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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1459/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Antonello Guggino) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(22.12.2022).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese della fase di atp seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese della fase della opposizione all'ATP seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio
1 del patrocinio a spese dello Stato, solo per la suddetta fase.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente della fase dell'opposizione all'ATP.
P.Q.M
. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di ATP che liquida in complessivi € CP_1
1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione all'ATP che liquida in CP_1 complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente della fase di opposizione all'ATP.
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
2
SENTENZA nel procedimento civile n. 1459/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Antonello Guggino) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(22.12.2022).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese della fase di atp seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese della fase della opposizione all'ATP seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio
1 del patrocinio a spese dello Stato, solo per la suddetta fase.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente della fase dell'opposizione all'ATP.
P.Q.M
. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di ATP che liquida in complessivi € CP_1
1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione all'ATP che liquida in CP_1 complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1 liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente della fase di opposizione all'ATP.
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
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