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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.338 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Bommino , con lei elettivamente domiciliata in Taranto
alla via Acclavio n. 2 giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al presente atto ex art. 83 comma 3 c.p.c.;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente
[...] domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via CP_1
Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO;
- APPELLATO-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.851 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti dell' , diretta ad ottenere la Parte_1 CP_1
declaratoria di nullità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la ripetizione della somma di Euro 1.078,44, nonché l'esistenza di una presunta prestazione da recuperare da parte dell' di Euro 4.535,14 CP_1
per mancanza di elementi essenziali (motivazione) e per l'effetto dichiarava che, non deve all' le somme indicate nel Parte_1 CP_1
prospetto di liquidazione della disoccupazione agricola e degli ANF relativi all'anno 2018 oggetto di contestazione condannando conseguentemente l' a restituirle le somme già trattenute. CP_1
Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per omessa pronuncia ex art.112 cpc e violazione del principio della soccombenza da parte del Giudice di prime cure.
L'appello è infondato.
Ebbene,la fattispecie in esame, trae origine dal riconoscimento ottenuto dalla
CP_
dall' sia della disoccupazione agricola per l'anno 2018 che Parte_1
dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2018.
Tuttavia, le prestazioni suddetete,venivano liquidate solo in parte, a causa di
CP_ un'asserita prestazione da recuperare da parte dell' di € 1.078,44,indicata genericamente con la dicitura “risc. e reintr. cred prest. da recuperare” nel prospetto di liquidazione. La somma totale della specificata prestazione da recuperare da parte
CP_ dell' era indicata in € 4.535,14.
CP_
Isomma,la somma di € 1.078,44 rivendicata dall' veniva detratta da quanto dovuto alla ricorrente a titolo di assegno di disoccupazione agricola e di assegno per il nucleo familiare per l'anno 2018.
Il Tribunale accoglieva il ricorso in opposizione così provvedendo: “ … accoglie la
CP_ domanda per quanto di ragione e dichiara che non deve all' le Parte_1
somme indicate nel prospetto di liquidazione della disoccupazione agricola e degli
ANF relativi all'anno 2018 oggetto di contestazione, condannando,
CP_ conseguentemente, l' a restituirle le somme già trattenute. “
L'appellante con i motivi di gravame denuncia la nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell'art. 112 c.p.c. asserendo che il giudice di prime
cure,dopo aver correttamente elencato i motivi del ricorso, omette totalmente ogni valutazione circa la fondatezza degli stessi, tanto da annullare il provvedimento impugnato, ma far ricadere sulla parte vittoriosa il peso delle spese di lite compensandole integralmente.
3 L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata, poiché il primo giudice non si pronuncia sull'eccezione si decadenza sollevata dalla ricorrente che preliminarmente aveva chiesto di verificare l'avvenuto tempestivo provvedimento
CP_
poiché l'Ente aveva proceduto al recupero delle somme corrisposte nel marzo
2016, solo con il provvedimento impugnato nel 2019, ovvero, ad oltre un anno dalla dazione, in violazione dell'art. 13 comma 2 l. n. 412/91 che consente il recupero degli indebiti solo, entro l'anno successivo a quello del pagamento.
Invero, non sussiste violazione dell'art.112 c.p.c.,atteso che la decisione adottata nel merito,esclude la necessità di pronuncia,visto che si risolve in un rigetto della
CP_ domanda dell'
La giurisprudenza insegna che :"non ricorre il vizio di omessa pronuncia,
nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo”. (Sez.
5 -Ordinanza
n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
In sostanza il giudice, nell'esaminare il merito del ricorso, non ha omesso la pronuncia sull'eccezione di inammissibilità, ma l'ha implicitamente rigettata.
In ordine alla denunciata violazione del principio della soccombenza da parte del giudice di prime cure, rileva la Corte che ex art. 91 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” e che ex art. 92 comma 2 c.p.c. ,invece è possibile compensare le spese di lite solo: a) in caso di soccombenza reciproca;
b)in caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
c) in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere illogiche o erronee.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il giudice ha correttamente motivato la decisione sulla compensazione delle spese di lite.
4 Motiva il giudicante : “ La circostanza che la ricorrente abbia,unitamente agli altri eredi,richiesto e ricevuto ratei di prestazione che era stata già erogata dall' , CP_1
costituisce valida ragione per compensare tra le parti le spese di giudizio“.
In conclusione reputa la Corte che i motivi addotti dal giudice di prime
cure,integrino la fattispecie prevista di “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
contemplate dall'art. 92 c.p.c..
Giurisprudenza copiosa ritiene che “la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni”.
(cfr.Cassazione n. 25798/2019 12).
La decisione appellata è priva dei vizi denunciati,pertanto merita di essere confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.338 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.03.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Bommino , con lei elettivamente domiciliata in Taranto
alla via Acclavio n. 2 giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al presente atto ex art. 83 comma 3 c.p.c.;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita
Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente
[...] domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via CP_1
Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO;
- APPELLATO-
All'udienza del 26.03.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.851 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti dell' , diretta ad ottenere la Parte_1 CP_1
declaratoria di nullità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la ripetizione della somma di Euro 1.078,44, nonché l'esistenza di una presunta prestazione da recuperare da parte dell' di Euro 4.535,14 CP_1
per mancanza di elementi essenziali (motivazione) e per l'effetto dichiarava che, non deve all' le somme indicate nel Parte_1 CP_1
prospetto di liquidazione della disoccupazione agricola e degli ANF relativi all'anno 2018 oggetto di contestazione condannando conseguentemente l' a restituirle le somme già trattenute. CP_1
Compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per omessa pronuncia ex art.112 cpc e violazione del principio della soccombenza da parte del Giudice di prime cure.
L'appello è infondato.
Ebbene,la fattispecie in esame, trae origine dal riconoscimento ottenuto dalla
CP_
dall' sia della disoccupazione agricola per l'anno 2018 che Parte_1
dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2018.
Tuttavia, le prestazioni suddetete,venivano liquidate solo in parte, a causa di
CP_ un'asserita prestazione da recuperare da parte dell' di € 1.078,44,indicata genericamente con la dicitura “risc. e reintr. cred prest. da recuperare” nel prospetto di liquidazione. La somma totale della specificata prestazione da recuperare da parte
CP_ dell' era indicata in € 4.535,14.
CP_
Isomma,la somma di € 1.078,44 rivendicata dall' veniva detratta da quanto dovuto alla ricorrente a titolo di assegno di disoccupazione agricola e di assegno per il nucleo familiare per l'anno 2018.
Il Tribunale accoglieva il ricorso in opposizione così provvedendo: “ … accoglie la
CP_ domanda per quanto di ragione e dichiara che non deve all' le Parte_1
somme indicate nel prospetto di liquidazione della disoccupazione agricola e degli
ANF relativi all'anno 2018 oggetto di contestazione, condannando,
CP_ conseguentemente, l' a restituirle le somme già trattenute. “
L'appellante con i motivi di gravame denuncia la nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell'art. 112 c.p.c. asserendo che il giudice di prime
cure,dopo aver correttamente elencato i motivi del ricorso, omette totalmente ogni valutazione circa la fondatezza degli stessi, tanto da annullare il provvedimento impugnato, ma far ricadere sulla parte vittoriosa il peso delle spese di lite compensandole integralmente.
3 L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata, poiché il primo giudice non si pronuncia sull'eccezione si decadenza sollevata dalla ricorrente che preliminarmente aveva chiesto di verificare l'avvenuto tempestivo provvedimento
CP_
poiché l'Ente aveva proceduto al recupero delle somme corrisposte nel marzo
2016, solo con il provvedimento impugnato nel 2019, ovvero, ad oltre un anno dalla dazione, in violazione dell'art. 13 comma 2 l. n. 412/91 che consente il recupero degli indebiti solo, entro l'anno successivo a quello del pagamento.
Invero, non sussiste violazione dell'art.112 c.p.c.,atteso che la decisione adottata nel merito,esclude la necessità di pronuncia,visto che si risolve in un rigetto della
CP_ domanda dell'
La giurisprudenza insegna che :"non ricorre il vizio di omessa pronuncia,
nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo”. (Sez.
5 -Ordinanza
n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
In sostanza il giudice, nell'esaminare il merito del ricorso, non ha omesso la pronuncia sull'eccezione di inammissibilità, ma l'ha implicitamente rigettata.
In ordine alla denunciata violazione del principio della soccombenza da parte del giudice di prime cure, rileva la Corte che ex art. 91 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” e che ex art. 92 comma 2 c.p.c. ,invece è possibile compensare le spese di lite solo: a) in caso di soccombenza reciproca;
b)in caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
c) in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere illogiche o erronee.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il giudice ha correttamente motivato la decisione sulla compensazione delle spese di lite.
4 Motiva il giudicante : “ La circostanza che la ricorrente abbia,unitamente agli altri eredi,richiesto e ricevuto ratei di prestazione che era stata già erogata dall' , CP_1
costituisce valida ragione per compensare tra le parti le spese di giudizio“.
In conclusione reputa la Corte che i motivi addotti dal giudice di prime
cure,integrino la fattispecie prevista di “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
contemplate dall'art. 92 c.p.c..
Giurisprudenza copiosa ritiene che “la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni”.
(cfr.Cassazione n. 25798/2019 12).
La decisione appellata è priva dei vizi denunciati,pertanto merita di essere confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 26.03.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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