Decreto cautelare 14 novembre 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 19/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4295 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione, Riccardo Vecchione, Laura Sofia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
I.C.G. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cirfood S.C., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio di Istituto dell’I.C. G. -OMISSIS- n. 7 del 15 ottobre 2025, della nota dirigenziale 16 ottobre 2025 e nonché di ogni altro atto lesivo connesso, conseguenziale, presupposto, anche non noto, in relazione al quale ci si riserva eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso,
nonché per l’accertamento
del diritto sociale all’istruzione dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire agli stessi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati,
nonché l’accertamento
dell'obbligo della dirigente scolastica convenuta nella sua veste di Capo di Istituto e degli altri organi rappresentativi scolastici, di garantire, nell'interesse generale della comunità scolastica, che siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, assicurando a tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali, anche eventualmente da parte del personale scolastico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/1/2026:
per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento dirigenziale di riesame prot.n. 312 del 16 gennaio 2026
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. DR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui rispettivi figli minori, gli atti con i quali l’Istituto Comprensivo Statale G. -OMISSIS- di Venegono Superiore ha rigettato la richiesta di esercitare il diritto all’autorefezione nel corso dell’A.S. 2025/26.
1.1. A sostegno del ricorso, vengono articolati cinque motivi:
I) con il primo, si deduce che l’Amministrazione non avrebbe notificato alcuna comunicazione di preavviso di rigetto;
II) nel secondo si evidenzia che la Dirigente scolastica avrebbe inammissibilmente ampliato ed integrato la motivazione di un provvedimento di competenza del Consiglio di istituto;
III) il terzo motivo fa valere l’illegittimità la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/25 e la successiva nota dirigenziale del 16 ottobre 2025, ritenendo legittimamente rilevante solo la prima e contestando comunque entrambe per vizi di legittimità, contraddittorietà e carenza di motivazione;
IV) nel quarto motivo, si sostiene che la scuola avrebbe illegittimamente imposto l’iscrizione alla mensa, trasformando un servizio facoltativo e a pagamento in condizione obbligatoria per la frequenza;
V) il quinto motivo denuncia la violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo.
2. Si è costituita l’Amministrazione scolastica, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n. 1409/25, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione resistente di riesaminare la domanda delle parti ricorrenti.
4. In esecuzione dell’ordinanza suddetta, l’Amministrazione, riesaminata la domanda dei ricorrenti, in data 16 gennaio 2026 ha adottato il provvedimento di diniego prot. 312/2026.
5. Avverso detto provvedimento, i ricorrenti hanno tempestivamente proposto ricorso per motivi aggiunti, affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241; Eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità manifesta; violazione del principio generale dell’affidamento; Incompetenza e violazione di legge con riferimento all’art. 10 del D.Lgs 16 aprile 1994, n.° 297; Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e della illogicità manifesta.
La dirigente avrebbe disposto il riesame senza adeguatamente coinvolgere il Consiglio di Istituto — organo competente in materia organizzativa — e senza preventiva comunicazione ex art. 10- bis l. 241/1990.
II) Violazione di legge con riferimento all’art. 29 D.M. 28 agosto 2018, n. 129, alla legge n. 107/2015, all’art. 21 della legge n. 59/97, al D.L.vo n. 59/98, al D.P.R. n. 275/99 ed all’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 139, lett. d) del d.lgs 112/98, alla Legge 23/96, alla nota MIUR n. 348/17 ed alla nota dell’USR Lombardia n. 20280/16; violazione di legge ed omessa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Reg.CE 852/04, nonché del D.Lgs n. 81/08 - Allegato IV, punto 1.11.3.1, nonché dell’Allegato A al CCNL del comparto scuola del 2024. Eccesso di potere sotto i profili della irragionevolezza e della non proporzionalità. Travisamento di fatti e circostanze. Violazione di legge con riferimento all’art. 6 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 63, al D.M. 31.12.1983 ed al D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito in Legge 26.4.1983, n. 131; Violazione di Legge con riferimento agli artt. 3, 32, 34, 35 della Costituzione. Violazione di legge ed omessa applicazione della nota MIUR 7 marzo 2017, prot.n. 348; contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione del principio generale di uguaglianza, della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, di illogicità, di arbitrarietà e di ragionevolezza.
Anche il provvedimento di riesame sarebbe illegittimo per carenza di istruttoria, errori sui dati (capienza dei refettori), mancata considerazione del ruolo del personale ATA nella vigilanza e pulizia, e ingiustificato diniego dell’autorefezione. Si contesta inoltre l’errata affermazione che il refettorio non sia nella disponibilità della scuola, l’assenza di un reale confronto con Comuni e organi collegiali, e l’infondatezza delle obiezioni sanitarie.
III) Violazione di legge con riferimento alla Convenzione dei diritti del fanciullo approvata a New York in data 20.11.1989, ratificata in Italia con legge 27.5.1991, n. 176; violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 14, 16, 18 19, 28 e 42 della legge n. 176/91. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione del principio generale di uguaglianza, della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, di illogicità, di arbitrarietà e di ragionevolezza .
Il provvedimento di riesame violerebbe la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il diritto all’istruzione obbligatoria e gratuita e la dignità del fanciullo nell’ambito della disciplina scolastica.
6. L’Amministrazione resistente ha dedotto con memoria l’insussistenza del fumus e del periculum , in quanto:
- la Dirigente ha riaperto l’istruttoria e coinvolto i Comuni competenti per il servizio mensa, i quali hanno espresso parere negativo, ritenendo l’auto-refezione incompatibile con i contratti in essere, con l’organizzazione del servizio e con le condizioni di sicurezza e vigilanza;
- i refettori sarebbero già saturi e le doglianze dei ricorrenti si baserebbero su dati incompleti;
- la scuola non potrebbero modificare unilateralmente un servizio comunale appaltato, e le soluzioni alternative prospettate (aule, turnazioni, maggiore impiego di personale) sarebbero impraticabili per carenza di risorse, impatti su sicurezza, pulizia, orario e didattica.
7. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, il Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene innanzitutto di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo. Quest’ultimo è infatti volto a far valere l’illegittimità del primo diniego, che è stato superato dal provvedimento adottato in sede di riesame, in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 1409/25.
2. Il ricorso per motivi aggiunti appare manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alle parti presenti in camera di consiglio.
3. Preliminarmente, deve ritenersi infondato il motivo relativo all’incompetenza del Dirigente Scolastico.
Come argomentato nella delibera impugnata, il diniego è stato correttamente adottato dalla Dirigente scolastica con atto autonomo e motivato.
Deve infatti osservarsi che non viene in rilievo un atto concernente l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola (per il quale sarebbe competente il Consiglio di istituto ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), bensì un provvedimento concreto e individuale rivolto ai singoli alunni che hanno presentato l’istanza, di competenza del Dirigente scolastico, organo preposto alla gestione unitaria dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti.
4.1. Sul piano dell’inquadramento generale della fattispecie, occorre premettere che il servizio di ristorazione scolastica si configura come servizio locale a domanda individuale “ oneroso, facoltativo sia per l'Ente Locale, libero anche di non erogarlo, sia per l’utenza, libera di non servirsene.… Deve essere pertanto riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2019, n. 14368).
In tal senso depongono:
- il D.M. 31 dicembre 1983, recante “ Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale ”, il quale - premesso che “ che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale ” - stabilisce, all’art. 1, che “ le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:... 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico ”;
- l’art. 6 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 63 a mente del quale “ laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati (...) servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati ".
Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, il rapporto giuridico sotteso all’erogazione del servizio vede pertanto fronteggiarsi l’interesse legittimo, di cui sono portatori gli alunni, e il potere pubblico spettante all’istituto scolastico in tema di organizzazione del servizio: “ dal punto di vista dell'amministrazione, essa è titolare di un potere pubblico di rilevanza organizzativa afferente alle modalità di erogazione del servizio pubblico, comprensivo del servizio di mensa. Dal punto di vista degli alunni, essi sono titolari non di un "diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione, durante l'orario della mensa" (Cass. civ., sez. un., n. 20504 del 2019) ma di un interesse legittimo (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5839) avente ad oggetto un comportamento dell'amministrazione che deve rispettare le condizioni e i limiti di esercizio del potere. Il bene della vita cui tende il privato è la possibilità di ricorrere al "pasto domestico " (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2851).
L'auto-refezione non è quindi un diritto soggettivo a cui si correla una posizione di obbligo della scuola, bensì un interesse legittimo intermediato dal potere discrezionale dell'istituto scolastico, chiamato a porre in equo bilanciamento gli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell'amministrazione, con la finalità di " assicurare un'organizzazione scolastica ordinata e funzionale finalizzata a soddisfare le aspirazioni dei frequentanti l'istituto complessivamente considerati " (T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 aprile 2022, n. 323).
Stante la natura “in linea di principio libera” della scelta alimentare, l’istituzione scolastica, nell’esercitare il potere discrezionale che le compete, può tuttavia limitare tale scelta solo ove ricorrano particolari (dimostrate e proporzionali) ragioni di sicurezza o decoro afferenti ad opposti interessi pubblici o generali. In tal senso è stato precisato che:
-“ la decisione di interdire il consumo di cibi portati da casa, attraverso lo strumentale e astratto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica, limita una naturale facoltà dell'individuo afferente alla sua libertà personale e, se minore, della famiglia, in quanto la scelta alimentare, salvo che non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di sicurezza o decoro, è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all'interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici…occorre pertanto, per poter legittimamente restringere da parte della pubblica autorità una tale naturale facoltà dell'individuo o per esso della famiglia, che sussistano dimostrate e proporzionali ragioni inerenti quegli opposti interessi pubblici o generali ” (Consiglio di Stato sez. VII, 13 settembre 2022, n. 7957);
- “ la richiesta di consumare individualmente il proprio pasto in linea di principio deve dunque ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell'art. 26, quinto comma, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente” (Consiglio di Stato, sez. VI, 02 dicembre 2020, n. 7640).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si osserva quanto segue.
4.2. Il primo presupposto del provvedimento impugnato, quello secondo cui il refettorio dell’Istituto comprensivo avrebbe una capienza massima autorizzata di n. 120 alunni, non è esatto, risultando evidentemente il frutto di una istruttoria non adeguata.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che l’Istituto usufruisce di tre locali mensa.
I plessi -OMISSIS- e -OMISSIS-sono serviti dal refettorio di Venegono Superiore, che ha una capienza di 150 studenti e di 10 addetti, per un totale di 160 unità (cfr. i documenti nn. 49 e 56 depositati dai ricorrenti).
Il Plesso -OMISSIS- ha a disposizione un locale refettorio da 141 posti (doc. n. 53 e doc. n. 58 dei ricorrenti).
Il Plesso-OMISSIS- (scuola secondaria) può contare, invece, su una sala mensa da 76 posti (doc. n. 54 – Tavola 9A).
La delibera gravata si fonda, inoltre (lett. a del “Considerato”), sui rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di due filiere alimentari (professionale e domestica).
Si fa riferimento, poi, alla impraticabilità di soluzioni alternative, e segnatamente dell’utilizzo di aule scolastiche (lett. b del “Considerato”), atteso che: a) la vigilanza in aule separate richiederebbe più docenti o una modifica dell’orario, con riduzione delle compresenze in contrasto con il DPR 89/2009; non sono imponibili ore eccedenti né utilizzabili fondi per supplenze; b) l’auto-refezione in aula comporterebbe pulizie, gestione rifiuti e ripristino dei locali senza adeguate risorse, configurando un problema strutturale; c) i pasti domestici introdurrebbero ulteriori rischi e responsabilità per l’Amministrazione.
Infine, il provvedimento di diniego ribadisce (lett. c) che nel caso concreto non vi sarebbero soluzioni organizzative praticabili, né locali idonei o risorse disponibili, e gli enti competenti hanno negato l’autorizzazione.
4.3. Le considerazioni sopra riportate non appaiono conformi al modello di azione amministrativa sopra delineato (§4) e denotano una istruttoria inadeguata, dalla quale emerge la carenza dei presupposti del diniego.
L’atto impugnato, infatti, non si basa su quelle dimostrate e proporzionali ragioni inerenti ad opposti interessi pubblici o generali che sole consentirebbero alla pubblica autorità di limitare legittimamente la naturale facoltà della scelta alimentare, specie considerato che l’amministrazione, lungi dall’operare un contemperamento dei vari interessi in gioco, ha inteso vietare in toto il ricorso all’auto-refezione.
Con specifico riferimento ai rischi da interferenze, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che compete all’amministrazione scolastica ed a quella comunale adottare le corrette procedure per gestire i rischi da interferenze, con applicazione dell’art. 26, commi 3 e 3 ter d.lgs n. 81/2008, pienamente calzante al caso dei refettori scolastici, ossia con conseguente adeguamento del documento unico di valutazione dei rischi, individuati i quali non resta che determinare gli strumenti e le misure “ per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo ” i medesimi (cfr. art. 26 comma 3 cit.) (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 30 novembre 2020, n. 6926).
Con riguardo alla carenza di organico e all’assenza di spazi, per consolidato orientamento “ tale motivazione non è adeguata, in quanto non considera la possibilità che la vigilanza venga svolta con il personale in servizio e che il pasto domestico possa essere consumato negli stessi luoghi della mensa, in quanto "l'autorefezione non comporta – di necessità - una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte dell'Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2021, n. 2851).
Infine, per quanto attiene ai rischi e alle responsabilità amministrative, specie sul piano sanitario, merita osservare che “ i pasti di preparazione domestica, al pari delle merende del mattino, costituiscono un’estensione dell’attività di preparazione alimentare familiare autogestita, senza intervento di terzi estranei al nucleo familiare; la preparazione di questi è un’attività non assoggettata alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (Reg. C.E. n. 178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), non è soggetta a forme di autorizzazione sanitaria, né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, sia per quanto concerne la preparazione, sia per ciò che attiene la conservazione ed il trasporto dei cibi in ambito scolastico…. La sola competenza del dirigente e del corpo docente è quella che passa attraverso la vigilanza sui minori, volta ad evitare che vi siano scambi di alimenti, la stessa identica funzione che, presumibilmente, dovrebbero assolvere anche durante gli intervalli del mattino ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 dicembre 2019, n. 14368).
5. Nel caso di specie emerge quindi che l’istruttoria alla base del provvedimento impugnato si fonda su presupposti inadeguati e frutto di travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato l’esistenza di possibili soluzioni organizzative alternative, da valutarsi anche alla luce della documentazione relativa alla planimetria dei refettori alla loro capienza totale.
Ciò in quanto, come detto, per un verso il presupposto relativo alla capienza del refettorio si rivela inesatto; per altro verso l’Istituto non ha dimostrato l’impossibilità di adottare misure organizzative idonee a ridurre o gestire i rischi; infine, le affermazioni relative alla carenza di personale e di spazi non risultano accompagnate da un concreto esame di soluzioni alternative, né da un effettivo bilanciamento tra l’interesse organizzativo e quello degli alunni alla permanenza nei locali scolastici durante il tempo mensa.
6. Da quanto esposto consegue che diniego alla richiesta di autorefezione, basato sulle considerazioni sopra riportate, è illegittimo in quanto emesso in carenza di istruttoria e di difetto dei suoi presupposti fattuali e giuridici.
7. Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati con conseguente riconoscimento del diritto dei minori ad essere ammessi a consumare i propri pranzi di preparazione domestica secondo le modalità organizzative che saranno individuate dall’Amministrazione resistente.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali ed accessori, da dividersi in ugual misura tra le parti medesime.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
DR RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR RI | ST EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.