Decreto cautelare 10 novembre 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 21/02/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11077 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff. Scolastico regione Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, in parte qua,
- dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”;
- della nota del MI n. 21317 del 12/7/2021, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche”.
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- dell'avviso, prot. n. 25187 del 9.8.2021, di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell'art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60;
- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI nella parte in cui prevede che “conformemente a quanto previsto dall'art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”;
- della nota del MUR prot. n. 25348 del 17.08.2021 avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”;
- della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, con la quale è stata disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;
- del dispositivo prot. A000USPNE n. U.0020255 del 09.08.2021 pubblicato dall'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, con il quale è stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;
- delle graduatorie di cui sopra nella parte in cui parte ricorrente non risulta inclusa con riserva;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
PER L'ANNULLAMENTO E, IN VIA SUBORDINATA, PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della provincia di Messina per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente, esponendo di essere in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito entro la data dell’11 luglio 2021 in Spagna e in corso di riconoscimento entro la medesima data, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe nella parte in cui non le consentono l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Messina relativamente all’anno scolastico 2021/2022.
In particolare parte ricorrente sostiene l’illegittimità del proprio depennamento dalle graduatorie deducendo inter alia violazione e falsa applicazione dell’art.4 e dell’art. 7 lett. e) dell’O.M. 60 del 2020 ed eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, disparità di trattamento.
Si è costituita l’Amministrazione scolastica allegando gli atti del procedimento.
Con decreto presidenziale del 10 novembre 2021 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, che parte ricorrente ha effettuato depositandone l’attestazione in data 25 novembre 2021.
Con ordinanza n. 6914 del 3 dicembre 2021 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare osservando che “il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento”.
2. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1 Il Collegio ritiene di poter far rinvio espresso, ex art. 74 c.p.a., alla sentenza di questo Tribunale sez. IV ter, 9 settembre 2024 n. 16282, che da ultimo ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto del presente giudizio e già trattata in numerosi precedenti seriali.
“In primo luogo va rilevato che l’affermata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, contenuta nella memoria del 30 maggio 2024, coincide con la volontà di conservare “ in ogni caso gli effetti del provvedimento cautelare”; alla luce di tale condizione, che richiede la conservazione degli effetti del provvedimento cautelare, si impone dunque al Collegio l’esame della fondatezza del ricorso.
..Rileva poi nel merito il Collegio, nell’inquadrare la disciplina di riferimento, che l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) che “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.
Il successivo decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha poi disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto; l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che “nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio)”.
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo estero di specializzazione, per il quale in data 14.7.2021 ha presentato domanda di riconoscimento.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie, il ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere incluso, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.” (Tar Lazio, Roma, Sez. IV bis, 9 settembre 2024 n. 16282).
3.2 Poste le richiamate considerazioni il ricorso deve essere accolto e per l’effetto i provvedimenti impugnati devono essere annullati nella parte in cui non consentono l’iscrizione, con riserva di riconoscimento del titolo, di parte ricorrente nelle GPS, prima fascia.
4. Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO