Sentenza 25 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. La mediazione quando si impugna una delibera condominialeMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6391 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il BU di LI – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Conforti , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 23662/2022, trattenuta in decisione con ordinanza del
16.1.2025, previa assegnazione dei termini ordinari per gli scritti difensivi conclusivi avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale – azioni verso l'amministratore di condominio e vertente
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Reggi, Parte_1 C.F._1 come da procura alle liti in atti, e presso cui ha eletto domicilio in P.zza Carlo III° n. 42 elegge domicilio.
ATTORE
E
in LI (Cod. IS , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Fabio Funeroli presso il cui studio è elett.te domiciliato in LI, alla
Via Cesario Console n. 3;
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
14.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto
1
04.07.2009.
assumendo di essere compartecipe del condominio sito in LI, Parte_1 [...]
- is 8 in LI , in qualità di proprietario di una unità immobiliare posta Controparte_1 nell'edificio, previa attivazione delle procedura di mediazione con domanda del 5.8.2022 comunicata all'Ente di gestione in data 8.8.2022 e conclusasi in data 6.9.2022 per mancata adesione del convenuto, citava in giudizio il MI (atto di citazione notificato a mezzo pec il 6.10.2022) chiedendo al BU , previa istanza di sospensione, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assunta in data 21.7.2022, alla quale egli aveva partecipato esprimendo voto contrario, con conseguente restituzione ai condòmini dell'importo di Euro 8.591,81, di cui Euro 388,86 di spettanza di esso attore.
Chiedeva anche di “accertare e dichiarare la revoca dell'Amm.re p.t. del CP_1 convenuto, Rag. per i gravi inadempimenti dei suoi doveri professionali, costituiti Parte_2 dalla presentazione e approvazione di bilanci errati/falsi, per la mancata presentazione del bilancio preventivo 2022, nonostante la richiesta dei condomini e per l'omessa doverosa convocazione dell'assemblea di condominio per l'informativa circa l'avvio del procedimento di mediazione da parte dell'istante, presupposto del presente giudizio, che avrebbe dovuto adottare le conseguenziali determinazioni assembleari sulla partecipazione e rappresentanza nella mediazione stessa e, quindi;
− condannare l'Amm.re p.t. del MI, Rag. a risarcire tutti i danni Parte_2 patrimoniali, subiti e subendi, nessuno escluso, in favore del MI”in LI alla
[...]
Is. 8, per la sua responsabilità professionale con il pagamento di una Controparte_1 somma che equitativamente il BU riterrà di sua giustizia.
Con la domanda principale di opposizione alla delibera del 21.7.2022 l'attore ha contestato l'approvazione dei consuntivi 2019, 2020 e 2021 e le gestioni straordinarie TFR Mandici e Transazione Capasso, ritenendo non corrette né veritiere diverse voci di spesa ivi appostate
”attesa la palese incongruità/falsità dei bilanci condominiali consuntivi 2019,20,21 approvati, a causa della presenza di voci illegittime, inesistenti, maggiorate e/o, comunque, non dovute e conseguentemente”.
Si costituiva il convenuto con tempestiva comparsa di costituzione del CP_1
19.12.2025 eccependo in via preliminare: “l'inammissibilità dell'impugnazione per inutile decorso del termine decadenziale ex art. 1137 Cod. Civ. stante l'assenza di interruzione del procedimento di mediazione siccome invalidamente instaurato l'improcedibilità della domanda” ; la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché fondata su ragioni di merito della decisione assembleare ed ancora eccepiva l'inammissibilità della richiesta di revoca dell'amministratore e di connessa condanna al risarcimento dei danni.
2 Rilevava preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'azione e dal diritto all'impugnativa per violazione dei termini di cui all'art. 1137 c.c. in quanto la domanda di mediazione proposta sarebbe da considerarsi come non proposta in considerazione - oltre che della mancata indicazione del difensore - anche della mancata indicazione dei motivi alla base dell'impugnazione, motivi plurimi e diversificati conosciuti solo con la notifica dell'atto di citazione.
Tanto premesso, a fronte delle molteplici censure sollevate dal convenuto alle domande svolte dall'attore , si ritiene, al riguardo, di dovere fare applicazione del principio della ragione più liquida - che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 cod. proc. civ. (cfr., Cass. 2909/17, Cass 5805/17, Cass. n. 26242/2015 e
Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'impugnativa delle delibere assunte nella riunione del 21.7.2022 è improcedibile.
Preliminarmente, va evidenziato che per l'impugnazione dei vizi lamentati dall'attore, afferenti l'annullabilità della delibera (contestazione di alcune voci di spesa approvate mediante approvazione dei consuntivi posti all'odg), opera il termine decadenziale dell'art. 1137 c.c..
E' noto che con la sentenza 9839 del 13 aprile 2021,le Sezioni Unite della Cassazione hanno distinto ancora più nettamente le delibere nulle e annullabili di quanto previsto dalla sentenza 4865 delle sezioni Unite del 2005 precisando i casi tipici della nullità, che diventano oramai residuali «nel rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico».
In particolare, sono individuati tre: 1) «mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali» (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) «Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico», da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); 3) «Illiceità» (articolo 1343
Codice civile), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condòmini nell'uso delle cose comuni). «Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 Codice civile», ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali. È piuttosto evidente che nessun potenziale vizio di nullità ricorre nel caso che ci occupa, operando quindi il termine decadenziale di cui all'art. 1137 comma 2 c.c..
3 Tanto chiarito, questo giudice ritiene che l'eccezione di improcedibilità formulata dall'ente convenuto sia fondata e vada accolta in quanto la domanda attorea va dichiarata improcedibile per violazione dall' art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010, secondo il quale "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa" e deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni) riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.).
Tali requisiti sono necessari affinchè la mediazione sia effettiva e può definirsi tale solo ove la parte chiamata venga messa in condizione di conoscere tutte le questioni, sia pure esposte in modo succinto e per punti, costitutive della pretesa dell'altra parte. L'istanza di mediazione perciò deve essere completa, così da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere evitando un procedimento giudiziale.
Il tema è quello della relazione, a livello di contenuti, tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del successivo giudizio.
L'art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile ratione temporis ) precisa:
“L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”, ciò al fine di garantire una simmetria tra tale disposizione e l'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali (cfr. Cass. n. 29333/2019, Trib. Roma sent. n. 20160 del 29.12.2021; BU di Roma sent. Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259, ).
Devono coincidere la causa petendi e le "ragioni della domanda" poiché per rendere effettiva la mediazione la parte invitata deve essere messa in condizione di conoscere la pretesa dell'altra parte.
Nel caso in esame, invero, parte attrice ha avanzato istanza di mediazione (cfr. doc. n.5 produzione attorea) dalla quale si evince soltanto l'oggetto della domanda, ossia l'impugnativa della delibera del 21.07.2022 senza alcuna ulteriore indicazione e senza esposizione dei motivi di tale impugnazione (neppure tramite richiamo a note- o atti allegati all'istanza).
In tale quadro fattuale e giuridico il BU ritiene di aderire e dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale di merito espresso di recente nelle due sentenze del BU di Roma n. 20160 del 29.12.2021; sentenza n. 259/2022 nonché nelle ancora più recenti pronunce di questo BU IV Sezione Civile n. 10208. LI, 07/11/2023 e sempre del BU di Roma sent. 9450 del 2023).
Si richiama l'iter logico-giuridico seguito dal BU di Roma nella sentenza n. 259/2022 che si condivide pienamente e si riporta anche perché ha ad oggetto una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, anche per lo specifico tema della decadenza dall'impugnazione : “Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o, come nel caso di specie, della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta
4 l'improcedibilità della domanda. Orbene, se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso, come ormai chiarito dalla giurisprudenza anche di questo tribunale) dalla “comunicazione” (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale, tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito. Ed è sempre in virtù della fine della procedura che il legislatore ricollega, per una sola volta, alla mediazione l'interruzione delle decadenze. Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una “istanza” che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe svilire l'istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte. Nel caso di specie l'istanza di mediazione versata in atti si presenta del tutto generica, non contiene alcun riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati;
la domanda giudiziale, invece, contiene l'impugnativa di più deliberati (si tratta, infatti, di più delibere assunte su diversi ordini del giorno della stessa seduta) e l'esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati (contemplando, peraltro, in alcuni casi, anche censure che non si sostanziano, strictu sensu, in vizi di legittimità delle delibere). Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (per cui sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice).”
Nel caso che si occupa non viene in rilievo una parziale difformità, o una non perfetta coincidenza di petitum e causa petendi ovvero di generica indicazione dei motivi giacché essi oggettivamente non risultano in alcun modo richiamati nell'istanza di mediazione.
La domanda giudiziale ha invece un contenuto articolato in molteplici contestazioni dei rendiconti approvati, oltre ad avere introdotto altre domande, tra cui quella di restituzione di somme connessa al richiesto annullamento della delibera neppure accennata nell'istanza di mediazione.
Sul punto la difesa di parte attrice lungi dal rispondere alla specifica contestazione rivoltale si è limitata ad addebitare al contegno poco professionale dell'amministratore il fallimento della mediazione assumendo che costui dopo avere ricevuto la comunicazione dell'istanza di mediazione avrebbe richiesto maggiori indicazioni sulle ragioni della impugnativa piuttosto che convocare l'assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione.
5 Si tratta di una difesa che non coglie nel segno e non supera le oggettive carenze della mediazione avviata.
Va da sé che non essendosi prodotto l'effetto interruttivo della decadenza per la mancata attivazione di una reale ed effettiva mediazione l'opposizione avverso la delibera del 21.7.2022 (alla quale l'attore ha partecipato) notificata il 6.10.2022, pur considerando il periodo di sospensione feriale, è ben oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.
Anche in relazione alla domanda di revoca dell'amministratore per mala gestio le eccezioni preliminari della difesa del condominio sono fondate.
La procedura di revoca dell'amministratore è disciplinata dagli artt. 1129 c.c. e 64 disp att. ed è regolata dalla procedura camerale trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione di competenza Collegiale.
Per cui alla stregua di come appare formulata la domanda essa è certamente inammissibile perché introdotta con il rito contenzioso.
Peraltro la revoca giudiziale ha come suo esclusivo interlocutore l'amministratore in proprio e non quest'ultimo nella qualità di mandatario del (cfr tra le tante BU di CP_1
Tempo Pausania decreto del 18.1.2021, BU di Sassari decreto del 17.2.2017, BU di Modena sez II del 22.2.2016).
Pertanto anche a volere con uno sforzo interpretativo inquadrare l'azione intrapresa dall'attore in un'ordinaria azione contenziosa di accertamento della responsabilità di per violazione del contratto di amministrazione (assimilabile al mandato Parte_2 con tutte le peculiarità della disciplina condominiale) vi è il palese difetto di legittimazione passiva del il solo ad essere stato evocato nel presente giudizio. CP_1
L'attore sia nell'atto introduttivo che nella relata di notifica ha chiaramente rivolto tutte le domande al ovvero all'amministratore nella qualità di rappresentante CP_1 dell'ente; l'attore avrebbe dovuto citare l'amministratore iure proprio e non nella qualità di rappresentante del condominio, posto che tale evocazione in giudizio equivale alla citazione dell'ente di gestione rappresentato dall'amministratore pro tempore.
Questi rilievi valgono anche considerando che l'attore in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di revoca, domandando in ogni caso, ai fini della soccombenza virtuale, di accertare gli inadempimenti dell'amministratore allegati in citazione.
Difetta chiaramente la legittimazione passiva del anche la richiesta risarcitoria CP_1 connessa ai dedotti inadempimenti dell'amministratore per analoghe ragioni già espresse.
6 Concludendo: l'opposizione alla delibera del 21.7.2022 va dichiarata improcedibile per intervenuta decadenza, con assorbimento della collegata richiesta restitutoria connessa alla richiesta declaratoria di annullamento/nullità della delibera impugnata.
In relazione alla domanda di revoca dell'amministratore così come la collegata domanda di risarcimento del danno, a prescindere dai rilievi svolti in ordine alla natura del procedimento tipizzato per la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, va dichiarato il difetto di legittimazione del convenuto. CP_1
Le spese del presente procedimento, avente carattere anticipatorio della decisione di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), tale essendo quello di una lite nella quale di chiede l'annullamento di una complessiva delibera nei riguardi di tutti i condòmini non essendo agevolmente stimabile il valore di tutti i rendiconti approvati ed impugnati ( Cass. sezione II sentenza 9068/2022).
Gli onorari si liquidano in misura media per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria/trattazione, con attribuzione al difensore Avv. Fabio Funeroli che si è dichiarato distrattario.
P.Q.M.
Il BU di LI, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, ed ogni altra domanda assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione alla delibera assembleare del 21.7.2022;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva del in relazione alle altre CP_1 domande specificate nella parte motiva;
3) condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida in euro 7.616, 00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con attribuzione in favore dell'avv.to Fabio Funeroli.
LI, 25.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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