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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4295 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) la casa coniugale sita in Samassi (SU) nella Via Emilio Lussu n. 9 già di proprietà del Signor , sarà assegnata al medesimo con annesso arredo CP_1 ad eccezione dei beni personali della NO e dei mobili e Pt_1 componenti dello studio poiché relativi alla attività lavorativa della medesima.
B) Il figlio minore sarò collocato presso l'abitazione della madre in Per_1
Samassi nella Via Enrico Fermi n. 12, dove verrà fissata la residenza della e del figlio. Pt_1
C) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
D) Il figlio potrà stare con il padre ogni volta che lo vorrà, accordandosi Per_1 direttamente con il medesimo e ciò anche quanto alle festività natalizie e pasquali.
Pag. 2 di 3 E) Il Signor per il mantenimento ordinario del figlio, Controparte_1 corrisponderà alla NO l'importo mensile pari ad € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00), anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
F) Le parti stabiliscono che l'Assegno Unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà integralmente alla madre.
G) Entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e previamente concordate.
Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN, dovranno essere sempre, concordemente e preventivamente, stabilite tra i genitori e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
H) Quanto agli aspetti patrimoniali, i Signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, ognuno provvederà al proprio mantenimento personale rinunciando nei reciproci confronti a qualunque pretesa economica.
I) Quale corrispettivo per la mancata richiesta di assegnazione della casa coniugale da parte della NO , il Signor verserà a Pt_1 CP_1 quest'ultima la somma di € 50.000,00 una tantum, in data antecedente e comunque almeno dieci giorni prima della udienza fissata per la pronuncia della separazione.
J) La NO provvederà al ritiro dei propri effetti personali, mentre la Pt_1 biancheria della casa e i corredi verranno divisi a metà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4295 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimomannu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) la casa coniugale sita in Samassi (SU) nella Via Emilio Lussu n. 9 già di proprietà del Signor , sarà assegnata al medesimo con annesso arredo CP_1 ad eccezione dei beni personali della NO e dei mobili e Pt_1 componenti dello studio poiché relativi alla attività lavorativa della medesima.
B) Il figlio minore sarò collocato presso l'abitazione della madre in Per_1
Samassi nella Via Enrico Fermi n. 12, dove verrà fissata la residenza della e del figlio. Pt_1
C) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
D) Il figlio potrà stare con il padre ogni volta che lo vorrà, accordandosi Per_1 direttamente con il medesimo e ciò anche quanto alle festività natalizie e pasquali.
Pag. 2 di 3 E) Il Signor per il mantenimento ordinario del figlio, Controparte_1 corrisponderà alla NO l'importo mensile pari ad € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00), anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
F) Le parti stabiliscono che l'Assegno Unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà integralmente alla madre.
G) Entrambi i genitori parteciperanno, ciascuno per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e previamente concordate.
Tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e non garantite dal SSN, dovranno essere sempre, concordemente e preventivamente, stabilite tra i genitori e potranno essere richieste nella misura del 50% al genitore non anticipatario ed essere rimborsate a quello anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
H) Quanto agli aspetti patrimoniali, i Signori e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, ognuno provvederà al proprio mantenimento personale rinunciando nei reciproci confronti a qualunque pretesa economica.
I) Quale corrispettivo per la mancata richiesta di assegnazione della casa coniugale da parte della NO , il Signor verserà a Pt_1 CP_1 quest'ultima la somma di € 50.000,00 una tantum, in data antecedente e comunque almeno dieci giorni prima della udienza fissata per la pronuncia della separazione.
J) La NO provvederà al ritiro dei propri effetti personali, mentre la Pt_1 biancheria della casa e i corredi verranno divisi a metà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3