TAR Milano, sez. V, sentenza breve 19/02/2026, n. 826
TAR
Decreto cautelare 14 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
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TAR
Sentenza breve 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Comunicazione di preavviso di rigetto

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché superato dal provvedimento adottato in sede di riesame.

  • Improcedibile
    Ampliamento motivazione da parte della Dirigente scolastica

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché superato dal provvedimento adottato in sede di riesame.

  • Improcedibile
    Illegittimità delibera del Consiglio di Istituto n. 7/25 e nota dirigenziale del 16 ottobre 2025

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché superato dal provvedimento adottato in sede di riesame.

  • Improcedibile
    Imposizione illegittima iscrizione alla mensa

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché superato dal provvedimento adottato in sede di riesame.

  • Improcedibile
    Violazione Convenzione sui diritti del fanciullo

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché superato dal provvedimento adottato in sede di riesame.

  • Rigettato
    Incompetenza del Dirigente Scolastico

    Il diniego è stato correttamente adottato dalla Dirigente scolastica con atto autonomo e motivato, poiché si tratta di un provvedimento concreto e individuale rivolto ai singoli alunni che hanno presentato l’istanza, di competenza del Dirigente scolastico.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e carenza dei presupposti del provvedimento di riesame

    L'istruttoria alla base del provvedimento impugnato si fonda su presupposti inadeguati e frutto di travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato l’esistenza di possibili soluzioni organizzative alternative, da valutarsi anche alla luce della documentazione relativa alla planimetria dei refettori alla loro capienza totale. Il presupposto relativo alla capienza del refettorio si rivela inesatto; l’Istituto non ha dimostrato l’impossibilità di adottare misure organizzative idonee a ridurre o gestire i rischi; le affermazioni relative alla carenza di personale e di spazi non risultano accompagnate da un concreto esame di soluzioni alternative, né da un effettivo bilanciamento tra l’interesse organizzativo e quello degli alunni alla permanenza nei locali scolastici durante il tempo mensa.

  • Accolto
    Violazione Convenzione dei diritti del fanciullo

    L'istruttoria alla base del provvedimento impugnato si fonda su presupposti inadeguati e frutto di travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato l’esistenza di possibili soluzioni organizzative alternative, da valutarsi anche alla luce della documentazione relativa alla planimetria dei refettori alla loro capienza totale. Il presupposto relativo alla capienza del refettorio si rivela inesatto; l’Istituto non ha dimostrato l’impossibilità di adottare misure organizzative idonee a ridurre o gestire i rischi; le affermazioni relative alla carenza di personale e di spazi non risultano accompagnate da un concreto esame di soluzioni alternative, né da un effettivo bilanciamento tra l’interesse organizzativo e quello degli alunni alla permanenza nei locali scolastici durante il tempo mensa.

  • Rigettato
    Incompetenza del Dirigente Scolastico

    Il diniego è stato correttamente adottato dalla Dirigente scolastica con atto autonomo e motivato, poiché si tratta di un provvedimento concreto e individuale rivolto ai singoli alunni che hanno presentato l’istanza, di competenza del Dirigente scolastico.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e carenza dei presupposti del provvedimento di riesame

    L'istruttoria alla base del provvedimento impugnato si fonda su presupposti inadeguati e frutto di travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato l’esistenza di possibili soluzioni organizzative alternative, da valutarsi anche alla luce della documentazione relativa alla planimetria dei refettori alla loro capienza totale. Il presupposto relativo alla capienza del refettorio si rivela inesatto; l’Istituto non ha dimostrato l’impossibilità di adottare misure organizzative idonee a ridurre o gestire i rischi; le affermazioni relative alla carenza di personale e di spazi non risultano accompagnate da un concreto esame di soluzioni alternative, né da un effettivo bilanciamento tra l’interesse organizzativo e quello degli alunni alla permanenza nei locali scolastici durante il tempo mensa.

  • Accolto
    Violazione Convenzione dei diritti del fanciullo

    L'istruttoria alla base del provvedimento impugnato si fonda su presupposti inadeguati e frutto di travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato l’esistenza di possibili soluzioni organizzative alternative, da valutarsi anche alla luce della documentazione relativa alla planimetria dei refettori alla loro capienza totale. Il presupposto relativo alla capienza del refettorio si rivela inesatto; l’Istituto non ha dimostrato l’impossibilità di adottare misure organizzative idonee a ridurre o gestire i rischi; le affermazioni relative alla carenza di personale e di spazi non risultano accompagnate da un concreto esame di soluzioni alternative, né da un effettivo bilanciamento tra l’interesse organizzativo e quello degli alunni alla permanenza nei locali scolastici durante il tempo mensa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza breve 19/02/2026, n. 826
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 826
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo