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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 38011/2023 R.G.- cui è stata riunita la causa iscritta al n°
40736/2023 R.G. -del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione ex art.281 quinquies co.1 c.p.c. all'udienza dell'8.5.2025, svolta mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Presidente del C.d.A., Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Epifanio giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Petragnani Leopizzi giusta procura in atti
OPPONENTE
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Montefoschi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
1 Conclusioni per “…Insistendo nell'accoglimento delle conclusioni Parte_1 come precisate con note del 3.03.2025” e quindi “l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, voglia revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, nonché accertare e dichiarare, comunque, non dovuta dal CTA la somma richiesta dalla
[...]
Con vittoria delle spese di lite.” CP_2
Conclusioni per : “Riportandosi integralmente ai propri scritti Controparte_1
difensivi nonché alle conclusioni già precisate con note del 3 marzo 2025 per le quali si chiede
l'integrale accoglimento” e quindi “Voglia l'onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, valutare la necessità di riunione del presente procedimento a quello avente
38011/2023 assegnata alla 10^ sezione del Tribunale Civile di Roma – dott.ssa Tronci con udienza Part al 22/02/2024 proposto da contro la opposta in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e, qualora non ritenga ciò necessario ed in ogni caso, in via preliminare Voglia rigettare ogni richiesta anche tardiva di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto stante l'opposizione fondata su prova scritta che attesta l'estraneità del a tutto quanto ingiunto e richiesto; CP_1
In accoglimento della presente opposizione, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'inesistenza del rapporto contrattuale tra Committente e subappaltatore, la
e/o l'inesistenza della solidarietà tra Committente e Appaltatore dedotta dalla Controparte_2
parte opposta, Controparte_2
Voglia altresì il Tribunale di Roma accertare e dichiarare che l'opposta ha riconosciuto in sede di contratto di subappalto che il CTA è l'unico soggetto di riferimento contrattuale che può interagire con il Condominio opponente;
Voglia altresì il Tribunale accertare e dichiarare intercorsa per intero l'obbligazione di pagamento da parte del opponente nei confronti del in considerazione CP_1 Parte_1 del versamento del 10% dell'importo dell'appalto e della contestuale cessione del credito per
l'importo dell'appalto del restante 90%;
Voglia in ogni caso accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori richiesti ex D.lgs
231/2002 per le ragioni dedotte in sede di opposizione;
Voglia in considerazione di tutte le ragioni esposte, ovvero per quelle che risulteranno dirimenti, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 10320/2023 (R.G.
2 n. 27084/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data 8.06.2023, pubblicato il 9.06.2023 e notificato via posta in data 04.07.2023 e che in conseguenza di ciò Voglia altresì accertare che nulla è dovuto da parte del opponente in favore della CP_1 CP_2 Controparte_2
Con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge.”
Conclusioni per : “precisa le conclusioni richiamando quelle Controparte_2 rassegnate nell'atto di costituzione nei giudizi pendenti, come precisate nella memoria ex art. 171- ter n. 1
- in via principale, rigettare le opposizioni distinte proposte nei giudizi qui riuniti in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l''effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10320/2023 (R.G. n.
27084/2023) emesso dal Tribunale ordinario in Roma in data 8.6.2023, dott.ssa con il CP_3
quale viene ingiunto a (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. ) in persona dei rispettivi rappresentanti legali, di pagare alla
[...] P.IVA_2 [...] la somma di € 145 .323,00, oltre agli interessi legali come da domanda, oltre ad € Controparte_2
2135,00 per compensi, ed € 406,50 per esborsi, iva. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare le opposizioni proposte nei giudizi qui riuniti in quanto infondate in fatto ed in diritto accertando quanto dedotto dalla scrivente difesa nelle rispettive comparse di risposta e per
l''effetto condannare (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. ) in persona dei rispettivi rappresentanti legali in solido, in ulteriore
[...] P.IVA_2
subordine, in via alternativa, al pagamento della somma di € 145 .323,00 o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre agli interessi legali come da domanda.
- condannare gli opponenti a sostenere tutte le spese legali dovute per i giudizi di opposizione nonchè' per quello monitorio da quantificarsi secondo le tabelle vigenti dei parametri legali e che saranno specificate nelle comparse conclusionali per cui tutti la scrivente si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. otteneva dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 8.6.2023 del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 10320/2023– RG n. 27084/2023 nei confronti del Parte_1 per il pagamento della somma di € 145.323,00, oltre interessi come da domanda (ex D.lgs. 231/02) e spese del procedimento monitorio derivante dal mancato pagamento del corrispettivo per le opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate di cui ai bonus fiscali 90%, eseguite dalla
3 presso lo stabile condominiale ubicato in Roma, Via A. Baccarini n. 18, in qualità Controparte_2
di subaffidatario del . Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo il , con atto di citazione in opposizione Parte_3
notificato alla proponeva tempestiva opposizione ,esponendo che: Controparte_2
- la pretesa era infondata perché non teneva conto degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, che avevano subordinato il versamento da parte del delle somme previste per l'esecuzione dei Parte_1 lavori oggetto del subaffidamento all'incasso dei pagamenti ricevuti soprattutto dall'istituto cessionario del credito, essendosi resa necessaria tale condizione di pagamento tenendo conto delle caratteristiche del contratto di appalto principale tra il ed il Parte_1 Controparte_5
(doc. 2), che prevedeva il pagamento delle opere attraverso la cessione del credito
[...]
secondo i bonus fiscali vigenti, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione delle facciate dello stabile CP_6
- la perfettamente a conoscenza degli accordi contrattuali tra il ed il Controparte_2 Parte_1 aveva accettato che l'importo complessivo dei lavori a lei subaffidati, fatta eccezione CP_1 per un anticipo di € 20.000,00, le venisse corrisposto all'avvenuta cessione del credito da parte del a banche o altri intermediari finanziari autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 7 del Parte_1
contratto di subaffidamento del 7.12.2021 (doc. 5);
- in adempimento a tali accordi il aveva corrisposto alla in data Parte_1 Controparte_2
16.12.2021, un acconto di euro 30.000,00 (superiore all'anticipo di € 20.000,00 previsto in contratto)
a saldo della fattura 41/2021, circostanza questa del tutto pacifica e riferita anche da parte opposta;
- l'ulteriore somma pari al 20% dell'importo complessivo dei lavori avrebbe dovuto essere versata, come espressamente previsto al 2° cpv dell'art. 7 (doc. 5), “al momento della formale accettazione del credito maturato da parte dell'istituto cessionario”. Parimenti, anche il corrispettivo rimanente doveva essere corrisposto “entro 10 giorni dalla liquidazione degli importi definiti a SAL, da parte dell'istituto cessionario del credito”;
- la cessione del credito in favore di un istituto di credito o altra struttura finanziaria equiparata non si era mai verificata dal momento che il , nonostante gli sforzi profusi, non era riuscito a Parte_1
cedere o scontare il credito ricevuto dal Condominio ed a farsi liquidare il relativo importo;
- dalla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate (colonna crediti ceduti pari a 0#), al
19.07.2023 risultava che tutti i crediti registrati dal (sia quelli evidenziati del Condominio Parte_1
4 di Via Baccarini, sia gli altri crediti acquisiti per ecobonus, ecc.) erano integralmente fermi sulla piattaforma e non ceduti (Cfr. doc. 6);
- quindi il credito azionato dalla non era esigibile in mancanza dell'avveramento Controparte_2
della condizione prevista in contratto;
- la era a conoscenza delle criticità riscontrate dal come confermate e Controparte_2 Parte_1
P ufficializzate con pec del 7.05.2022 (doc. 8), indirizzata anche alla con quale il Controparte_2
aveva confermato di non essere riuscito a trovare un cessionario per il credito e richiesto Parte_1
una proroga della sospensione dei lavori che la subaffidataria aveva già interrotto da tempo a cui aveva fatto seguito il verbale di sospensione lavori disposto dal D.L. in data 10.05.2022 (doc. 9);
- l'infondatezza e l'inesigibilità del credito rivendicato dalla erano state poi Controparte_2
contestate dal legale del con una prima pec del 12.08.2022 (doc. 10), in replica a quella Parte_1 dell'Avv. Rocchini del 27.07.2022 (All. 9 fascicolo monitorio), e confermate nella successiva pec del
4.01.2023 (doc. 11);
- il credito azionato era errato anche nel suo ammontare in quanto risultava essere del tutto avulso dagli accordi contrattuali e, in ogni caso, non rispondente all'effettivo importo dei lavori realmente eseguiti dall'impresa ai prezzi di cui al contratto di subaffidamento;
- le fatture emesse dalla erano errate in quanto con la fattura 14/2022 e 52/2022, la Controparte_2
stessa aveva richiesto il pagamento della medesima somma di euro 90.900,00, ossia il 30% dell'importo complessivo (€ 303.000,00) dei lavori subaffidatele dal , asseritamente Parte_1
corrispondenti al SAL 1 con evidente illegittima duplicazione del credito;
- per effetto della documentata duplicazione di importi, aveva richiesto sostanzialmente ed erroneamente il pagamento del 60% dell'importo complessivo del contratto di subaffidamento, che era nettamente superiore alle lavorazioni realmente realizzate dalla Controparte_2
- il documento n. 12 del fascicolo monitorio (computo metrico), posto a base della pretesa creditoria era un mero atto di parte, come tale non idoneo a provare l'asserito credito, dal momento che le percentuali e gli importi delle singole lavorazioni (asserite come eseguite) erano state apposte a penna dalla senza alcun contraddittorio con la D.L. e/o con il , né erano stati Controparte_2 Parte_1 mai approvati da quest'ultimo;
- il citato documento (doc. 16 e All. 12 fascicolo monitorio) era un computo metrico parziale, riferito ai soli “Lavori di ristrutturazione Facciate bonus 90%”, completato dall'ulteriore computo metrico afferente ai “Lavori di ristrutturazione Bonus 50% Prospetti piano lavatoi” (doc. 4), anch'essi
5 compresi nell'appalto principale con il Condominio di Via A. Baccarini n. 18 (doc. 2) e allegati al contratto di subaffidamento dei medesimi lavori alla del 7.12.2021; Controparte_2
- l'affidamento dei lavori dal alla era stato regolato a corpo e quantificato Parte_1 Controparte_2
globalmente e complessivamente in euro 303.000,00 (Cfr. art. 6 contratto di subaffidamento, doc. 5);
- la avrebbe dovuto preliminarmente decurtare dai singoli importi delle lavorazioni Controparte_2 la riduzione applicata al corrispettivo del subaffidamento e pari al 36,8% del prezzo dell'appalto con il percentuale determinata rapportando l'importo totale dei lavori appaltati dal CP_1
pari ad euro 479.546,05 (al netto degli oneri di occupazione del suolo pubblico), e il CP_1
corrispettivo del subaffidamento pari ad euro 303.000,00;
- gli importi complessivamente corrisposti dal alla erano pari ad euro Parte_1 Controparte_2
41.500,00, a cui dovevano aggiungersi gli ulteriori 5.000,00 versati direttamente dal condomino sig.
. Infatti, oltre ai 39.500,00 euro riconosciuti in ricorso dalla società opposta, il Persona_1
aveva eseguito in favore della un ulteriore bonifico in data 8.06.2022 di Parte_1 Controparte_2
euro 2.000,00 (doc. 20);
- altrettanto infondata risultava la fattura n. 79/2022, atteso che il rimborso dei costi del noleggio dei ponteggi posti in cantiere era stato già computato e conteggiato nel corrispettivo a corpo del contratto di subaffidamento e non vi era prova di costi aggiuntivi sostenuti dall'impresa;
- vi erano state poi gravi irregolarità nell'installazione, nella tenuta e nello smontaggio dei ponteggi, più volte contestate dal Direttore dei Lavori, che – unitamente alla mancata consegna delle polizze a garanzia previste in contratto e agli ulteriori inadempimenti contestati alla - avevano Controparte_2
indotto il a comunicare alla stessa la risoluzione in danno del subaffidamento e a riservarsi Parte_1
di agire per il risarcimento dei danni;
- gli interessi ex L. 231/2002 richiesti in ricorso e liquidati in decreto, non spettavano in ragione di tutte le considerazioni e deduzioni in merito alla fondatezza ed entità del credito, ma soprattutto per la non esigibilità del credito rivendicato dalla Controparte_2
Sulla base di tali premesse in fatto chiedeva di revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Svolte le verifiche preliminari, con decreto del 5.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica della citazione nei confronti della che tuttavia non si era costituita, ne Controparte_2 dichiarava la contumacia. Differiva l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa al 22.2.2024, data da cui decorrevano a ritroso i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c..
6 Si costituiva in data 20.12.2023 la esponendo che: CP_2 Controparte_2
-l'art. 7 del contratto prevedeva l'obbligo di pagamento da parte di CTA alla “entro 10 (dieci) CP_2 giorni dall'incasso registrato dei pagamenti ricevuti dal Committente e/o dall'istituto cessionario del credito” e la stessa controparte aveva riconosciuto di aver ricevuto il pagamento da parte del
Committente Condominio, perché “non è riuscito a cedere o scontare il credito ricevuto dal
Condominio ed a farsi liquidare il relativo importo” (p. 5 atto di citazione avversario);
- il credito in oggetto non poteva più essere ceduto o scontato da un istituto di credito in quanto il credito fiscale relativo al bonus facciate dell'anno 2021, pari ad euro 360.000,00, era ormai incedibile poichè “Il bonus facciate è l'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 90% per i lavori del 2020 e 2021, del 60% per il 2022 su spese effettuate per il rifacimento della facciata esterna. La scadenza del bonus facciate era fissata al 31 dicembre 2022”;
- essendo il credito diventato incedibile, il verificarsi della condizione dedotta in contratto era divenuta impossibile e quindi la relativa clausola era nulla ex art. 1353 c.c., e da considerarsi come non apposta;
- l'impossibilità era stata determinata da fatto e colpa dell'attrice, che non aveva dato prova di essersi attivata per la cessione prima della scadenza del termine e non aveva neanche proposto di pagare la mediante la cessione del credito prima che tale credito divenisse inutilizzabile;
CP_2
-era sorto il pieno diritto della al pagamento del compenso previsto in contratto – compenso, CP_2
peraltro, pagato dal Committente condominio, avendo avuto il contratto piena esecuzione da parte della non essendo contestata l'avvenuta prestazione da controparte;
CP_2
- nel contratto di appalto per l'importo di € 303.000,00 erano previste le seguenti modalità di pagamento: € 20.000,00 come anticipo lavori;
€ 60.600,00 come ulteriore somma pari al 20% dell'importo dell'appalto (e non SAL); € 90.900,00 SAL 1 meno il 5% trattenuto in ogni Sal (€
86.355,00). Quindi l'importo da corrispondere al raggiungimento del primo Sal avrebbe dovuto essere di € 166.955,00;
- a fronte delle previsioni contrattuali e delle lavorazioni eseguite, erano state emesse le seguenti fatture: Fatt. 41 del 16/12/2021 di € 30.000,00, saldata in data 21/12/21; Fatt. 14 del 21/02/2022 di €
60.900,00, (corrispondente al 30% € 90.900,00 - € 30.000,00 anticipazione = € 60.900), pagato acconto € 9.500,00 in data 22/02/2022 – pagato acconto € 2.000,00 il 08/06/2022; Nota credito 51 del 16/08/2022 (a storno parziale fatt. 41 a titolo di anticipazione che avrebbe dovuto essere, come
7 da contratto, di € 20.000,00); Fatt. 52 del 16/08/2022 di € € 86.355,00 (1° Sal 30% -5%) -non pagata;
Fatt. 79 del 19/12/2022 di € 17.568,00 per noleggio ponteggio – non pagata.
Sulla base di tali premesse in fatto, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
All'udienza di prima comparizione del 22.2.2024 parte opposta rinunciava alla richiesta di provvisoria esecuzione e congiuntamente alla opponente chiedeva un rinvio per trattative. Il Giudice ritenuto che potessero esserci margini di definizione stragiudiziale della causa, riservato ogni provvedimento sulle richieste istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 30.5.2024 per verifica esito trattative.
All'udienza del 30.5.2024 preliminarmente il Giudice riuniva al presente giudizio quello recante RG
40736/2023, avente ad oggetto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo. Parte opponente rappresentava che era stato trasmesso a mezzo PEC al sollecito di pagamento attraverso Parte_1
società di recupero crediti Melli Srl per conto della per le fatture azionate con il decreto CP_2
ingiuntivo e, quindi, chiedeva che la dichiarasse di aver eventualmente ceduto il credito. Quanto CP_2
alle trattative in corso rappresentava che con la terza memoria aveva depositato il Sal di cui si chiedeva l'esibizione e sulla base di questi il direttore lavori , su accordo di tutte le parti , aveva individuato i lavori eseguiti dalla ed il loro valore economico sulla base del contratto di sub CP_2
affidamento, tenuto conto che i SAL erano redatti giusta contratto di appalto tra il Condominio ed il
. Chiedeva, pertanto, di poter produrre la relazione redatta dal direttore dei lavori in data Parte_1
successiva dello scadere dei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Parte opponente rilevava che il sollecito non costituiva notifica dell'atto di cessione e quindi non vi era prova di alcuna cessione, che in difetto della notifica verso il debitore ceduto era inefficace nei suoi confronti. Quanto alla perizia esibita rilevava che era stata redatta da un soggetto che non poteva qualificarsi terzo super partes , poiché nominato dal ed aveva dunque valore di mera CP_1
perizia di parte. Il rilevava che il documento era stato richiesto concordemente al CP_1
direttore dei lavori da tutte le parti e ne chiedeva la produzione in via telematica. Il Giudice, preso atto autorizzava la produzione telematica della relazione tecnica esibita in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie e si riservava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
8 Con ordinanza del 30.5.2024 , a scioglimento della riserva assunta in pari data , rilevato che la causa risultava sufficientemente istruita alla luce della documentazione versata in atti dalle parti rinviava la causa per l'assunzione in decisione assegnando i termini ex art. 189 c.p.c..
Indi la causa era assunta in decisione in data 8.5.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
3. Sull'opposizione del Controparte_5
Il Condominio con citazione in opposizione nel giudizio RG 40736/2023 ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tale eccezione risulta fondata.
Nel caso di specie non vi è alcun rapporto contrattuale tra e subappaltatrice CP_1 [...]
, quest'ultima ha infatti sottoscritto con il un contratto Controparte_2 Parte_1
di subappalto per la realizzazione delle opere facenti parte ed oggetto di altro contratto di appalto sottoscritto tra il suddetto e il opponente. Parte_1 CP_1
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore. (Cass. Sez. 2,
07/01/2025, n. 240).
Né sussiste la solidarietà invocata dalla subappaltatrice tra committente e appaltatore per il corrispettivo del subappalto.
La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., che la giurisprudenza estende anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, non trova applicazione nella specie poiché la "ratio" della norma è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (vedi Cass. 2017 n. 24368) ed è quindi tutela limitata ai crediti dei dipendenti .
Pertanto, accertato il difetto di legittimazione passiva del il Controparte_5
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deve essere revocato.
4. Sull'opposizione del Parte_1
L'opposizione risulta parzialmente fondata per i seguenti motivi.
9 4.1.Il opponente ha eccepito la inesigibilità del credito in quanto la clausola di cui all'art. Parte_1
7 del contratto di subaffidamento del 7.12.2021 (doc. 5) condizionava il pagamento alla cessione o allo sconto del credito presso enti bancari.
Ora al di là della dedotta -da parte opposta – pretesa natura meramente potestativa della condizione sospensiva e quindi della sua nullità – questione che si ritiene superfluo qui esaminare , osserva questo giudice che , risultando dalle allegazioni e dai documenti prodotti dal la intervenuta Parte_1
risoluzione in danno del contratto ex art.18 del contratto ( pec del 21.6.2023 doc. 18 ), lo Parte_1
stesso non può più invocare la clausola ex art.7 quale fatto impediente il pagamento del saldo del corrispettivo per le opere effettivamente realizzate dal subappaltatore .
4.2. Passando all'esame delle contestazioni sul quantum occorre premettere che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Cass. 23/09/2024, n. 25410)
Nella specie, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente in ordine ai fatti costitutivi del credito della opposta, era dunque onere di quest'ultima dare la relativa prova.
Parte opposta non ha assolto l'onere probatorio di cui era onerata non risultando adeguatamente provato il credito nella misura indicata nel decreto ingiuntivo.
Ritiene questo giudice che, al fine dell'accertamento delle opere effettivamente realizzate e del credito maturato, possa farsi riferimento alla relazione tecnica a firma dell'Arch. Persona_2
depositata dalla opponente in data 1.6.2024, eseguita su incarico delle parti coinvolte nel giudizio a seguito di sopralluogo in contraddittorio del 12.4.2024 e contestata solo genericamente dalla opposta negli scritti conclusivi , sebbene dal documento risulti la presenza di ,delegato dal legale Persona_3 rappresentante della , e dell'avv. Stefano Pantalani legale dell 'impresa. CP_2 Controparte_7
Sul punto deve rilevarsi che in difetto di più precise contestazioni delle indicazioni contenute nel verbale, circa la convocazione della impresa e la sua partecipazione , deve ritenersi il documento dirimente , decisiva risultando altresì la mancata tempestiva puntuale contestazione delle risultanze dello stesso, né del resto gli scritti conclusivi di parte opposta recano più specifiche critiche all'elaborato tecnico.
E quindi dalla suddetta relazione si evince che “lo stato finale dei lavori effettuati dalla
[...]
come si evidenzia nel verbale di contraddittorio del 16.1.2024 (vedi allegato 1) Controparte_2
10 corrispondono esattamente al secondo SAL emesso in data 27.06.2022.” e ancora che “ – importo complessivo appalto 475.026,04 Euro + IVA Controparte_8
- Importo complessivo 303.000,00 Parte_5
Euro +IVA
- Applicazione percentuale di sconto Parte_5
36,21% Importo SAL 2 riconosciuto a Euro 82.622,00 come lavori Parte_1
eseguiti. Importo SAL 2 riconosciuto a Euro 82.622,00 *-36,21%= Euro Controparte_2
52.704,58 come lavori eseguiti.”
Parte opponente ha poi dedotto di avere corrisposto a titolo di anticipo pari ad € 46.500,00 di cui
€30.000,00 con bonifico effettuato in data 16.12.2021; € 9.500,00 con bonifico effettuato in data
22.02.2022; €2.000,00 con bonifico dell'8.06.2022 (doc. 20 fascicolo parte opponente); euro 5.000,00 mediante bonifici eseguiti direttamente dal condomino sig. (doc. 38 allegato alla Persona_1
memoria 171-ter n. 3 c.p.c. di parte opponente). I primi tre versamenti (bonifici del 16.12.2021 e del
22.02.2022) sono pacifici in quanto viene dato atto dell'incasso da parte della sia Controparte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo (pag. 2, ultimo cpv) sia nella memoria di costituzione (pag. 4 , 2° cpv) e quindi vanno senz'altro defalcati dal dovuto . Quanto invece al pagamento eseguito dal condomino , contestato dall'opposta , deve rilevarsi innanzitutto che la produzione è Per_1
tardiva poiché effettuata con la terza memoria e quindi va disposto lo stralcio del doc 38 relativo a bonifici eseguiti nel giugno 2022 (doc. 38, fascicolo CTA) e in ogni caso non vi è certezza in ordine alla riferibilità del pagamento ai lavori oggetto del subappalto ( per il cui pagamento del resto era obbligato il solo Consorzio appaltatore ) e non invece a lavori extra in favore del condomino , come sostenuto dal subappaltatore.
L'importo di € 9.356,00 che il DL indica nella propria relazione quali maggiori oneri sostenuti dal
( per rifacimento massetti non eseguiti a regola d'arte , sgombero materiale di risulta Parte_1
abbandonato da smontaggio e montaggio ponteggi per completamento fasciata D-vedi CP_2
relazione pag. 3) , non può essere preso in considerazione a deconto del dovuto , in quanto l'opponente in sede di opposizione si è riservato di agire nei confronti della società opposta per il risarcimento dei danni e le conclusioni formulate in questa sede sono esclusivamente tese al rigetto delle pretese avversarie inerenti il pagamento del corrispettivo .
In merio alle spese vive che la avrebbe sopportato per il noleggio dei ponteggi e descritte nella CP_2 fattura 79 del 19/12/2022 di € 17.568,00 IVA compresa , si rileva che le spese per il noleggio dei
11 ponteggi sono comprese nel prezzo a corpo del subaffidamento e quindi contabilizzate nei due SAL emessi, né è stata offerta prova di oneri ulteriori .
Infine in ordine alla, peraltro tardiva, richiesta avanzata dalla in comparsa conclusionale di CP_2
restituzione delle somme ritenute a garanzia da parte della società appaltatrice , deve rilevarsi che l'importo dei lavori riconosciuti come eseguiti dalla e contabilizzati dal D.L. nei Controparte_2
SAL e nella successiva relazione è fissato al netto di ogni ritenuta a garanzia (ivi compresa quella del
5% per la regolare esecuzione delle opere), come emerge dai Sal ( doc. 36 e 37 ) e dalla Parte_1
Relazione del D.L sopra richiamata .
Quindi, a fronte dell'importo di € 52.704,58 determinato dall'Arch. quale valore complessivo Per_2 dei lavori eseguiti dalla e tenuto altresì conto degli acconti già versati (pari ad € Controparte_2
41.500,00) risulta che il è debitore della dei residui € 11.204,58. Parte_1 Controparte_2
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con conseguente condanna del Parte_1 al pagamento nei confronti della della minor somma di € 6.204,58
[...] Controparte_2
oltre interessi di mora dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo ex d.lgs 231 /2002 , giusta disposto dell'art.1284 co. 4 c.c. .
Le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio in ragione della reciproca soccombenza si compensano per i due terzi e per la restante parte seguono la soccombenza prevalente dell'opposta esse si liquidano come da dispositivo in misura già ridotta , facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al decisum e dunque ricompreso nello scaglione fra 5.201,00 e 26.000,00 euro, compensi medi per le fasi di studio (919 euro) , introduzione(777,00 euro) decisione (1701,00) , minimo (840,00 euro)per la fase istruttoria essendo la causa di natura documentale) ; quelle del presente giudizio sono da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Montefoschi antistatario, costituitosi in data 27.2.2025 in sostituzione del precedente difensore e , quindi, limitatamente ai compensi della fase decisoria .
Le spese del Condominio nei rapporti tra questo e l'opposta seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del e per Controparte_5
l'effetto accoglie l'opposizione proposta dal e revoca nei suoi confronti il decreto CP_1
ingiuntivo opposto n. 10320/2023 di questo Tribunale;
12 2) Accoglie parzialmente l'opposizione del e per l'effetto revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 10320/2023 di questo Tribunale;
3) Condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 del minor importo di € 11.204,58 oltre interessi dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo
[...]
ex d.lgs 231 /2002 .
4) Compensa per i due terzi le spese del presente giudizio e del ricorso monitorio tra il
[...]
e l'opposta e condanna il opponente al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
della restante parte delle spese di lite, che si liquidano, per il giudizio di opposizione, Controparte_2 in € 1.412,33 per compenso professionale ed euro 126,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge , spese che , nella sola misura di euro 567,00 , sono da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Montefoschi dichiaratosi antistatario ed altresì al pagamento in favore dell'opposta di quelle del ricorso monitorio rideterminate in euro 189,00 per compenso ed euro
135,33 per esborsi , oltre iva cpa e spese generali come sopra .
5) condanna l'opposta a rifondere al , opponente , le spese di Controparte_5 lite che liquida , in € 4237,00 per compenso oltre iva cpa e spese generali come sopra .
Roma, 5.6.2025 Il Giudice ( dott.ssa Raffaella Tronci)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 38011/2023 R.G.- cui è stata riunita la causa iscritta al n°
40736/2023 R.G. -del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione ex art.281 quinquies co.1 c.p.c. all'udienza dell'8.5.2025, svolta mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Presidente del C.d.A., Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Epifanio giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Petragnani Leopizzi giusta procura in atti
OPPONENTE
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Montefoschi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
1 Conclusioni per “…Insistendo nell'accoglimento delle conclusioni Parte_1 come precisate con note del 3.03.2025” e quindi “l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, voglia revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, nonché accertare e dichiarare, comunque, non dovuta dal CTA la somma richiesta dalla
[...]
Con vittoria delle spese di lite.” CP_2
Conclusioni per : “Riportandosi integralmente ai propri scritti Controparte_1
difensivi nonché alle conclusioni già precisate con note del 3 marzo 2025 per le quali si chiede
l'integrale accoglimento” e quindi “Voglia l'onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, valutare la necessità di riunione del presente procedimento a quello avente
38011/2023 assegnata alla 10^ sezione del Tribunale Civile di Roma – dott.ssa Tronci con udienza Part al 22/02/2024 proposto da contro la opposta in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e, qualora non ritenga ciò necessario ed in ogni caso, in via preliminare Voglia rigettare ogni richiesta anche tardiva di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto stante l'opposizione fondata su prova scritta che attesta l'estraneità del a tutto quanto ingiunto e richiesto; CP_1
In accoglimento della presente opposizione, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'inesistenza del rapporto contrattuale tra Committente e subappaltatore, la
e/o l'inesistenza della solidarietà tra Committente e Appaltatore dedotta dalla Controparte_2
parte opposta, Controparte_2
Voglia altresì il Tribunale di Roma accertare e dichiarare che l'opposta ha riconosciuto in sede di contratto di subappalto che il CTA è l'unico soggetto di riferimento contrattuale che può interagire con il Condominio opponente;
Voglia altresì il Tribunale accertare e dichiarare intercorsa per intero l'obbligazione di pagamento da parte del opponente nei confronti del in considerazione CP_1 Parte_1 del versamento del 10% dell'importo dell'appalto e della contestuale cessione del credito per
l'importo dell'appalto del restante 90%;
Voglia in ogni caso accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori richiesti ex D.lgs
231/2002 per le ragioni dedotte in sede di opposizione;
Voglia in considerazione di tutte le ragioni esposte, ovvero per quelle che risulteranno dirimenti, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 10320/2023 (R.G.
2 n. 27084/2023), emesso dal Tribunale di Roma in data 8.06.2023, pubblicato il 9.06.2023 e notificato via posta in data 04.07.2023 e che in conseguenza di ciò Voglia altresì accertare che nulla è dovuto da parte del opponente in favore della CP_1 CP_2 Controparte_2
Con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge.”
Conclusioni per : “precisa le conclusioni richiamando quelle Controparte_2 rassegnate nell'atto di costituzione nei giudizi pendenti, come precisate nella memoria ex art. 171- ter n. 1
- in via principale, rigettare le opposizioni distinte proposte nei giudizi qui riuniti in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l''effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10320/2023 (R.G. n.
27084/2023) emesso dal Tribunale ordinario in Roma in data 8.6.2023, dott.ssa con il CP_3
quale viene ingiunto a (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. ) in persona dei rispettivi rappresentanti legali, di pagare alla
[...] P.IVA_2 [...] la somma di € 145 .323,00, oltre agli interessi legali come da domanda, oltre ad € Controparte_2
2135,00 per compensi, ed € 406,50 per esborsi, iva. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare le opposizioni proposte nei giudizi qui riuniti in quanto infondate in fatto ed in diritto accertando quanto dedotto dalla scrivente difesa nelle rispettive comparse di risposta e per
l''effetto condannare (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. ) in persona dei rispettivi rappresentanti legali in solido, in ulteriore
[...] P.IVA_2
subordine, in via alternativa, al pagamento della somma di € 145 .323,00 o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre agli interessi legali come da domanda.
- condannare gli opponenti a sostenere tutte le spese legali dovute per i giudizi di opposizione nonchè' per quello monitorio da quantificarsi secondo le tabelle vigenti dei parametri legali e che saranno specificate nelle comparse conclusionali per cui tutti la scrivente si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. otteneva dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 8.6.2023 del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 10320/2023– RG n. 27084/2023 nei confronti del Parte_1 per il pagamento della somma di € 145.323,00, oltre interessi come da domanda (ex D.lgs. 231/02) e spese del procedimento monitorio derivante dal mancato pagamento del corrispettivo per le opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate di cui ai bonus fiscali 90%, eseguite dalla
3 presso lo stabile condominiale ubicato in Roma, Via A. Baccarini n. 18, in qualità Controparte_2
di subaffidatario del . Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo il , con atto di citazione in opposizione Parte_3
notificato alla proponeva tempestiva opposizione ,esponendo che: Controparte_2
- la pretesa era infondata perché non teneva conto degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, che avevano subordinato il versamento da parte del delle somme previste per l'esecuzione dei Parte_1 lavori oggetto del subaffidamento all'incasso dei pagamenti ricevuti soprattutto dall'istituto cessionario del credito, essendosi resa necessaria tale condizione di pagamento tenendo conto delle caratteristiche del contratto di appalto principale tra il ed il Parte_1 Controparte_5
(doc. 2), che prevedeva il pagamento delle opere attraverso la cessione del credito
[...]
secondo i bonus fiscali vigenti, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione delle facciate dello stabile CP_6
- la perfettamente a conoscenza degli accordi contrattuali tra il ed il Controparte_2 Parte_1 aveva accettato che l'importo complessivo dei lavori a lei subaffidati, fatta eccezione CP_1 per un anticipo di € 20.000,00, le venisse corrisposto all'avvenuta cessione del credito da parte del a banche o altri intermediari finanziari autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 7 del Parte_1
contratto di subaffidamento del 7.12.2021 (doc. 5);
- in adempimento a tali accordi il aveva corrisposto alla in data Parte_1 Controparte_2
16.12.2021, un acconto di euro 30.000,00 (superiore all'anticipo di € 20.000,00 previsto in contratto)
a saldo della fattura 41/2021, circostanza questa del tutto pacifica e riferita anche da parte opposta;
- l'ulteriore somma pari al 20% dell'importo complessivo dei lavori avrebbe dovuto essere versata, come espressamente previsto al 2° cpv dell'art. 7 (doc. 5), “al momento della formale accettazione del credito maturato da parte dell'istituto cessionario”. Parimenti, anche il corrispettivo rimanente doveva essere corrisposto “entro 10 giorni dalla liquidazione degli importi definiti a SAL, da parte dell'istituto cessionario del credito”;
- la cessione del credito in favore di un istituto di credito o altra struttura finanziaria equiparata non si era mai verificata dal momento che il , nonostante gli sforzi profusi, non era riuscito a Parte_1
cedere o scontare il credito ricevuto dal Condominio ed a farsi liquidare il relativo importo;
- dalla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate (colonna crediti ceduti pari a 0#), al
19.07.2023 risultava che tutti i crediti registrati dal (sia quelli evidenziati del Condominio Parte_1
4 di Via Baccarini, sia gli altri crediti acquisiti per ecobonus, ecc.) erano integralmente fermi sulla piattaforma e non ceduti (Cfr. doc. 6);
- quindi il credito azionato dalla non era esigibile in mancanza dell'avveramento Controparte_2
della condizione prevista in contratto;
- la era a conoscenza delle criticità riscontrate dal come confermate e Controparte_2 Parte_1
P ufficializzate con pec del 7.05.2022 (doc. 8), indirizzata anche alla con quale il Controparte_2
aveva confermato di non essere riuscito a trovare un cessionario per il credito e richiesto Parte_1
una proroga della sospensione dei lavori che la subaffidataria aveva già interrotto da tempo a cui aveva fatto seguito il verbale di sospensione lavori disposto dal D.L. in data 10.05.2022 (doc. 9);
- l'infondatezza e l'inesigibilità del credito rivendicato dalla erano state poi Controparte_2
contestate dal legale del con una prima pec del 12.08.2022 (doc. 10), in replica a quella Parte_1 dell'Avv. Rocchini del 27.07.2022 (All. 9 fascicolo monitorio), e confermate nella successiva pec del
4.01.2023 (doc. 11);
- il credito azionato era errato anche nel suo ammontare in quanto risultava essere del tutto avulso dagli accordi contrattuali e, in ogni caso, non rispondente all'effettivo importo dei lavori realmente eseguiti dall'impresa ai prezzi di cui al contratto di subaffidamento;
- le fatture emesse dalla erano errate in quanto con la fattura 14/2022 e 52/2022, la Controparte_2
stessa aveva richiesto il pagamento della medesima somma di euro 90.900,00, ossia il 30% dell'importo complessivo (€ 303.000,00) dei lavori subaffidatele dal , asseritamente Parte_1
corrispondenti al SAL 1 con evidente illegittima duplicazione del credito;
- per effetto della documentata duplicazione di importi, aveva richiesto sostanzialmente ed erroneamente il pagamento del 60% dell'importo complessivo del contratto di subaffidamento, che era nettamente superiore alle lavorazioni realmente realizzate dalla Controparte_2
- il documento n. 12 del fascicolo monitorio (computo metrico), posto a base della pretesa creditoria era un mero atto di parte, come tale non idoneo a provare l'asserito credito, dal momento che le percentuali e gli importi delle singole lavorazioni (asserite come eseguite) erano state apposte a penna dalla senza alcun contraddittorio con la D.L. e/o con il , né erano stati Controparte_2 Parte_1 mai approvati da quest'ultimo;
- il citato documento (doc. 16 e All. 12 fascicolo monitorio) era un computo metrico parziale, riferito ai soli “Lavori di ristrutturazione Facciate bonus 90%”, completato dall'ulteriore computo metrico afferente ai “Lavori di ristrutturazione Bonus 50% Prospetti piano lavatoi” (doc. 4), anch'essi
5 compresi nell'appalto principale con il Condominio di Via A. Baccarini n. 18 (doc. 2) e allegati al contratto di subaffidamento dei medesimi lavori alla del 7.12.2021; Controparte_2
- l'affidamento dei lavori dal alla era stato regolato a corpo e quantificato Parte_1 Controparte_2
globalmente e complessivamente in euro 303.000,00 (Cfr. art. 6 contratto di subaffidamento, doc. 5);
- la avrebbe dovuto preliminarmente decurtare dai singoli importi delle lavorazioni Controparte_2 la riduzione applicata al corrispettivo del subaffidamento e pari al 36,8% del prezzo dell'appalto con il percentuale determinata rapportando l'importo totale dei lavori appaltati dal CP_1
pari ad euro 479.546,05 (al netto degli oneri di occupazione del suolo pubblico), e il CP_1
corrispettivo del subaffidamento pari ad euro 303.000,00;
- gli importi complessivamente corrisposti dal alla erano pari ad euro Parte_1 Controparte_2
41.500,00, a cui dovevano aggiungersi gli ulteriori 5.000,00 versati direttamente dal condomino sig.
. Infatti, oltre ai 39.500,00 euro riconosciuti in ricorso dalla società opposta, il Persona_1
aveva eseguito in favore della un ulteriore bonifico in data 8.06.2022 di Parte_1 Controparte_2
euro 2.000,00 (doc. 20);
- altrettanto infondata risultava la fattura n. 79/2022, atteso che il rimborso dei costi del noleggio dei ponteggi posti in cantiere era stato già computato e conteggiato nel corrispettivo a corpo del contratto di subaffidamento e non vi era prova di costi aggiuntivi sostenuti dall'impresa;
- vi erano state poi gravi irregolarità nell'installazione, nella tenuta e nello smontaggio dei ponteggi, più volte contestate dal Direttore dei Lavori, che – unitamente alla mancata consegna delle polizze a garanzia previste in contratto e agli ulteriori inadempimenti contestati alla - avevano Controparte_2
indotto il a comunicare alla stessa la risoluzione in danno del subaffidamento e a riservarsi Parte_1
di agire per il risarcimento dei danni;
- gli interessi ex L. 231/2002 richiesti in ricorso e liquidati in decreto, non spettavano in ragione di tutte le considerazioni e deduzioni in merito alla fondatezza ed entità del credito, ma soprattutto per la non esigibilità del credito rivendicato dalla Controparte_2
Sulla base di tali premesse in fatto chiedeva di revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Svolte le verifiche preliminari, con decreto del 5.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica della citazione nei confronti della che tuttavia non si era costituita, ne Controparte_2 dichiarava la contumacia. Differiva l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa al 22.2.2024, data da cui decorrevano a ritroso i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c..
6 Si costituiva in data 20.12.2023 la esponendo che: CP_2 Controparte_2
-l'art. 7 del contratto prevedeva l'obbligo di pagamento da parte di CTA alla “entro 10 (dieci) CP_2 giorni dall'incasso registrato dei pagamenti ricevuti dal Committente e/o dall'istituto cessionario del credito” e la stessa controparte aveva riconosciuto di aver ricevuto il pagamento da parte del
Committente Condominio, perché “non è riuscito a cedere o scontare il credito ricevuto dal
Condominio ed a farsi liquidare il relativo importo” (p. 5 atto di citazione avversario);
- il credito in oggetto non poteva più essere ceduto o scontato da un istituto di credito in quanto il credito fiscale relativo al bonus facciate dell'anno 2021, pari ad euro 360.000,00, era ormai incedibile poichè “Il bonus facciate è l'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 90% per i lavori del 2020 e 2021, del 60% per il 2022 su spese effettuate per il rifacimento della facciata esterna. La scadenza del bonus facciate era fissata al 31 dicembre 2022”;
- essendo il credito diventato incedibile, il verificarsi della condizione dedotta in contratto era divenuta impossibile e quindi la relativa clausola era nulla ex art. 1353 c.c., e da considerarsi come non apposta;
- l'impossibilità era stata determinata da fatto e colpa dell'attrice, che non aveva dato prova di essersi attivata per la cessione prima della scadenza del termine e non aveva neanche proposto di pagare la mediante la cessione del credito prima che tale credito divenisse inutilizzabile;
CP_2
-era sorto il pieno diritto della al pagamento del compenso previsto in contratto – compenso, CP_2
peraltro, pagato dal Committente condominio, avendo avuto il contratto piena esecuzione da parte della non essendo contestata l'avvenuta prestazione da controparte;
CP_2
- nel contratto di appalto per l'importo di € 303.000,00 erano previste le seguenti modalità di pagamento: € 20.000,00 come anticipo lavori;
€ 60.600,00 come ulteriore somma pari al 20% dell'importo dell'appalto (e non SAL); € 90.900,00 SAL 1 meno il 5% trattenuto in ogni Sal (€
86.355,00). Quindi l'importo da corrispondere al raggiungimento del primo Sal avrebbe dovuto essere di € 166.955,00;
- a fronte delle previsioni contrattuali e delle lavorazioni eseguite, erano state emesse le seguenti fatture: Fatt. 41 del 16/12/2021 di € 30.000,00, saldata in data 21/12/21; Fatt. 14 del 21/02/2022 di €
60.900,00, (corrispondente al 30% € 90.900,00 - € 30.000,00 anticipazione = € 60.900), pagato acconto € 9.500,00 in data 22/02/2022 – pagato acconto € 2.000,00 il 08/06/2022; Nota credito 51 del 16/08/2022 (a storno parziale fatt. 41 a titolo di anticipazione che avrebbe dovuto essere, come
7 da contratto, di € 20.000,00); Fatt. 52 del 16/08/2022 di € € 86.355,00 (1° Sal 30% -5%) -non pagata;
Fatt. 79 del 19/12/2022 di € 17.568,00 per noleggio ponteggio – non pagata.
Sulla base di tali premesse in fatto, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
All'udienza di prima comparizione del 22.2.2024 parte opposta rinunciava alla richiesta di provvisoria esecuzione e congiuntamente alla opponente chiedeva un rinvio per trattative. Il Giudice ritenuto che potessero esserci margini di definizione stragiudiziale della causa, riservato ogni provvedimento sulle richieste istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 30.5.2024 per verifica esito trattative.
All'udienza del 30.5.2024 preliminarmente il Giudice riuniva al presente giudizio quello recante RG
40736/2023, avente ad oggetto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo. Parte opponente rappresentava che era stato trasmesso a mezzo PEC al sollecito di pagamento attraverso Parte_1
società di recupero crediti Melli Srl per conto della per le fatture azionate con il decreto CP_2
ingiuntivo e, quindi, chiedeva che la dichiarasse di aver eventualmente ceduto il credito. Quanto CP_2
alle trattative in corso rappresentava che con la terza memoria aveva depositato il Sal di cui si chiedeva l'esibizione e sulla base di questi il direttore lavori , su accordo di tutte le parti , aveva individuato i lavori eseguiti dalla ed il loro valore economico sulla base del contratto di sub CP_2
affidamento, tenuto conto che i SAL erano redatti giusta contratto di appalto tra il Condominio ed il
. Chiedeva, pertanto, di poter produrre la relazione redatta dal direttore dei lavori in data Parte_1
successiva dello scadere dei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Parte opponente rilevava che il sollecito non costituiva notifica dell'atto di cessione e quindi non vi era prova di alcuna cessione, che in difetto della notifica verso il debitore ceduto era inefficace nei suoi confronti. Quanto alla perizia esibita rilevava che era stata redatta da un soggetto che non poteva qualificarsi terzo super partes , poiché nominato dal ed aveva dunque valore di mera CP_1
perizia di parte. Il rilevava che il documento era stato richiesto concordemente al CP_1
direttore dei lavori da tutte le parti e ne chiedeva la produzione in via telematica. Il Giudice, preso atto autorizzava la produzione telematica della relazione tecnica esibita in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie e si riservava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
8 Con ordinanza del 30.5.2024 , a scioglimento della riserva assunta in pari data , rilevato che la causa risultava sufficientemente istruita alla luce della documentazione versata in atti dalle parti rinviava la causa per l'assunzione in decisione assegnando i termini ex art. 189 c.p.c..
Indi la causa era assunta in decisione in data 8.5.2025 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
3. Sull'opposizione del Controparte_5
Il Condominio con citazione in opposizione nel giudizio RG 40736/2023 ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tale eccezione risulta fondata.
Nel caso di specie non vi è alcun rapporto contrattuale tra e subappaltatrice CP_1 [...]
, quest'ultima ha infatti sottoscritto con il un contratto Controparte_2 Parte_1
di subappalto per la realizzazione delle opere facenti parte ed oggetto di altro contratto di appalto sottoscritto tra il suddetto e il opponente. Parte_1 CP_1
Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore. (Cass. Sez. 2,
07/01/2025, n. 240).
Né sussiste la solidarietà invocata dalla subappaltatrice tra committente e appaltatore per il corrispettivo del subappalto.
La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., che la giurisprudenza estende anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, non trova applicazione nella specie poiché la "ratio" della norma è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (vedi Cass. 2017 n. 24368) ed è quindi tutela limitata ai crediti dei dipendenti .
Pertanto, accertato il difetto di legittimazione passiva del il Controparte_5
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deve essere revocato.
4. Sull'opposizione del Parte_1
L'opposizione risulta parzialmente fondata per i seguenti motivi.
9 4.1.Il opponente ha eccepito la inesigibilità del credito in quanto la clausola di cui all'art. Parte_1
7 del contratto di subaffidamento del 7.12.2021 (doc. 5) condizionava il pagamento alla cessione o allo sconto del credito presso enti bancari.
Ora al di là della dedotta -da parte opposta – pretesa natura meramente potestativa della condizione sospensiva e quindi della sua nullità – questione che si ritiene superfluo qui esaminare , osserva questo giudice che , risultando dalle allegazioni e dai documenti prodotti dal la intervenuta Parte_1
risoluzione in danno del contratto ex art.18 del contratto ( pec del 21.6.2023 doc. 18 ), lo Parte_1
stesso non può più invocare la clausola ex art.7 quale fatto impediente il pagamento del saldo del corrispettivo per le opere effettivamente realizzate dal subappaltatore .
4.2. Passando all'esame delle contestazioni sul quantum occorre premettere che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Cass. 23/09/2024, n. 25410)
Nella specie, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente in ordine ai fatti costitutivi del credito della opposta, era dunque onere di quest'ultima dare la relativa prova.
Parte opposta non ha assolto l'onere probatorio di cui era onerata non risultando adeguatamente provato il credito nella misura indicata nel decreto ingiuntivo.
Ritiene questo giudice che, al fine dell'accertamento delle opere effettivamente realizzate e del credito maturato, possa farsi riferimento alla relazione tecnica a firma dell'Arch. Persona_2
depositata dalla opponente in data 1.6.2024, eseguita su incarico delle parti coinvolte nel giudizio a seguito di sopralluogo in contraddittorio del 12.4.2024 e contestata solo genericamente dalla opposta negli scritti conclusivi , sebbene dal documento risulti la presenza di ,delegato dal legale Persona_3 rappresentante della , e dell'avv. Stefano Pantalani legale dell 'impresa. CP_2 Controparte_7
Sul punto deve rilevarsi che in difetto di più precise contestazioni delle indicazioni contenute nel verbale, circa la convocazione della impresa e la sua partecipazione , deve ritenersi il documento dirimente , decisiva risultando altresì la mancata tempestiva puntuale contestazione delle risultanze dello stesso, né del resto gli scritti conclusivi di parte opposta recano più specifiche critiche all'elaborato tecnico.
E quindi dalla suddetta relazione si evince che “lo stato finale dei lavori effettuati dalla
[...]
come si evidenzia nel verbale di contraddittorio del 16.1.2024 (vedi allegato 1) Controparte_2
10 corrispondono esattamente al secondo SAL emesso in data 27.06.2022.” e ancora che “ – importo complessivo appalto 475.026,04 Euro + IVA Controparte_8
- Importo complessivo 303.000,00 Parte_5
Euro +IVA
- Applicazione percentuale di sconto Parte_5
36,21% Importo SAL 2 riconosciuto a Euro 82.622,00 come lavori Parte_1
eseguiti. Importo SAL 2 riconosciuto a Euro 82.622,00 *-36,21%= Euro Controparte_2
52.704,58 come lavori eseguiti.”
Parte opponente ha poi dedotto di avere corrisposto a titolo di anticipo pari ad € 46.500,00 di cui
€30.000,00 con bonifico effettuato in data 16.12.2021; € 9.500,00 con bonifico effettuato in data
22.02.2022; €2.000,00 con bonifico dell'8.06.2022 (doc. 20 fascicolo parte opponente); euro 5.000,00 mediante bonifici eseguiti direttamente dal condomino sig. (doc. 38 allegato alla Persona_1
memoria 171-ter n. 3 c.p.c. di parte opponente). I primi tre versamenti (bonifici del 16.12.2021 e del
22.02.2022) sono pacifici in quanto viene dato atto dell'incasso da parte della sia Controparte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo (pag. 2, ultimo cpv) sia nella memoria di costituzione (pag. 4 , 2° cpv) e quindi vanno senz'altro defalcati dal dovuto . Quanto invece al pagamento eseguito dal condomino , contestato dall'opposta , deve rilevarsi innanzitutto che la produzione è Per_1
tardiva poiché effettuata con la terza memoria e quindi va disposto lo stralcio del doc 38 relativo a bonifici eseguiti nel giugno 2022 (doc. 38, fascicolo CTA) e in ogni caso non vi è certezza in ordine alla riferibilità del pagamento ai lavori oggetto del subappalto ( per il cui pagamento del resto era obbligato il solo Consorzio appaltatore ) e non invece a lavori extra in favore del condomino , come sostenuto dal subappaltatore.
L'importo di € 9.356,00 che il DL indica nella propria relazione quali maggiori oneri sostenuti dal
( per rifacimento massetti non eseguiti a regola d'arte , sgombero materiale di risulta Parte_1
abbandonato da smontaggio e montaggio ponteggi per completamento fasciata D-vedi CP_2
relazione pag. 3) , non può essere preso in considerazione a deconto del dovuto , in quanto l'opponente in sede di opposizione si è riservato di agire nei confronti della società opposta per il risarcimento dei danni e le conclusioni formulate in questa sede sono esclusivamente tese al rigetto delle pretese avversarie inerenti il pagamento del corrispettivo .
In merio alle spese vive che la avrebbe sopportato per il noleggio dei ponteggi e descritte nella CP_2 fattura 79 del 19/12/2022 di € 17.568,00 IVA compresa , si rileva che le spese per il noleggio dei
11 ponteggi sono comprese nel prezzo a corpo del subaffidamento e quindi contabilizzate nei due SAL emessi, né è stata offerta prova di oneri ulteriori .
Infine in ordine alla, peraltro tardiva, richiesta avanzata dalla in comparsa conclusionale di CP_2
restituzione delle somme ritenute a garanzia da parte della società appaltatrice , deve rilevarsi che l'importo dei lavori riconosciuti come eseguiti dalla e contabilizzati dal D.L. nei Controparte_2
SAL e nella successiva relazione è fissato al netto di ogni ritenuta a garanzia (ivi compresa quella del
5% per la regolare esecuzione delle opere), come emerge dai Sal ( doc. 36 e 37 ) e dalla Parte_1
Relazione del D.L sopra richiamata .
Quindi, a fronte dell'importo di € 52.704,58 determinato dall'Arch. quale valore complessivo Per_2 dei lavori eseguiti dalla e tenuto altresì conto degli acconti già versati (pari ad € Controparte_2
41.500,00) risulta che il è debitore della dei residui € 11.204,58. Parte_1 Controparte_2
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con conseguente condanna del Parte_1 al pagamento nei confronti della della minor somma di € 6.204,58
[...] Controparte_2
oltre interessi di mora dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo ex d.lgs 231 /2002 , giusta disposto dell'art.1284 co. 4 c.c. .
Le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio in ragione della reciproca soccombenza si compensano per i due terzi e per la restante parte seguono la soccombenza prevalente dell'opposta esse si liquidano come da dispositivo in misura già ridotta , facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al decisum e dunque ricompreso nello scaglione fra 5.201,00 e 26.000,00 euro, compensi medi per le fasi di studio (919 euro) , introduzione(777,00 euro) decisione (1701,00) , minimo (840,00 euro)per la fase istruttoria essendo la causa di natura documentale) ; quelle del presente giudizio sono da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Montefoschi antistatario, costituitosi in data 27.2.2025 in sostituzione del precedente difensore e , quindi, limitatamente ai compensi della fase decisoria .
Le spese del Condominio nei rapporti tra questo e l'opposta seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del e per Controparte_5
l'effetto accoglie l'opposizione proposta dal e revoca nei suoi confronti il decreto CP_1
ingiuntivo opposto n. 10320/2023 di questo Tribunale;
12 2) Accoglie parzialmente l'opposizione del e per l'effetto revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 10320/2023 di questo Tribunale;
3) Condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 del minor importo di € 11.204,58 oltre interessi dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo
[...]
ex d.lgs 231 /2002 .
4) Compensa per i due terzi le spese del presente giudizio e del ricorso monitorio tra il
[...]
e l'opposta e condanna il opponente al rimborso, in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
della restante parte delle spese di lite, che si liquidano, per il giudizio di opposizione, Controparte_2 in € 1.412,33 per compenso professionale ed euro 126,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge , spese che , nella sola misura di euro 567,00 , sono da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Montefoschi dichiaratosi antistatario ed altresì al pagamento in favore dell'opposta di quelle del ricorso monitorio rideterminate in euro 189,00 per compenso ed euro
135,33 per esborsi , oltre iva cpa e spese generali come sopra .
5) condanna l'opposta a rifondere al , opponente , le spese di Controparte_5 lite che liquida , in € 4237,00 per compenso oltre iva cpa e spese generali come sopra .
Roma, 5.6.2025 Il Giudice ( dott.ssa Raffaella Tronci)
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