Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 03/04/2025 nella causa n. 3417/2023 avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. PEPE FRANCESCO
- ricorrente -
e
(C.F./P.IVA: CO
), col ministero/assistenza dell'avv. D'AMORE LYDIA P.IVA_1
- resistente - Conclusioni All'udienza del 03/04/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., Parte_1
agiva in giudizio contro l
[...] [...]
al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: […] - accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non pari ad € 2.493,19 salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - porre definitivamente a carico dell' le spese per la espletata consulenza tecnica d'ufficio liquidata dal CP_1
Giudice in € 2.000,00 da dividersi equamente tra le parti processuali, condannando l' alla restituzione in favore del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
1.000,00. - il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i Giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. […].
2 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
A fondamento della domanda, le seguenti deduzioni: […] Con ricorso 696- bis c.p.c. (ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge Gelli) l'istante ha adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU, che previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta medica e della struttura sanitaria imprudente ed imperita. 2) In particolare il ricorrente deduceva nel ricorso che: In data 29.10.2019 il sig. , all'epoca minore, restava vittima di un Parte_1 incidente stradale in motorino, a seguito del quale veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso di Ariano Irpino. In quella sede veniva riscontrata una rima di frattura a carico dell'osso temporale destro, con sottostante ematoma extradurale ed una lieve emorragia subaracnoidea. Pertanto
i sanitari, benché il paziente fosse vigile, preferirono intubarlo prima di trasferirlo presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Moscati di . Presso CP_1 il nosocomio avellinese l'odierno ricorrente rimaneva intubato in algosedazione, senza revisione e/o sostituzione del tubo endotracheale posizionato presso l'ospedale di Ariano Irpino, in ventilazione meccanica continua a pressione controllata e volume garantito (PRVG) fino al mattino del 1.12.2019, allorquando egli stesso in stato di sedazione, si rimuoveva accidentalmente il tubo orotracheale. Pertanto essendo il respiro spontaneo e sufficiente veniva lasciato in respiro spontaneo assistito da sola maschera facciale con O2. In data 8.11.2019 il
Sig. veniva dimesso, ma all'esito delle dimissioni accusava difficoltà Parte_1 respiratorie oltre ad essere quasi completamente afono, tant'è che in data
22.11.2019 lo stesso veniva nuovamente trasportato presso l'ospedale CP_1 dove gli veniva diagnosticata una “paralisi cordale bilaterale in posizione paramediana con riduzione dello spazio respiratorio”. Dopo una settimana di cure egli veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Decorso regolare, migliorato ulteriormente il quadro clinico locale alla laringoscopia diretta: spazio respiratorio valido, assenza di dispnea e tirage, persiste la paralisi cordale sx, ripresa in motilità della CVV dx. Si dimette in via di guarigione con terapia medica domiciliare, dimissione protetta controllo fissato pe giorno 2 al mattino.” Al controllo ambulatoriale del 31.1.2020, sempre presso l'ospedale di veniva CP_1 CP_1 certificato: “Persiste ipomobilità della CVV di sx con normale morfologia della CVV di dx, spazio respiratorio valido, seni piriformi liberi.”. In data 10.9.2020 il Sig.
metteva in mora l' ed in data 29.1.2021 metteva in Parte_1 Parte_2 mora l' per i danni permanenti subiti, CO ritenendo che la paralisi delle corde vocali fosse certamente da scriversi alle manovre poste in essere in fase di intubazione o di estubazione. L' CP_1 mai riscontrava la messa in mora. 3) Pertanto il Sig. adiva in Giudizio il Parte_1 convenuto deducendo dal punto di vista medico legale, come da CP_1 consulenza che si allega, che i danni palesati a suo carico fossero da attribuirsi “al
3 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
malposizionamento del dispositivo, l'estubazione accidentale o l'autoestubazione
(con paziente in sedazione, documentata in cartella), la lesione della glottidee/o alle corde vocali per cuffia non sgonfiata, malposizionamento del tubo orotracheale”, escludendo la responsabilità dell' E_
, anche per il fatto che al momento del trasferimento i medici dell'
[...] [...]
avevano valutato consone le manovre di intubazione Controparte_4 ed attribuendo quindi a carico di questi ultimi elementi di imperizia, negligenza ed imprudenza nella causazione dell'evento dannoso. Valutava il danno biologico permanente nella misura del 15/16% con 10 giorni di inabilità temporanea assoluta e venti giorni di inabilità temporanea parziale al 50%. 4) Fallito il tentativo di conciliazione i CTU nominati depositavano la consulenza medico legale che si produce e dalla quale è emerso che “La paralisi delle corde vocali, la lussazione aritenoidea, lacerazioni glottiche e sopraglottiche, ulcere e ematomi sono le lesioni laringee che più frequentemente possono verificarsi a causa di un'intubazione orotracheale. Gli elementi che ne condizionano la comparsa sono diversi: via di intubazione, pressione della cuffia, condizioni generali del paziente e intubazione prolungata (in genere maggiore di 7 giorni). C'è da sottolineare che nelle intubazioni di breve durata, quale è da considerarsi quella resasi necessaria per il
, è probabile che le lesioni siano da ascriversi a traumi accorsi durante le Parte_1 manovre tecniche di intubazione ed estubazione. Nel caso di specie: - il Parte_1 giungeva presso l' già intubato e stabilizzato;
- CO
i Sanitari che lo ebbero in cura, al concretizzarsi dei criteri di svezzamento dalla ventilazione meccanica invasiva, misero in essere i protocolli per tentare di minimizzare la sedazione, riducendola ai minimi tempi possibili, in particolare il paziente è rimasto intubato meno di 72 ore;
- l'estubazione si è verificata a causa della rimozione accidentale del tubo orotracheale da parte del paziente che avvenuto in modo accidentale e fortuito. E', pertanto, evidente che i Sanitari che durante il periodo di degenza presso UOC di Anestesia e Rianimazione ebbero in cura il paziente : - non intervennero né durante le manovre Parte_1 tecniche di intubazione né in quelle di estubazione;
- prontamente individuarono il momento utile per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica, fattore questo necessario al fine di ridurre al minimo le complicanze da intubazione prolungata.
Le linee guida di American College of Chest Physicians/American Thoracic Society, pubblicate nel 2017, infatti, raccomandano, nello svezzamento dei pazienti acuti ospedalizzati sottoposti a ventilazione meccanica invasiva da oltre 24 ore, di utilizzare protocolli per tentare di minimizzare la sedazione. In conclusione, si ritiene che quest'ultimi non siano intervenuti nel determinismo della lesione laringea patita dal e che, anzi, abbiano applicato tutti i protocolli utili al Parte_1 fine di ridurne il rischio. le procedure eseguite sono tutte corrette, non ci sono stati errori medici, si può imputare l'autoestubazione del paziente ad un fatto
4 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
accidentale e fortuito perché il weaning è avvenuto in modo repentino e subitaneo senza dare la possibilità ai medici di procedere allo sgonfiaggio del pallone orotracheale. Non residua alcun danno biologico in quanto il paziente è attualmente guarito senza postumi Si può indicare solo un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa 20 giorni con dispnea e tirage e successiva lenta ripresa funzionale valutabile in un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di circa 30 giorni. Le spese mediche sostenute dal sig , documentate agli Parte_1 atti ammontano ad euro 123,05; non ci saranno a nostro avviso spese future da sostenere. In assenza di Postumi permanenti e di Danno Biologico. 5) Con la consulenza tecnica d'ufficio dunque, si è comprovata la responsabilità dell'
[...] nella causazione del danno con conseguente riconoscimento della CP_5 inabilità temporanea assoluta di 20 giorni con dispnea e tirage e successiva lenta ripresa funzionale valutabile in un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di 30 giorni del ricorrente, 17enne all'epoca dei fatti, oltre alle spese mediche sostenute per € 123,05, per un danno quantificato come da tabelle vigenti in € 2.493,19 […].
Fissata con decreto la prima udienza, si costituiva tempestivamente l' la Controparte_2 quale eccepiva l'infondatezza della domanda per insussistenza della propria responsabilità, così come emerso in ATP laddove i CCTTUU affermavano che
[…] le procedure eseguite sono tutte corrette, non ci sono stati errori medici, si può imputare l'autoestubazione del paziente ad un fatto accidentale e fortuito perché il weaning è avvenuto in modo repentino e subitaneo senza dare la possibilità ai medici di procedere allo sgonfiaggio del pallone orotracheale […], concludendo pertanto per il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, acquisiti gli atti del procedimento per ATP (R.G. 4539/2022), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Preliminarmente si ritiene opportuno anteporre alla disamina della controversia l'enunciazione di taluni dei principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità medica, anche ai fini di una compiuta esposizione delle ragioni della decisione. Quanto alla responsabilità della struttura, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9556/2002, a più riprese confermata negli anni successivi (v. anche Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008), si è consolidato l'orientamento
5 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
alla stregua del quale, in ipotesi di danno subito dal paziente durante la fase del ricovero, quella della Casa di cura (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa assume, direttamente con i pazienti, di prestare la CP_6 propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: all'adempimento dell'obbligazione predetta, infatti, è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . CP_6
Più nel dettaglio, si è ravvisata la presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ) insorgono, a carico Controparte_7 della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (v. anche Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009; nonché Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103). In tale ottica, dunque, la struttura risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tal proposito, facendo applicazione in ambito sanitario di principi già costantemente esposti in sede contrattuale, si è ulteriormente chiarito (v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015; nonché Cass. 22 marzo 2007, n. 6945, e Cass. 8 gennaio 1999, n. 103) che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, citata Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015; nonché Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150). Alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali, dunque, può in definitiva affermarsi che la struttura sanitaria risponde contrattualmente dei
6 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
danni patiti dal paziente, 1) per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, 2) ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui si avvale (v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/02/2012). Non ha, per ormai consolidata giurisprudenza (v. Cass. 2013, n. 4030, Cass. 2014, n. 8940), direttamente inciso su tale qualificazione la c.d. “legge Balduzzi” - L. 8 novembre 2012 n. 189 (v. art. 3), né tantomeno la successiva
“legge Gelli-Bianco” - L. 8 marzo 2017, n. 24 (v. art. 7, invero del tutto in termini con quanto sin qui riferito), avendo le stesse alimentato un vivace dibattito sulla diversa, e connessa problematica, concernente la natura giuridica (contrattuale o extracontrattuale) della responsabilità del medico e degli altri esercenti professioni sanitarie. Si tratta tuttavia di dibattito non dirimente nella fattispecie in esame, ove parte attrice risulta aver agito esclusivamente nei confronti della struttura sanitaria involta nei trattamenti in contestazione. Quanto al riparto dell'onus probandi per l'effetto operante, giova precisare come la giurisprudenza, a seguito della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale, abbia espressamente sancito la necessità di fare applicazione dei principi ivi enunciati anche in ambito sanitario, affermando che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (v. in particolare Cass. 19 maggio 2004, n. 9471; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 21 giugno 2004, n. 11488). Tale affermazione ha comportato la trasformazione della tradizionale distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità da criterio di distribuzione dell'onere della prova a mero parametro di valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa del medico, restando in ogni caso a carico del sanitario l'onere di (allegare e) provare che la prestazione era di particolare difficoltà, prova a sua volta da intendersi non come prova negativa di assenza di colpa, ma come prova positiva della perizia richiesta dall'ars medica. In altri termini, il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
mentre il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) dovrà dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass. n. 7997/2005).
7 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tale impostazione ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 577/2008, hanno tra l'altro precisato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577). Su quest'ultimo aspetto, giova altresì da atto delle precisazioni operate negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in merito all'esistenza del c.d. “doppio ciclo causale” e al relativo riparto degli oneri probatori. Dirimente rilevanza in proposito ha assunto la sentenza n. 18392/2017 della Terza Sezione che, chiamata a giudicare in materia di onere della prova del nesso di causalità fra l'aggravamento o l'insorgenza di una nuova patologia e la condotta dei sanitari della struttura, ha sancito che In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari” (fatto costitutivo del diritto),
“mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (fatto estintivo del diritto). Le ragioni poste a fondamento di tali conclusioni sono state ulteriormente specificate nella recente sentenza n. 27151/23, secondo cui Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni […] è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 cod. civ. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis), e viene dunque in chiara evidenza la questione del nesso di causalità materiale, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello “di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 18392/2017; Cass., 11/11/2019, n. 28991; Cass., 31/8/2020, n. 18102). (Cass., Sez. 3, sent. 22/09/2023, n. 27151). Conseguentemente, qualora la struttura non riesca a fornire alcuna prova in tal senso, deve ritenersi che essa debba rispondere ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c., stante l'avvenuta prova della responsabilità dei sanitari in essa operanti. Come infatti statuito dalla Suprema Corte, In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017 - ma anche successivamente alla stessa che,
8 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
come in apertura chiarito, ha recepito tale inquadramento - la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c. (Cass. Civ. 20/10/2021 n. 29001). Ciò posto e passando al merito, l'attività istruttoria è stata essenzialmente incentrata sullo svolgimento, ante causam, di un procedimento di ATP (R.G. n. 4539/2022), conclusosi all'esito del deposito della relazione tecnica da parte dei CCTTUU nominati, dott.ssa e dott. Persona_1 Persona_2
(v. verbale di udienza del 14/09/2023 in atti).
[...]
Circa l'apprezzamento delle suddette indagini, deve preliminarmente chiarirsi come la compiutezza degli accertamenti svolti, scrupolosamente eseguiti in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto della costante descrizione ed esplicazione ad opera dei tecnici nominati della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Giova sul punto ricordare che, secondo consolidata in giurisprudenza, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (così ex multis, Cass. 6155/2009), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui, con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. 4792/2013). In altri termini, come anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in
9 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020 n. 12387). L'ampiezza dei poteri del CTU, d'altro canto, è stata da ultimo ribadita anche dalle Sezioni Unite, che con la recentissima sent. n. 3086/2022 dell'1.02.2022, hanno sancito come il Consulente Tecnico d'Ufficio sia un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche, essendo allo stesso consentito, seppure nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, persino di acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (v. citata Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). Appare quindi opportuno riferirsi a quanto nel caso in esame accertato dai CCTTUU, i quali hanno preliminarmente così descritto il quadro clinico del ricorrente al momento del ricovero presso l' di : […] In CP_1 CP_1 data 29.10.2019 il sig. , all'epoca minore all'età di 17 anni, Parte_1 restava vittima di un incidente stradale in motorino, a seguito del quale veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso di Ariano Irpino. In quella sede veniva riscontrata una rima di frattura a carico dell'osso temporale destro, con sottostante ematoma extradurale ed una lieve emorragia subaracnoidea. Presso il
PS del PO di Ariano Irpino il paziente veniva stabilizzato, sedato e intubato.
Pertanto i sanitari, benché il paziente fosse vigile, preferirono intubarlo prima di trasferirlo presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Moscati di
. Alle ore 00:48 del 30.10.2019 il accedeva in PS della CP_1 Parte_1 [...] di già intubato, alle ore 01:21 veniva dimesso dal Controparte_2 CP_1
Pronto Soccorso e ricoverato presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione, ove il paziente, in sedazione con ed ULTIVA, veniva collegato al ventilatore CP_8 meccanico (VT 580, FR 16, PEEP 5, FiO2 45%). Il veniva monitorato con Parte_1 seriati controlli clinici, consulenze neurochirurgiche e controlli TC, sempre in analgosedazione con OF (Diprivan) e RA (Ultiva). […]. In riferimento al tubo entrotracheale posizionato in precedenza presso l' e ad una sua eventuale sostituzione hanno altresì Controparte_9
10 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
precisato: […] Il paziente era stabile, il tubo non doveva essere sostituito, il circuito respiratorio funzionava bene […]. Quanto poi alla evitabilità della rimozione accidentale del tubo orotracheale da parte del paziente, hanno riferito che […] la rimozione del tubo orotracheale da parte del paziente è stato un evento fortuito, i sanitari infatti, come da cartelle cliniche allegate, hanno eseguito tutti i protocolli di svezzamento in particolare: il giorno 01.11.2019, alle ore 09:03 era in blanda analgosedazione in
IOT collegato alla VAM in PRVG;
alle ore 10:05 risultava sveglio in blanda sedazione in IOT, pertanto, veniva modificata la modalità ventilatoria da PRVG a Ps- PEEP (12-
5) con FiO2 0.5. Alle ore 11:00 il paziente risultava sveglio e collaborante e da solo accidentalmente rimuoveva con le mani il tubo orotracheale;
pertanto, considerata la valida escursione respiratoria autonoma e la presenza di riflessi protettivi validi, veniva posizionata maschera facciale di Ossigeno e sostituito il
OF con la dexmedetomidina (Dexdor) […]. Più nel dettaglio, quanto alle condotte tenute dai sanitari dell
[...]
hanno affermato che […] non ci sono stati profili di Controparte_2 imperizia, negligenza o imprudenza da parte dei medici del , CO in particolare la procedura di svezzamento (weaning) dal ventilatore è stata eseguita secondo i protocolli internazionali come di seguito esposto, la particolare condizione del paziente, con Intubazione di breve durata e riflessi presenti ha velocizzato il processo di weaning, che è avvenuto in modo repentino e non graduale come avviene di solito e pertanto dalle ore 10:05 in cui risultava sveglio in blanda sedazione in IOT e veniva modificata la modalità ventilatoria da PRVG a Ps-
PEEP (12-5) con FiO2 0.5, il paziente è passato in una condizione di completa vigilanza, alle ore 11:00 il paziente risultava sveglio e collaborante e da solo accidentalmente rimuoveva con le mani il tubo orotracheale;
[…], precisando inoltre che […] le procedure eseguite sono tutte corrette, non ci sono stati errori medici, si può imputare l'autoestubazione del paziente ad un fatto accidentale e fortuito perché il è avvenuto in modo repentino e subitaneo senza dare la CP_10 possibilità ai medici di procedere allo sgonfiaggio del pallone orotracheale […]. Alla stregua dei richiamati esiti peritali e della ricostruzione della vicenda così come fin qui delineata, dunque, deve giungersi alla conclusione che non sia in alcun modo riuscito ad assolvere l'onere Parte_1 probatorio su di lui incombente (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18392/2017 supra citata), circa l'esistenza del nesso di causa fra la condotta medica contestata e il danno alla salute asseritamente per l'effetto subito, per converso riconducibile ad un accadimento comprovatamente fortuito e dunque non imputabile alla struttura. A soluzioni dissimili, invero, non potrebbe indurre la valutazione (espressa in termini meramente ipotetici dagli stessi CCTTUU) secondo cui […] avuto riguardo delle caratteristiche dei farmaci, si potrebbe ipotizzare che nel periodo di
11 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
tempo che intercorre dalle ore 09,03 alle ore 11,00 sarebbe stata opportuna una costante sorveglianza del paziente al fine di evitare movimenti incongrui del paziente tali da causare l'auto-estubazione la quale, come già affermato, si è verificata in modo repentino […] (v. testualmente relazione in atti). A ben guardare, infatti, i medesimi ausiliari hanno poi finito per escludere (v. conclusioni supra riportate) qualunque profilo di responsabilità a carico dei sanitari operanti, in conformità con il carattere assolutamente repentino e imprevedibile della citata auto-estubazione, quale accadimento imputabile […] a un fatto accidentale e fortuito perché il weaning è avvenuto in modo repentino e subitaneo senza dare la possibilità ai medici di procedere allo sgonfiaggio del pallone orotracheale […], andando di fatto ad escludere - anche ribadendo esplicitamente che […] l'auto-estubazione […] come già affermato, si è verificata in modo repentino […] - l'esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto presso la struttura. Da quanto precede, quindi, non può che derivare il rigetto in tutte le sue componenti della domanda così come proposta, con il correlato assorbimento - stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni, intrinsecamente di merito, sin qui esposte - di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 1.170,00 per il procedimento per ATP svoltosi ante causam, nonché in € 1.278,00 per il presente procedimento, tenuto conto del valore (fino ad € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate. Al medesimo riparto dovranno soggiacere le spese della consulenza tecnica espletata ante causam. Quanto infine alla domanda ex art. 96 c.p.c. ex adverso avanzata, giova precisare come dagli atti non appaiano emergere condotte connotate dalla mala
12 Tribunale di Avellino n. 3417/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
fede e/o colpa grave legalmente previste, non potendo la mera infondatezza e/o rigetto delle iniziative intentate farsi coincidere con i predetti requisiti soggettivi.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, respinta, o comunque assorbita, ogni CO1 altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda come proposta e, per l'effetto, condanna parte ricorrente, , alla rifusione in favore di parte Parte_1 resistente, , in persona del CO1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in € 1.170,00 per compensi relativi al procedimento per ATP svoltosi ante causam, nonché in € 1.278,00 per compensi relativi al presente procedimento, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente, , le spese Parte_1 della consulenza tecnica espletata ante causam, così come in quella sede liquidate;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/04/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
13