Ordinanza cautelare 18 dicembre 2019
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/07/2022, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01278/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01367/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Miglietta e Fiorella D'Ettorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione GL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni e Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
A) quanto al ricorso principale:
- del silenzio inadempimento della ASL di Brindisi e della Regione GL (ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione a quanto statuito dall’Atto Dirigenziale n. -OMISSIS- - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione GL - nonché dalla Delibera di Giunta della Regione GL n.-OMISSIS-), per non avere: quanto alla Regione GL, formato e reso noto, entro il 14.12.218, l’elenco delle domande ordinato in base al punteggio complessivo dei criteri di priorità; - quanto all’ASL Brindisi, esaminato tempestivamente la domanda del ricorrente (presentata il 19.11.2018), garantito nel termine di 60 giorni alcun intervento delle UVM e/o dei medici specialisti di competenza per la valutazione sanitaria inerente alla pratica del ricorrente, predisposto sin dal 4.9.2018 alcuna agenda in relazione ai predetti interventi in favore del ricorrente;
per la condanna delle amministrazioni a provvedere sulla domanda presentata dal ricorrente il 19.11.2018 sì che l’applicazione dei “criteri di priorità” di cui alla D.G. n. -OMISSIS- ed all’A.D. -OMISSIS- consenta di selezionare tra i disabili gravissimi ex art. 3, comma 2, D.I. del 26.9.2016 quelli che, in ragione del maggiore ed effettivo deficit di autosufficienza, presentino una maggiore ed effettiva necessità di essere curati ed assistiti nel proprio domicilio dal nucleo familiare di appartenenza;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 novembre 2019, per l’annullamento, ovvero in subordine per la declaratoria di nullità:
- della Deliberazione del Direttore Generale ASL Brindisi n. -OMISSIS- e della graduatoria alla medesima allegata, con la quale ASL Brindisi, nell’approvare e pubblicare la graduatoria per gli Assegni di Cura 2018 – 2019, ha disposto in danno del ricorrente l’esito istruttorio di “ammesso al beneficio ma non finanziato”, cioè il diniego di ammissione all’Assegno di Cura di cui alla Delibera di Giunta della Regione GL n. -OMISSIS- ed all’A.D. n. -OMISSIS-, quale atto parzialmente applicativo, per la prima volta lesivo, dei criteri di priorità di cui alla Delibera della Giunta Regione GL n. -OMISSIS-, come di poi specificati dall’Atto Dirigenziale n. -OMISSIS- - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione GL;
- della Deliberazione D.G -OMISSIS- dell’11/02/2019 di presa d’atto e liquidazione del primo elenco parziale di n. 36 ammessi al beneficio;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 14/02/2019 di presa d’atto e liquidazione del secondo elenco parziale di n. 24 ammessi al beneficio;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 20/03/2019 di presa d’atto e liquidazione del terzo elenco parziale di n. 53 ammessi al beneficio;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 28/03/2019 di presa d’atto e liquidazione del quarto elenco parziale di n. 87 ammessi al beneficio;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 26/04/2019 di presa d’atto e liquidazione del quinto elenco parziale di n. 56 ammessi al beneficio;
- della Deliberazione D.G. -OMISSIS- del 17/06/2019 di presa d’atto e liquidazione del sesto elenco parziale di n. 17 ammessi al beneficio più n. 1 utente riammesso con rivalutazione punteggio ex Del. G.R.. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione GL e dell’ASL di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to S. Miglietta e F. D'Ettorre, per la parte ricorrente, avv.to A. De Giorgi in sostituzione dell'avv.to P. Piccinni, per la ASL di Brindisi, e avv.to M. Simone per la Regione GL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha agito avverso un dedotto silenzio-inadempimento della Regione e della ASL a redigere gli elenchi per l’ammissione al beneficio dell’assegno di cura (atteso che a parte ricorrente non constava alcuna risposta alla domanda che la stessa aveva presentato per essere ammessa a tale beneficio).
2) Parte ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti contro gli atti con cui l’ASL, pur in presenza della condizione di non autosufficienza gravissima di parte ricorrente, ha definito la sua domanda in termini di non finanziabilità, secondo i criteri di priorità individuati a livello regionale.
3) Parte ricorrente denuncia eccesso di potere e/o violazione ed errata applicazione di legge in relazione al seguente quadro normativo: L. n. 296/2006 art. 1, commi 1264 – 1265, L. n. 190/2014, art. 1, comma 159, L. n. 208/2015, art. 1, comma 405, L. n. 232/2016, art. 5, D.L. n. 243/2016 conv. in L. n. 18/2017, art. 5, comma 1, d.p.c.m. del 27 novembre 2017, d.i. 26 settembre 2016 e relativi allegati. Più in particolare, parte ricorrente:
- a) premessi brevi richiami alla normativa di settore, ha evidenziato che ciò che legittima l’erogazione della misura dell’assegno di cura è la condizione di effettiva gravissima non autosufficienza del paziente (sussistente nel caso di specie) e ha contestato l’introduzione, a livello regionale, di quattro criteri di priorità per individuare i soggetti beneficiari, in ipotesi di insufficienza delle risorse;
- b) deduce, infatti, che, in applicazione di tali criteri (1. Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 2. Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare; 3. Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio-assistenziali; 4. Fruizione di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, anche riabilitative), non ha potuto fruire dell’assegno di cura, in quanto la sua posizione è risultata non finanziabile;
- c) censura che tali criteri produrrebbero un effetto distorsivo della natura dell’assegno di cura, nella misura in cui rischiano di determinare l’ammissione a finanziamento di soggetti la cui non autosufficienza presenti un grado inferiore a quella di altri che, pur portatori di una disabilità più grave, siano risultati posposti ai primi in ragione dell’applicazione degli indici preferenziali individuati dall’Amministrazione.
4) All’udienza pubblica del 12 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Osserva preliminarmente il Collegio che:
- a) sussiste, nella materia de qua , la giurisdizione di questo Giudice (diversamente da quanto sul punto eccepito in atti), in quanto “i provvedimenti gravati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale della p.a., consistente nell’individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale. La situazione giuridica soggettiva nella quale si trova il privato di fronte a tale manifestazione d’imperio è indubbiamente costituita dall’interesse legittimo, in quanto costui potrà conseguire il beneficio cui ambisce solo in virtù dell’attività di intermediazione posta in essere dall’Amministrazione. È pertanto il Giudice Amministrativo a dover decidere la controversia, sulla base dell’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi, di cui all’art. 103 della Costituzione. Peraltro, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di assegno di cura è stata reiteratamente affermata in giurisprudenza, anche da questa Sezione (si vedano a tal fine, ex multibus: Consiglio di Stato, III, 10 giugno 2016 n. 2501; TAR GL, Lecce, II, 3 marzo 2016 n. 435; 31 luglio 2015 n. 259; 9 ottobre 2018 n. 1667; 24 ottobre 2018 n. 1535; 16 ottobre 2019 n. 1730) …” (T.A.R. Lecce, 11 agosto 2020, n. 905);
- b) sussiste inoltre, diversamente da quanto eccepito in atti, la legittimazione passiva delle Amministrazioni resistenti, posto che la procedura per il riconoscimento dell’assegno di cura si traduce nell’applicazione di criteri stabiliti dalla Regione e che vengono poi applicati dall’ASL (in tal senso, v. T.A.R. Lecce n. 905/2020 cit.);
- c) il dedotto e iniziale silenzio-inadempimento delle PP.AA. intimate in ordine alla domanda di riconoscimento dell’assegno di cura (presentata da parte ricorrente) è stato superato dagli atti negativi (per parte ricorrente) dell’ASL, impugnati con motivi aggiunti, sicché deve ritenersi che il ricorso principale sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (come da avviso a verbale dell’udienza pubblica del 12 luglio 2022), mentre vanno esaminati i motivi aggiunti.
6) Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, osserva il Collegio che:
- a) a fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dall’individuazione di criteri di priorità tra i richiedenti l’ammissione al beneficio;
- b) i criteri individuati (1. Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 2. Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare; 3. Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio-assistenziali; 4. Fruizione di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, anche riabilitative) non alterano la finalità perseguita dal beneficio dell’assegno di cura, in quanto si innestano su una valutazione sanitaria, già effettuata, di gravissima non autosufficienza per tutti gli aspiranti al beneficio, e mirano, sulla scorta di tale predetta condizione di partenza (uguale per tutti), all’individuazione dei soggetti che si palesano come maggiormente bisognosi dell’assegno;
- c) in particolare, non può condividersi l’assunto di parte ricorrente laddove si sostiene che l’applicazione di tali criteri potrebbe determinare l’ammissione a finanziamento di soggetti la cui non autosufficienza presenti un grado inferiore a quella di altri che, pur portatori di una disabilità più grave, siano risultati posposti ai primi in ragione dell’applicazione degli indici preferenziali individuati dall’Amministrazione;
- d) infatti, è di tutta evidenza che non si sarebbe potuta formare la graduatoria sulla base della maggiore o minore gravità della non autosufficienza dei richiedenti, poiché una tale opzione si sarebbe posta in palese contraddizione con il dato normativo dell’art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, in virtù del quale tutti i soggetti che rientrano negli indici individuati in tale atto sono da considerarsi, parimenti, non autosufficienti gravissimi;
- e) non risulta nemmeno contestata da parte ricorrente la limitatezza delle risorse disponibili né la ragionevolezza di una tale limitazione (cfr. Corte Cost. n. 275/2016);
- f) il suddetto orientamento, già formulato da questa Sezione (v., da ultimo, sentenze n. 905/2020 cit., n. 822 del 28 maggio 2021), è stato di recente espresso dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2728 del 12 aprile 2022 (con cui, per le ragioni ivi indicate, è stata confermata la sentenza di questa Sezione n. 905/2020 cit.), nella quale si è conclusivamente rilevato che “ Gli stessi criteri – posti a base degli atti impugnati – non risultano, di per sé, né irragionevoli, né discriminatori, né ingiustamente afflittivi in danno dell’appellante e, quindi, non sono affetti dai dedotti profili di eccesso di potere”.
- g) alla luce di quanto sopra, il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
8) Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre va respinto il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato.
9) Le spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie e la delicatezza degli interessi sottesi alla stessa, possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il primo e respinge il secondo.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.