nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente e, in ogni caso, l'Agente della Riscossione ha fornito la relativa documentazione comprovante l'avvenuta Contr notifica (docc. 4-7 , la prima e la seconda ex art. 140 cpc., la terza e la quarta, via pec); CP_
-il diritto di credito facente capo all' di cui alla cartella oggetto di giudizio, non è pertanto prescritto;
-quanto infine all'eccezione di decadenza, in assenza di più specifiche puntualizzazioni, la stessa risulta generica ed indeterminata e, dunque, non è possibile apprezzare il relativo contenuto;
-venendo ora alla decisione in punto spese, le stesse debbono essere poste in capo al ricorrente, soccombente, ma, considerata l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte dagli enti, si ritiene corretto disporne la compensazione parziale, nella misura di 1/3; le stesse vengono liquidate, già compensate nella predetta misura, come da dispositivo, sulla base del dm 55/14, scaglione relativo al valore di causa, livelli inferiori ai medi in considerazione del livello di complessità della causa, con Contr la distrazione richiesta dal difensore di;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
CP_
-condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, complessivamente liquidate, già compensate nella misura di 1/3, in euro 1.334, oltre accessori di legge;
-condanna il ricorrente a rimborsare all le spese di lite, Controparte_4 complessivamente liquidate, già compensate nella misura di 1/3, in euro 1.334, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 13/02/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 13/02/2025 nella causa RG n. 96/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. MAZZA GIANLUCA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente Contro
, , assistito dall'avv. CRITELLI Controparte_1 P.IVA_1
LUIGI
assistito dall'avv. MORREALE GABRIELE CP_2 P.IVA_2
Convenuti Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notifica, nel mese di febbraio 2024, dell'intimazione di pagamento n. 13220249000477700000, fondata, per quanto qui rileva, anche sulla cartella di pagamento n.13220120001146011000 (avente ad oggetto crediti CP_ per contributi , lamentando l'omessa notifica della cartella predetta, la prescrizione del credito e la decadenza ex art. 3 l. 335/95; CP_
-l'Agente della Riscossione e l' costituendosi in giudizio, hanno contestato la fondatezza del Contr ricorso eccependo, l'inammissibilità della domanda perché tardiva ex art. 617 c.p.c. e CP_ l'infondatezza nel merito non essendosi verificata alcuna prescrizione e, l il proprio difetto di legittimazione passiva;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che: Contr
-contrariamente a quanto affermato da parte attrice circa l'omessa notifica del titolo, ha fornito la prova della notifica della cartella in esame, notifica avvenuta in data 16.3.12, mediante consegna Contr a familiare convivente (doc. 2 );
-l'azione proposta, nella misura si richiede l'accertamento della prescrizione del credito, deve essere pertanto qualificata in termini di opposizione all'esecuzione preannunciata ex art. 615 , co. 1 c.p.c., volta all'accertamento di un fatto estintivo successivo alla notificazione del titolo;
non si è dunque Contr verificata la decadenza invocata da;
-vertendosi in tema di accertamento dell'(attuale) sussistenza del diritto, è parimenti infondata CP_ l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' che è il titolare, nel lato attivo, del rapporto obbligatorio;
Contr
-ciò premesso, la prescrizione quinquennale del credito non si ritiene compiuta: ha infatti fornito la prova dell'avvenuta notifica di plurimi atti interruttivi della stessa, successivamente alla notificazione del titolo del marzo 2012; Contr
-vi è, innanzitutto, l'intimazione di pagamento n. 13220169000426900000 (doc. 3 ), in relazione alla quale, all'odierna udienza il ricorrente ha eccepito la nullità, in quanto il notificatore, al tempo della notifica, non avrebbe richiesto un certificato anagrafico (attestante l'ultima residenza del contribuente), ma un semplice estratto interno di Equitalia, privo di qualsivoglia valore;
1 -ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata sul punto non sia condivisibile, perchè la norma applicabile in ipotesi di “irreperibilità assoluta” (art. 60 lett. e, d.p.r. 600/73) si limita a prescrivere che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”; non trova, inoltre, applicazione l'art. 143 c.p.c. (art. cit., lett. f) e la notificazione deve essere eseguita al domicilio fiscale del destinatario, salvo che in ipotesi di consegna “in mani proprie” (art. cit., lett.
c);
-alla luce di quanto esposto, a parere del Tribunale, in difetto di contestazione circa il luogo presso cui debba avvenire la notifica (contestazione che non è stata mossa nel caso di specie), non assume rilievo la mancata acquisizione -all'epoca dell'avvenuta notifica e neppure al momento presente- del certificato anagrafico di residenza;
-il notificatore ha infatti accertato l'irreperibilità del destinatario in quello che risultava il Pt_2 nel quale doveva eseguirsi la notificazione (circostanza non contestata) e ha dunque proceduto al Contr deposito dell'avviso presso la Casa Comunale ed alla relativa affissione nell'albo (vd. doc. 3 );
-la prescrizione è stata, quindi, interrotta nel 2016 con l'atto interruttivo anzidetto;
-sono stati poi notificati : Contr
-intimazione di pagamento 13220179000905627000 in data 22.01.2018 (doc.4 ) Contr
-intimazione di pagamento 13220199000592524000 in data 18.07.2019 (doc.5 )
-preavviso di fermo amministrativo 13280202000000062000 in data 29.02.2020 (doc.6 Contr
) Contr
-intimazione di pagamento 13220229001042004000 in data 18.10.2022 (doc.7 );
-in relazione a tali notifiche nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente e, in ogni caso, l'Agente della Riscossione ha fornito la relativa documentazione comprovante l'avvenuta Contr notifica (docc. 4-7 , la prima e la seconda ex art. 140 cpc., la terza e la quarta, via pec); CP_
-il diritto di credito facente capo all' di cui alla cartella oggetto di giudizio, non è pertanto prescritto;
-quanto infine all'eccezione di decadenza, in assenza di più specifiche puntualizzazioni, la stessa risulta generica ed indeterminata e, dunque, non è possibile apprezzare il relativo contenuto;
-venendo ora alla decisione in punto spese, le stesse debbono essere poste in capo al ricorrente, soccombente, ma, considerata l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte dagli enti, si ritiene corretto disporne la compensazione parziale, nella misura di 1/3; le stesse vengono liquidate, già compensate nella predetta misura, come da dispositivo, sulla base del dm 55/14, scaglione relativo al valore di causa, livelli inferiori ai medi in considerazione del livello di complessità della causa, con Contr la distrazione richiesta dal difensore di;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
CP_
-condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, complessivamente liquidate, già compensate nella misura di 1/3, in euro 1.334, oltre accessori di legge;
-condanna il ricorrente a rimborsare all le spese di lite, Controparte_4 complessivamente liquidate, già compensate nella misura di 1/3, in euro 1.334, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 13/02/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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