Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00020/2024 REG.RIC.
N. 00573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Buttitta e Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Buttitta e Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
A) Quanto al ricorso n. 20 del 2024:
- del decreto del 28 febbraio 2019, notificato in data 30 marzo 2019, con cui il Ministro dell'Interno ha respinto il ricorso gerarchico avanzato in data 8 novembre 2018 dal dott. -OMISSIS-, volto all'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo del 9 ottobre 2018-OMISSIS-notificato in data 11 ottobre 2018, con il quale è stato decretato in capo all'odierno ricorrente il divieto di detenzione di armi e relativo munizionamento.
- del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo del 9 ottobre 2018-OMISSIS-notificato in data 11 ottobre 2018, con il quale è stato decretato in capo all'odierno ricorrente il divieto di detenzione di armi e relativo munizionamento.
B) Quanto al ricorso n. 573 del 2025:
- della nota prot. -OMISSIS-, notificata in data 8 febbraio 2025, con la quale la Prefettura di Palermo ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il riesame e la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto con decreto del Prefetto di Palermo-OMISSIS-
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CA DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con un primo ricorso portante RG 20/24, il dott. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 28 febbraio 2019 con cui il Ministro dell’Interno ha respinto il ricorso gerarchico volto all’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo del 9 ottobre 2018, -OMISSIS- di divieto di detenzione di armi e relativo munizionamento.
In fatto l'istante deduce di essere medico odontoiatra, già Ufficiale Medico di complemento dell’Esercito Italiano negli anni 1982/1983, ora in congedo, e di aver conseguito il titolo abilitativo all’attività venatoria poco meno di 50 anni fa.
In data 23 novembre 2017, mentre si trovava in territorio di Montelepre (PA) con il proprio fucile e le munizioni in dotazione, l’odierno ricorrente veniva avvertito telefonicamente dal fratello che la loro anziana madre si era improvvisamente sentita male.
Per tale ragione lo stesso tornava con il suo SUV precipitosamente a casa in Palermo, ove riponeva l’arma, e subito dopo si recava, con altra più maneggevole autovettura, nell’appartamento della congiunta.
Purtroppo, data la estrema concitazione del momento, l’odierno ricorrente lasciava chiuse nel portabagagli le cartucce che aveva recato con sé per la caccia, mentre due bossoli già esplosi erano scivolati fortuitamente nell’intercapedine fra il cofano motore ed il parabrezza, dal sacchetto che conteneva i residui delle munizioni usate raccolti dal ricorrente dopo lo sparo.
Tornato nella propria abitazione, l'istante era avvertito da Agenti della Polizia di Stato che ignoti avevano rotto il vetro anteriore, lato passeggero, del fuoristrada.
Constatato ciò, per escludere che si fossero verificati furti, si procedeva all’apertura del cofano, nel quale erano visibili le cartucce ivi momentaneamente lasciatevi. Per tali fatti, l’odierno ricorrente è stato indagato nel procedimento iscritto al n-OMISSIS- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Al fine di evitare un possibile processo e stante la previsione normativa di estinzione del reato mediante oblazione, lo stesso chiedeva di essere ammesso a tale forma di definizione del processo e – con il parere favorevole del P.M. – il Giudice per le indagini preliminari di Palermo determinava la somma da versare a tal fine.
Provveduto al pagamento dell’ammontare determinato, era ordinata, con decreto del 7 marzo 2018, l’archiviazione del procedimento.
Seguiva il decreto -OMISSIS- del 9 ottobre 2018, del Prefetto della Provincia di Palermo di divieto di detenzione di armi e del relativo munizionamento.
In particolare, il detto divieto è stato motivato in ragione del fatto che nell’autovettura dell’odierno ricorrente sono state rinvenute alcune cartucce da sparo inesplose e che pertanto lo stesso avrebbe “dimostrato un comportamento ictu oculi non consono a chi detiene armi, mettendo in atto una condotta poco diligente che consente all’Amministrazione di dubitare in ordine alla correttezza e affidabilità nell’uso delle stesse” .
Ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dal Prefetto, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno chiedendo l’annullamento del provvedimento prefettizio.
Nondimeno, con decreto del 28 febbraio 2019, il Ministero dell’Interno ha respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, donde la proposizione del presente ricorso, portante RG 20/24, inizialmente incardinato innanzi al TAR Lazio che ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale con sentenza n. -OMISSIS-
2. Decorsi più di cinque anni dagli accadimenti testé narrati, l’odierno ricorrente ha inoltrato alla Prefettura di Palermo, in data 6 marzo 2024, un’istanza volta ad ottenere la revoca del divieto di detenzione disposto con decreto n. -OMISSIS-stante, a suo dire, l’insussistenza dell’attualità dei presupposti che lo avevano legittimato.
Con nota n. -OMISSIS- la Prefettura di Palermo ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza di riesame. Segnatamente, con la detta nota l’amministrazione ha ritenuto che non sussisterebbero “motivi utili a riconsiderare le valutazioni di questo ufficio già espresse nel provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni in data 9 ottobre 2018”.
Con memoria procedimentale depositata presso la Prefettura di Palermo il 24 luglio 2024, l’istante ha poi confutato i motivi ostativi prospettati dall’amministrazione resistente.
Al contempo, l’istante, con la medesima memoria, ha richiesto il rilascio di copia degli atti istruttori afferenti al procedimento avviato con istanza del 6 marzo 2024, riservandosi espressamente di formulare ulteriori controdeduzioni a seguito del riscontro dell’istanza d’accesso.
Tuttavia, con nota n.-OMISSIS-, la Prefettura di Palermo ha negato l’accesso agli atti richiesti, rappresentando che “ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del 16 marzo 2022 non è possibile consentire l’accesso alla documentazione richiesta (informativa redatta dagli organi di Polizia avente natura endoprocedimentale)”. Avverso il detto diniego parte ricorrente ha proposto altro ricorso ex art. 116 c.p.a. innanzi a questo Tribunale, recante il n. -OMISSIS-, definito con sentenza del -OMISSIS-di cessazione della materia del contendere.
Nelle more, la Prefettura di Palermo, con nota n. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il riesame e la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto con decreto del Prefetto di Palermo-OMISSIS-
Seguiva quindi un nuovo ricorso avverso tale ultimo provvedimento, portante RG 573/25, supportato da un’unica complessiva censura con la quale parte ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, 39, e 43 del d.p.r.773 del 1931 nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione ed il difetto di istruttoria.
Nella specie, il ricorrente ritiene non sussistenti i requisiti di legge per la conferma della revoca del divieto di detenzione delle armi in quanto, nel caso in esame, dall’adozione del divieto di detenzione di armi (9 ottobre 2018) è comunque trascorso un lungo lasso temporale.
Inoltre, il ricorrente rileva l’inconferenza degli assunti della Prefettura di Palermo basati su una asserita riabilitazione ottenuta dal ricorrente, in quanto lo stesso non ha proposto alcuna istanza di riabilitazione, ma la mera estinzione del reato mediante oblazione. Ancora, il ricorrente lamenta che le asserzioni contenute nel provvedimento impugnato non sarebbero state accompagnate da alcun tipo di approfondimento sui profili personali del ricorrente (abitudini di vita, condizione lavorativa, patrimoniale, familiare, etc.), per cui non sarebbero idonee a delinearne la personalità ed a tracciare un quadro d’inaffidabilità attuale e concreta, neanche in prospettiva prognostica.
Di contro, la Prefettura di Palermo avrebbe confermato, tout court , il divieto di detenzione di armi e munizioni del 9 ottobre 2018 unicamente quale automatismo rispetto ad una condotta non particolarmente recente (in quanto risalente al 2017), né di per sé espressiva di un rischio di abuso delle armi, senza apprezzare la condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo tale episodio.
Resiste in entrambe i giudizi l’Amministrazione intimata, nella specie il Ministero dell’Interno - Prefettura di Palermo, difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso RG 20/24 per sopravvenuta carenza di interesse avendo l’amministrazione confermato il primo provvedimento di diniego con un secondo ed a seguito di rinnovata istruttoria.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, le cause sono state poste in decisione.
DIRITTO
3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene opportuna la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva.
4. Quanto al ricorso portante RG 20/24 questo deve essere dichiarato improcedibile, in accoglimento dell’eccezione della Difesa erariale e come confermato anche dai difensori del ricorrente durante l’odierna udienza pubblica, essendo intervenuto medio tempore un nuovo provvedimento della Prefettura di Palermo, di analogo tenore ma scaturito al termine di una nuova e rinnovata istruttoria, di cui si dà atto sia nel provvedimento gravato nel giudizio RG 573/25, n. -OMISSIS-, sia negli atti depositati in giudizio, in particolare dalla nota n.-OMISSIS- della Questura di Palermo.
Ciò premesso, il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse allo scrutinio del ricorso RG 20/24 atteso che l'adozione di un nuovo provvedimento, ostativo alla realizzazione della pretesa sostanziale azionata in giudizio, in particolare, è idonea ad integrare una causa di improcedibilità del ricorso qualora l'atto sopravvenuto non sia meramente confermativo del provvedimento impugnato (originariamente assunto), ma rappresenti una rinnovata manifestazione della volontà dispositiva dell'Amministrazione procedente, resa all'esito di una nuova istruttoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12/10/2022, n. 8719), circostanza riscontabile nel caso in esame.
5. Il ricorso portante RG 573/25 è invece infondato per le ragioni che seguono.
Com’è noto, nella materia in esame l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
Ciò si giustifica, in primo luogo, sulla base della considerazione per cui non è configurabile, nel nostro ordinamento, una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto la detenzione ed il porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati, delineato dagli articoli 699 c.p. e 4, comma 1, L. n. 110 del 1975.
Inoltre, l’ampiezza della discrezionalità riservata all’Amministrazione si spiega alla luce della natura non sanzionatoria, bensì meramente cautelare e preventiva, dei provvedimenti in esame, finalizzati a prevenire abusi nell’uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza ha affermato che “il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione delle armi postula un giudizio prognostico sull'affidabilità del titolare del porto d'armi, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne; tale valutazione costituisce espressione dell'ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d'armi in capo a soggetti non pienamente affidabili” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 03/04/2023, n. 310; T.A.R. Piemonte, sent. n. 990/2022 che richiama, in motivazione Cons. Stato, Sez. III, 29.10.2020, n. 6614).
Tanto premesso, si rammenta che il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento casuale, nella propria autovettura, di due cartucce esplose, nonché di n. 299 cartucce di munizionamento da caccia inesplose, ben visibili dall’esterno del veicolo. Il munizionamento in questione era stato rinvenuto all’interno del portabagagli dell’autovettura avente, peraltro, congegno di chiusura malfunzionante, come indicato dall’amministrazione anche negli atti gravati.
Per i fatti contestati, il ricorrente è stato indagato per il reato di cui all’art. 20-bis, comma 2, L. 110/75 “omessa custodia di armi” nel procedimento iscritto al n. -OMISSIS-. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, poi estinto per oblazione su richiesta del ricorrente ex art. 162-bis c.p.
A parere del Collegio i fatti su cui poggia anche il provvedimento di conferma del divieto di detenzione, a prescindere dagli esiti del giudizio penale, sono più che idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che “non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi” (T.A.R. Piemonte, n. 657/2019 e n. 499/2016).
L'amministrazione preposta è tenuta, infatti, a valutare anche il semplice pericolo di abuso delle armi da fuoco e, in questo senso, rilevano anche condotte semplicemente imprudenti, quali la violazione delle prescrizioni sulla custodia delle armi.
Come evidenziato dalla Difesa erariale, poi, le regole di diligenza che l'ordinamento impone nella custodia delle armi e delle munizioni, invero, sono funzionali a evitare che vengano posti in essere comportamenti idonei a recare pregiudizio alla propria e all’altrui incolumità.
Né il decorso del tempo dal primo provvedimento adottato del 2018 avrebbe dovuto necessariamente indurre l’Amministrazione al ritiro dello stesso e rimeditare la valutazione di inaffidabilità allora operata, stante la gravità del fatto accertato, la cui portata spetta solo all’amministrazione valutare alla luce di una rinnovata istruttoria che, pur avendo accertato l’assenza di nuovi pregiudizi penali o di polizia, ha confermato la propria precedente valutazione di inaffidabilità, mancando “positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità” .
A tal proposito, il Collegio ritiene che il comportamento contestato, seppure isolato, può ragionevolmente essere posto alla base anche del provvedimento di conferma del divieto qui in discussione alla luce dei principi di diligenza e cautela nella custodia delle armi e delle munizioni poiché idoneo a inferire l’assoluta inaffidabilità del ricorrente all’uso delle armi anche a seguito del decorso di sette anni dall’episodio.
Inoltre, a prescindere dalla circostanza che il riferimento che la Prefettura fa alla riabilitazione del ricorrente nel provvedimento gravato debba ritenersi un evidente refuso volendo invece l’amministrazione riferirsi al diverso istituto penalistico dell’estinzione del reato, la legittimità del provvedimento comunque prescinde, come detto, dalla sussistenza degli elementi che integrano il reato di cui agli art. e 20-bis L. 110/1975, essendo sufficiente anche solo il fondato sospetto che le armi e le munizioni non siano correttamente detenute.
È noto, infatti, che i rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo sono improntati ai principi dell'autonomia e della separazione e che l'archiviazione del procedimento penale non preclude all'autorità amministrativa di valutare gli episodi ad esso sottesi, né elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (di recente, Cons. Stato, Sez. II, Sent. 01/10/2025, n. 7659).
Il provvedimento, inoltre, è sufficientemente motivato, tenuto conto della natura cautelare e preventiva del provvedimento adottato, essendo sufficiente ad inferire un giudizio di non completa affidabilità nella detenzione delle armi la verifica di condizioni di custodia non adeguate ad escludere in via assoluta che possano impossessarsene soggetti terzi.
4. Il ricorso RG 573/25 è, dunque, da respingere.
5. Le spese possono essere eccezionalmente compensate in ragione della parziale definizione in rito del giudizio nonché della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così decide:
- riunisce i ricorsi RR.GG. 20/24 e 573/25;
- dichiara improcedibile il ricorso RG 20/24, mentre respinge il ricorso RG 573/25.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DI | CO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.