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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1377/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1377 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dall'avv. Gaetano Alberto.
- APPELLANTI –
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Amicarelli. Controparte_1 C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1211/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022, in tema di azioni a tutela del possesso”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 14.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 21.3.2022), , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 1211/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022, e notificata il 17.2.2022,
pagina 1 di 11 con cui, definendo il c.d. merito possessorio introdotto da (quanto alla fase interdittale) con Controparte_1 ricorso (del 18.10.2017) per reintegra nel possesso (di una porzione di un cantinato sito in Napoli in via Toscanella
n.3) nei confronti di (e proseguito, dopo il decesso di quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi Parte_5 Pt_1
, , e ), è stata accolta la domanda della ricorrente,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 ordinando ai resistenti di reintegrare immediatamente nel possesso del cantinato, consegnando Controparte_1 copia delle chiavi delle porte di accesso allo stesso (e condannandoli alle spese di lite, sia della fase sommaria che della fase di merito, in favore della ricorrente, con attribuzione in favore dei loro difensori antistatari).
****
, , e hanno censurato la sentenza impugnata Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sulla base dei seguenti motivi di gravame.
1 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, 6° CO. NN. 1 E 2 E DELL'ART. 244 C.P.C. – OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È
STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI.
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse erroneamente ammesso la prova orale articolata dalla ricorrente/attrice nell'ambito della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c.
Ciò in quanto, a dire dell'appellante, tale prova sarebbe stata articolata in modo tale da provare circostanze
(riunione per esperienza religiosa;
individuazione di beni mobili asseritamente allocati nella cantinola;
attività di riparazione di un cancello con conseguente allocazione degli attrezzi da lavoro nella cantinola) fino ad allora mai allegate e dalla cui dimostrazione sarebbe, pertanto, irrimediabilmente decaduta.
2 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 232 C.P.C.
Con il secondo, articolato, motivo, , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha fondato il proprio convincimento – anche in ordine alla tempestività dell'avverso ricorso- sulle dichiarazioni dei testi (escusso alla udienza del Testimone_1
30.4.2021) e (escusso all'udienza del 29.10.2021), nonostante le stesse fossero risultate del Testimone_2 tutto inattendibili, essendo i detti testimoni legati alla ricorrente da rapporti di amicizia e di esperienza religiosa.
E hanno anche lamentato che il Tribunale avesse erroneamente valutato tempestivo il ricorso proposto da il 18.10.2017, nonostante fosse decorso il termine annuale previsto a pena di decadenza Controparte_1 dall'art. 1168 c.c., a partire, quantomeno, dal 23 ottobre 2014, secondo quanto emerso dalla querela proposta dalla stessa e dalle relazioni di servizio della Polizia di Stato, agli atti. Controparte_1
Inoltre gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure non avesse neanche, erroneamente, valorizzato, ai fini dell'ammissione dei fatti da essi articolati, ex art. 232 c.p.c. - e, dunque, anche ai fini della non tempestività dell'avversa domanda - la mancata comparizione della ricorrente, senza adeguata giustificazione, all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale.
pagina 2 di 11 3 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1168 C.C. – OMESSO ESAME CIRCA UN FATO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA
LE PARTI.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno ribadito che il Tribunale non avesse considerato, erroneamente,
l'intempestività del ricorso proposto da , non tenendo conto che il 23.10.2014 dovesse Controparte_1 considerarsi, in ogni caso, il dies a quo ai fini della valutazione della tempestiva reazione allo spoglio.
Specificamente, ad avviso degli appellanti, pur volendo dar credito alla versione dei fatti di cui alle relazioni di servizio della P.S., secondo cui , il 24.10.2014, avrebbe rimosso il solo nottolino della porta di accesso Parte_5 al piano cantinato e, in data 29.10.2014, avrebbe incaricato due operai per cambiare le serrature delle porte della cantinola, non riuscendo nel suo intento, certamente quegli atti sarebbero stati lesivi del possesso, teleologicamente collegati all'atto definitivo dello spoglio, con la conseguenza che il termine annuale per esperire l'azione di reintegrazione sarebbe partito proprio da quel primo atto.
4 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92, 2° CO. C.P.C.
, , e hanno anche sostenuto che, avendo il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale accolto un solo capo della domanda proposta da e rigettato gli altri due Controparte_1
(implicitamente la condanna alle astreintes ed espressamente la condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni), avrebbe potuto compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Ragion per cui, in via subordinata, ossia laddove non fossero stati ritenuti fondati i precedenti motivi di gravame, gli appellanti hanno invocato la parziale riforma della sentenza nel senso della compensazione delle spese processuali sia dell'intera fase cautelare che della fase di merito.
5 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. E DELL'ART. 669 SEPTIES, 2° CO. C.P.C.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Napoli anche nella parte in cui li ha condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali della doppia fase cautelare, così implicitamente revocando la liquidazione dei giudici del reclamo cautelare.
Secondo , , e tale statuizione sarebbe stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 illegittima poiché, ai sensi dell'art. 669 septies, 2° co. c.p.c., quando l'emissione dell'ordinanza di rigetto, come nel caso di specie, è pronunciata prima della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese con provvedimento già esecutivo.
Ragion per cui, nel caso di specie, ad avviso degli appellanti, avendo il Collegio, in sede di reclamo, nell'emettere l'ordinanza di rigetto dell'interdetto, provveduto sulle spese del cautelare, ponendole a carico della ricorrente, tale provvedimento non sarebbe stato più revocabile (e neppure impugnabile con ricorso straordinario per cassazione).
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1 – In parziale riforma della sentenza di 1° grado ed in accoglimento dei motivi di gravame n° 1, 2a, 2b, 2c, 3 e 5, rigettare la domanda di reintegrazione nel possesso della cantinola, di cui alla premessa, così come avanzata dall'allora ricorrente nel ricorso cautelare di prime cure e nel ricorso ex art. 703, 4°
pagina 3 di 11 co. c.p.c., depositato in cancelleria il 18.4.2018, perché inammissibile ed infondata;
riformare il capo della sentenza relativo alla condanna degli allora resistenti al pagamento delle spese processuali della prima e seconda fase cautelare, confermando la statuizione emessa in merito dai Secondi Giudici della fase cautelare nella ordinanza 4.13/4/2018 nel procedimento recante R.G. n° 6564/2018 e condannare l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio di merito possessorio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Gaetano Alberto antistatario. 2 – In caso di rigetto dei motivi di gravame testè indicati in via principale, sempre in parziale riforma della sentenza di 1° grado, compensare integralmente le spese ed i compensi del primo grado del giudizio di merito possessorio e, comunque, condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado del giudizio di merito possessorio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Gaetano Alberto antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1377/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 4.7.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, Controparte_1 la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) di confermare la sentenza impugnata;
2) di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, condannando le controparti al pagamento di una congrua sanzione pecuniaria;
3) di dichiarare ex art. 348bis cpc l'inammissibilità dell'appello, condannando le controparti alla rifusione delle spese di lite;
4) nel caso la Corte ritenesse l'appello ammissibile, rigettarlo nel merito, condannando le controparti alla rifusione delle spese di lite;
5) in ogni caso applicare alle condanne le disposizioni di cui all'art. 4 co. 1 e co. 8 dei parametri di liquidazione delle attività forensi;
6) in ogni caso condannare gli appellanti per lite temeraria;
7) applicare alla condanna di reintegra nel possesso una congrua misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c..”.
Con ordinanza del 5.7.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.11.2023.
Con separata ordinanza del 6.7.2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 351, co.3, c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come disposta provvisoriamente con decreto presidenziale del
29.4.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.4.2025 dalle difese di tutte le parti costituite), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva, quanto all'eccezione, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., di inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento, che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli pagina 4 di 11 adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte. Parte_3 Parte_4
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Premesso che la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/02/2024, n. 3797; Sez. I, 23/01/2019, n. 1874; Sez. I, 19/05/2006, n. 11844), la
Corte ritiene che sebbene, in generale, la formulazione dei capitoli di prova testimoniale non possa avvenire, effettivamente, in modo tale da modificare causa petendi e petitum (così come fissati negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10469), tuttavia, nel caso di specie, le circostanze (riunione per esperienza religiosa;
individuazione di beni mobili asseritamente allocati nella cantinola;
attività di riparazione di un cancello con conseguente allocazione degli attrezzi da lavoro nella cantinola) oggetto della prova orale articolata dalla ricorrente con la memoria ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c. (che, secondo l'appellante, non sarebbero state allora mai allegate sino ad allora) fossero volte semplicemente a specificare concretamente – risultando in tal modo pienamente ammissibili- le modalità di svolgimento dei fatti dedotti dalla ricorrente (quanto al lamentato spoglio del possesso di una porzione di un cantinato sito in Napoli in via
Toscanella n.3) a fondamento della propria domanda, senza modificare né la causa petendi che il petitum.
Si trattava, infatti, di circostanze volte, tutte, alla dimostrazione del possesso, in capo alla ricorrente, del bene (il locale cantinato) di cui aveva lamentato lo spoglio in primo grado.
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Privi di fondamento sono anche il secondo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
pagina 5 di 11 Precisato che, nel caso di specie, trattandosi dell'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, era necessaria la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso del in capo alla ricorrente, (cfr. Cass. civ., Sez. II, Parte_6 Controparte_1
Ord., 09/05/2025, n. 12386), va detto che il giudice di prime cure ha fatto buon governo, a tal proposito, delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi escussi, riportandone anche il contenuto.
Va in primo luogo detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che Tes_1
e fossero legati alla ricorrente da rapporti di amicizia e di “esperienza religiosa”, non
[...] Testimone_2 rendeva tali dichiarazioni, per ciò solo, inattendibili.
Non è superfluo precisare, a tal proposito, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n.
11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Ciò posto va detto che, come rilevato dal primo giudice, le deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_1
(riportate in sentenza ed esaminabili anche dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avevano
[...] effettivamente confermato che la ricorrente e la sua famiglia avessero utilizzato la cantinola in questione fino al
Natale 2016/Gennaio2017.
Peraltro non si riscontrano le contraddizioni lamentate dagli appellanti anche tenendo conto del fatto che i testi avevano deposto nel 2021, ossia a distanza di circa quattro anni dagli eventi, il che rende ragionevole che qualche ricordo potesse essere sbiadito, come evidenziato dalla difesa dell'appellata, pure a proposito delle discordanze che sarebbero emerse, secondo gli appellanti, dalle dichiarazioni dei testi circa la frequenza degli incontri di preghiera nello scantinato in questione e circa le dimensioni e l'esatta ubicazione di quest'ultimo.
Né, contrariamente a quanto sostenuto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, poteva assumere, di per sé, valenza probatoria (dei fatti dedotti da essi resistenti), ai sensi dell'art. 232
[...]
pagina 6 di 11 c.p.c., la mancata comparizione di , senza giustificazione, all'udienza fissata per l'interrogatorio Controparte_1 formale.
Ed infatti, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/02/2007, n.
3258; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/04/2018, n. 9436; Sez. I, 06/08/2014, n. 17719).
Il primo giudice, infine, ha correttamente ritenuto che, nonostante l'assunto dei resistenti, secondo cui dall'ottobre del 2014 la cantinola non fosse stata più accessibile a e ai suoi familiari (per essere Controparte_1 stata sostituita la serratura della porta di accesso alle cantinola), in realtà dalle dichiarazioni di tutti i testi sarebbe invece emerso che tentò di sostituire la serratura ma che il lavoro non fu portato a termine per Parte_5
l'intervento della famiglia della ricorrente e della Polizia, sicchè la ricorrente potette utilizzare la cantinola fino al
Natale 2016/Gennaio 2017 (con conseguente tempestività del ricorso del 18.10.2017, in quanto presentato entro l'anno dal sofferto spoglio).
E non è fondato quanto sostenuto, al riguardo, dagli appellanti, secondo cui, si ribadisce, pur volendo dar credito alla versione dei fatti di cui alle relazioni di servizio della P.S. - secondo cui , il 24.10.2014, avrebbe Parte_5 rimosso il solo nottolino della porta di accesso al piano cantinato e, in data 29.10.2014, avrebbe incaricato due operai per cambiare le serrature delle porte della cantinola, non riuscendo nel suo intento- certamente quegli atti sarebbero stati lesivi del possesso, teleologicamente collegati all'atto definitivo dello spoglio, con la conseguenza che il termine annuale per esperire l'azione di reintegrazione sarebbe partito proprio da quel primo atto.
Trattandosi, invero, quello posto in essere nel mese di Ottobre 2014, di un mero tentativo di spoglio (cessato per l'intervento della Polizia), il successivo atto lesivo del possesso della ricorrente, compiuto dal resistente ( Pt_5
) nel mese di Marzo 2017 (come denunciato nel ricorso possessorio), ossia a distanza di più di due anni dal
[...] detto tentativo, non può considerarsi la mera prosecuzione di quest'ultimo, avendo invece carattere autonomo.
Al riguardo va detto, infatti, che nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, debbano ritenersi prosecuzione della stessa attività (cfr. Cass. civ., sez. II, Ord.,
13/09/2023, n. 26430; Sez. II, 23/05/2012, n. 8148 che, a sua volta, ha richiamato Cass. Civ., Sez. II, 29/10/2003,
n. 16239, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che aveva considerato autonomo l'atto di spoglio, realizzato dai resistenti attraverso la sostituzione del lucchetto di chiusura della catena delimitante l'accesso esercitato dal ricorrente, rispetto a una precedente condotta spogliativa dei resistenti che due anni prima avevano apposto una recinzione con paletti infissi al suolo e collegati con catene).
**** pagina 7 di 11 Privo di fondamento è anche il quarto motivo.
Ed infatti se è vero, da un lato, che, come dedotto dagli appellanti, il Tribunale ha accolto un solo capo della domanda proposta da (quella volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso del cantinato) e Controparte_1 rigettato gli altri due (implicitamente la condanna alle astreintes ed espressamente la condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni), tuttavia è condivisibile la decisione del primo giudice di applicare comunque il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannando i resistenti al pagamento delle spese di lite.
Ciò considerando il maggior “peso” (e, dunque, la prevalenza) che rivestiva la prima domanda rispetto alle altre, tenendo conto dell'interesse, ex art. 100 c.p.c., della ricorrente (avendo quest'ultima agìto in giudizio proprio invocando la tutela del possesso del cantinato per riottenere la immediata disponibilità, proponendo, a tal fine, il ricorso possessorio mediante l'introduzione della fase interdittale) ed avendo la controparte dato causa al processo mediante lo spoglio, ai danni di , riconosciuto dal primo giudice. Controparte_1
Ed invero, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, 18/03/2024, n. 7205; Sez. I, 24/01/2013, n. 1703).
L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda, invero, sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ord., 21/01/2015, n. 930).
****
Risulta infondato anche il quinto e ultimo motivo di gravame.
Correttamente, infatti, il Tribunale di Napoli ha condannato i resistenti (soccombenti) anche al pagamento delle spese della fase di reclamo, in base all'esito complessivo della lite.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il capo sulle spese del provvedimento reso in sede di reclamo avverso la pronuncia di rigetto ante causam dell'istanza cautelare "anticipatoria" è suscettibile di riesame all'esito del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/05/2011, n. 11370; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 01/03/2019, n. 6180; cfr. anche, sulla natura strumentale, provvisoria e non decisoria dell'ordinanza pronunciata su reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con riferimento specifico al procedimento possessorio, Cass. civ., Sez. II, 02/01/2014, n. 1).
Va anche detto, al riguardo, che è inammissibile l'istanza dell'appellata formulata con la memoria di replica depositata il 7.7.2025, volta ad ottenere la condanna dell'avv. Gaetano Alberto, in solido con gli appellanti, alla restituzione dell'importo di € 7.000,00, oltre interessi, quali spese di lite da lei (dall'appellata, si intende) pagina 8 di 11 corrisposte in esecuzione dell'ordinanza con cui veniva deciso il reclamo della fase sommaria del presente giudizio, poi riformata nella fase di merito.
Ed infatti, essendo, per l'appunto, tale ordinanza stata implicitamente revocata con la sentenza di primo grado
(confermata in questa sede), la invocata restituzione non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 c.p.c.
(ossia in base alla norma che giustificherebbe l'invocata condanna alla restituzione in questo giudizio di appello;
cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 10/05/2002, n. 6731), un effetto direttamente consequenziale alla riforma, da parte del giudice dell'impugnazione, della pronuncia impugnata (posto che, si ribadisce, tale sentenza va confermata).
****
Va precisato, inoltre, non può essere esaminata l'istanza, formulata dalla parte appellata con la comparsa di risposta depositata il 4.7.2022 (peraltro non ribadita nei successivi scritti difensivi), volta ad ottenere l'applicazione, nei confronti degli appellanti, di una congrua misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Ed infatti tale istanza era stata già proposta da in primo grado sia nell'ambito del ricorso Controparte_1 introduttivo depositato il 18.10.2017 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), sia nell'ambito del ricorso (depositato il 17.4.2018 ed esaminabile anch'esso dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) per la prosecuzione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 703, co.4, c.p.c.
E sulla stessa il primo giudice, con la sentenza impugnata in questa sede, non si è pronunciato.
Ragion per cui, costituendo l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.
149 del 2022) una vera e propria domanda giudiziale (da proporre, come tale prima della maturazione delle preclusioni assertive;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14461), l'appellata avrebbe dovuto proporre, avverso tale omissione di pronuncia, un rituale appello incidentale (ossia nel rispetto del termine, ex artt. 166 e
343 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza del 30.6.2022 fissata in citazione e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 5.7.2022).
Il che, però, non è avvenuto.
Non è superfluo precisare, sul punto, che, in tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande (come nel caso di specie) deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta;
sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/08/2018, n.
20690).
**** pagina 9 di 11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria in appello, per la quale risulta giustificata la riduzione del 50% (in quanto non espletata ma da calcolare comunque;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023,
n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.
1.100,01 ad €. 5.200,00 in base al valore della controversia.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna degli appellanti, ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1377/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la sentenza n. 1211/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022.
2. Dichiara tenuti e condanna , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, in solido tra loro e in favore di , dei compensi professionali del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in €.2.419,00, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. pagina 10 di 11 Napoli, 15.7.2025
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1377 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dall'avv. Gaetano Alberto.
- APPELLANTI –
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Amicarelli. Controparte_1 C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1211/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022, in tema di azioni a tutela del possesso”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 14.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 21.3.2022), , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 1211/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022, e notificata il 17.2.2022,
pagina 1 di 11 con cui, definendo il c.d. merito possessorio introdotto da (quanto alla fase interdittale) con Controparte_1 ricorso (del 18.10.2017) per reintegra nel possesso (di una porzione di un cantinato sito in Napoli in via Toscanella
n.3) nei confronti di (e proseguito, dopo il decesso di quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi Parte_5 Pt_1
, , e ), è stata accolta la domanda della ricorrente,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 ordinando ai resistenti di reintegrare immediatamente nel possesso del cantinato, consegnando Controparte_1 copia delle chiavi delle porte di accesso allo stesso (e condannandoli alle spese di lite, sia della fase sommaria che della fase di merito, in favore della ricorrente, con attribuzione in favore dei loro difensori antistatari).
****
, , e hanno censurato la sentenza impugnata Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sulla base dei seguenti motivi di gravame.
1 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 183, 6° CO. NN. 1 E 2 E DELL'ART. 244 C.P.C. – OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È
STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI.
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse erroneamente ammesso la prova orale articolata dalla ricorrente/attrice nell'ambito della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c.
Ciò in quanto, a dire dell'appellante, tale prova sarebbe stata articolata in modo tale da provare circostanze
(riunione per esperienza religiosa;
individuazione di beni mobili asseritamente allocati nella cantinola;
attività di riparazione di un cancello con conseguente allocazione degli attrezzi da lavoro nella cantinola) fino ad allora mai allegate e dalla cui dimostrazione sarebbe, pertanto, irrimediabilmente decaduta.
2 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 232 C.P.C.
Con il secondo, articolato, motivo, , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha fondato il proprio convincimento – anche in ordine alla tempestività dell'avverso ricorso- sulle dichiarazioni dei testi (escusso alla udienza del Testimone_1
30.4.2021) e (escusso all'udienza del 29.10.2021), nonostante le stesse fossero risultate del Testimone_2 tutto inattendibili, essendo i detti testimoni legati alla ricorrente da rapporti di amicizia e di esperienza religiosa.
E hanno anche lamentato che il Tribunale avesse erroneamente valutato tempestivo il ricorso proposto da il 18.10.2017, nonostante fosse decorso il termine annuale previsto a pena di decadenza Controparte_1 dall'art. 1168 c.c., a partire, quantomeno, dal 23 ottobre 2014, secondo quanto emerso dalla querela proposta dalla stessa e dalle relazioni di servizio della Polizia di Stato, agli atti. Controparte_1
Inoltre gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure non avesse neanche, erroneamente, valorizzato, ai fini dell'ammissione dei fatti da essi articolati, ex art. 232 c.p.c. - e, dunque, anche ai fini della non tempestività dell'avversa domanda - la mancata comparizione della ricorrente, senza adeguata giustificazione, all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale.
pagina 2 di 11 3 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1168 C.C. – OMESSO ESAME CIRCA UN FATO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA
LE PARTI.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno ribadito che il Tribunale non avesse considerato, erroneamente,
l'intempestività del ricorso proposto da , non tenendo conto che il 23.10.2014 dovesse Controparte_1 considerarsi, in ogni caso, il dies a quo ai fini della valutazione della tempestiva reazione allo spoglio.
Specificamente, ad avviso degli appellanti, pur volendo dar credito alla versione dei fatti di cui alle relazioni di servizio della P.S., secondo cui , il 24.10.2014, avrebbe rimosso il solo nottolino della porta di accesso Parte_5 al piano cantinato e, in data 29.10.2014, avrebbe incaricato due operai per cambiare le serrature delle porte della cantinola, non riuscendo nel suo intento, certamente quegli atti sarebbero stati lesivi del possesso, teleologicamente collegati all'atto definitivo dello spoglio, con la conseguenza che il termine annuale per esperire l'azione di reintegrazione sarebbe partito proprio da quel primo atto.
4 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92, 2° CO. C.P.C.
, , e hanno anche sostenuto che, avendo il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale accolto un solo capo della domanda proposta da e rigettato gli altri due Controparte_1
(implicitamente la condanna alle astreintes ed espressamente la condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni), avrebbe potuto compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Ragion per cui, in via subordinata, ossia laddove non fossero stati ritenuti fondati i precedenti motivi di gravame, gli appellanti hanno invocato la parziale riforma della sentenza nel senso della compensazione delle spese processuali sia dell'intera fase cautelare che della fase di merito.
5 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. E DELL'ART. 669 SEPTIES, 2° CO. C.P.C.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Napoli anche nella parte in cui li ha condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali della doppia fase cautelare, così implicitamente revocando la liquidazione dei giudici del reclamo cautelare.
Secondo , , e tale statuizione sarebbe stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 illegittima poiché, ai sensi dell'art. 669 septies, 2° co. c.p.c., quando l'emissione dell'ordinanza di rigetto, come nel caso di specie, è pronunciata prima della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese con provvedimento già esecutivo.
Ragion per cui, nel caso di specie, ad avviso degli appellanti, avendo il Collegio, in sede di reclamo, nell'emettere l'ordinanza di rigetto dell'interdetto, provveduto sulle spese del cautelare, ponendole a carico della ricorrente, tale provvedimento non sarebbe stato più revocabile (e neppure impugnabile con ricorso straordinario per cassazione).
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1 – In parziale riforma della sentenza di 1° grado ed in accoglimento dei motivi di gravame n° 1, 2a, 2b, 2c, 3 e 5, rigettare la domanda di reintegrazione nel possesso della cantinola, di cui alla premessa, così come avanzata dall'allora ricorrente nel ricorso cautelare di prime cure e nel ricorso ex art. 703, 4°
pagina 3 di 11 co. c.p.c., depositato in cancelleria il 18.4.2018, perché inammissibile ed infondata;
riformare il capo della sentenza relativo alla condanna degli allora resistenti al pagamento delle spese processuali della prima e seconda fase cautelare, confermando la statuizione emessa in merito dai Secondi Giudici della fase cautelare nella ordinanza 4.13/4/2018 nel procedimento recante R.G. n° 6564/2018 e condannare l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio di merito possessorio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Gaetano Alberto antistatario. 2 – In caso di rigetto dei motivi di gravame testè indicati in via principale, sempre in parziale riforma della sentenza di 1° grado, compensare integralmente le spese ed i compensi del primo grado del giudizio di merito possessorio e, comunque, condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado del giudizio di merito possessorio con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Gaetano Alberto antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1377/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata il 4.7.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, Controparte_1 la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) di confermare la sentenza impugnata;
2) di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, condannando le controparti al pagamento di una congrua sanzione pecuniaria;
3) di dichiarare ex art. 348bis cpc l'inammissibilità dell'appello, condannando le controparti alla rifusione delle spese di lite;
4) nel caso la Corte ritenesse l'appello ammissibile, rigettarlo nel merito, condannando le controparti alla rifusione delle spese di lite;
5) in ogni caso applicare alle condanne le disposizioni di cui all'art. 4 co. 1 e co. 8 dei parametri di liquidazione delle attività forensi;
6) in ogni caso condannare gli appellanti per lite temeraria;
7) applicare alla condanna di reintegra nel possesso una congrua misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c..”.
Con ordinanza del 5.7.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.11.2023.
Con separata ordinanza del 6.7.2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 351, co.3, c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come disposta provvisoriamente con decreto presidenziale del
29.4.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.4.2025 dalle difese di tutte le parti costituite), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva, quanto all'eccezione, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., di inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento, che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli pagina 4 di 11 adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò premesso, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte. Parte_3 Parte_4
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Premesso che la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/02/2024, n. 3797; Sez. I, 23/01/2019, n. 1874; Sez. I, 19/05/2006, n. 11844), la
Corte ritiene che sebbene, in generale, la formulazione dei capitoli di prova testimoniale non possa avvenire, effettivamente, in modo tale da modificare causa petendi e petitum (così come fissati negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10469), tuttavia, nel caso di specie, le circostanze (riunione per esperienza religiosa;
individuazione di beni mobili asseritamente allocati nella cantinola;
attività di riparazione di un cancello con conseguente allocazione degli attrezzi da lavoro nella cantinola) oggetto della prova orale articolata dalla ricorrente con la memoria ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c. (che, secondo l'appellante, non sarebbero state allora mai allegate sino ad allora) fossero volte semplicemente a specificare concretamente – risultando in tal modo pienamente ammissibili- le modalità di svolgimento dei fatti dedotti dalla ricorrente (quanto al lamentato spoglio del possesso di una porzione di un cantinato sito in Napoli in via
Toscanella n.3) a fondamento della propria domanda, senza modificare né la causa petendi che il petitum.
Si trattava, infatti, di circostanze volte, tutte, alla dimostrazione del possesso, in capo alla ricorrente, del bene (il locale cantinato) di cui aveva lamentato lo spoglio in primo grado.
****
Privi di fondamento sono anche il secondo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
pagina 5 di 11 Precisato che, nel caso di specie, trattandosi dell'azione di reintegra diretta a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale, era necessaria la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso del in capo alla ricorrente, (cfr. Cass. civ., Sez. II, Parte_6 Controparte_1
Ord., 09/05/2025, n. 12386), va detto che il giudice di prime cure ha fatto buon governo, a tal proposito, delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi escussi, riportandone anche il contenuto.
Va in primo luogo detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che Tes_1
e fossero legati alla ricorrente da rapporti di amicizia e di “esperienza religiosa”, non
[...] Testimone_2 rendeva tali dichiarazioni, per ciò solo, inattendibili.
Non è superfluo precisare, a tal proposito, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n.
11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Ciò posto va detto che, come rilevato dal primo giudice, le deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_1
(riportate in sentenza ed esaminabili anche dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avevano
[...] effettivamente confermato che la ricorrente e la sua famiglia avessero utilizzato la cantinola in questione fino al
Natale 2016/Gennaio2017.
Peraltro non si riscontrano le contraddizioni lamentate dagli appellanti anche tenendo conto del fatto che i testi avevano deposto nel 2021, ossia a distanza di circa quattro anni dagli eventi, il che rende ragionevole che qualche ricordo potesse essere sbiadito, come evidenziato dalla difesa dell'appellata, pure a proposito delle discordanze che sarebbero emerse, secondo gli appellanti, dalle dichiarazioni dei testi circa la frequenza degli incontri di preghiera nello scantinato in questione e circa le dimensioni e l'esatta ubicazione di quest'ultimo.
Né, contrariamente a quanto sostenuto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, poteva assumere, di per sé, valenza probatoria (dei fatti dedotti da essi resistenti), ai sensi dell'art. 232
[...]
pagina 6 di 11 c.p.c., la mancata comparizione di , senza giustificazione, all'udienza fissata per l'interrogatorio Controparte_1 formale.
Ed infatti, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/02/2007, n.
3258; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/04/2018, n. 9436; Sez. I, 06/08/2014, n. 17719).
Il primo giudice, infine, ha correttamente ritenuto che, nonostante l'assunto dei resistenti, secondo cui dall'ottobre del 2014 la cantinola non fosse stata più accessibile a e ai suoi familiari (per essere Controparte_1 stata sostituita la serratura della porta di accesso alle cantinola), in realtà dalle dichiarazioni di tutti i testi sarebbe invece emerso che tentò di sostituire la serratura ma che il lavoro non fu portato a termine per Parte_5
l'intervento della famiglia della ricorrente e della Polizia, sicchè la ricorrente potette utilizzare la cantinola fino al
Natale 2016/Gennaio 2017 (con conseguente tempestività del ricorso del 18.10.2017, in quanto presentato entro l'anno dal sofferto spoglio).
E non è fondato quanto sostenuto, al riguardo, dagli appellanti, secondo cui, si ribadisce, pur volendo dar credito alla versione dei fatti di cui alle relazioni di servizio della P.S. - secondo cui , il 24.10.2014, avrebbe Parte_5 rimosso il solo nottolino della porta di accesso al piano cantinato e, in data 29.10.2014, avrebbe incaricato due operai per cambiare le serrature delle porte della cantinola, non riuscendo nel suo intento- certamente quegli atti sarebbero stati lesivi del possesso, teleologicamente collegati all'atto definitivo dello spoglio, con la conseguenza che il termine annuale per esperire l'azione di reintegrazione sarebbe partito proprio da quel primo atto.
Trattandosi, invero, quello posto in essere nel mese di Ottobre 2014, di un mero tentativo di spoglio (cessato per l'intervento della Polizia), il successivo atto lesivo del possesso della ricorrente, compiuto dal resistente ( Pt_5
) nel mese di Marzo 2017 (come denunciato nel ricorso possessorio), ossia a distanza di più di due anni dal
[...] detto tentativo, non può considerarsi la mera prosecuzione di quest'ultimo, avendo invece carattere autonomo.
Al riguardo va detto, infatti, che nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, debbano ritenersi prosecuzione della stessa attività (cfr. Cass. civ., sez. II, Ord.,
13/09/2023, n. 26430; Sez. II, 23/05/2012, n. 8148 che, a sua volta, ha richiamato Cass. Civ., Sez. II, 29/10/2003,
n. 16239, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che aveva considerato autonomo l'atto di spoglio, realizzato dai resistenti attraverso la sostituzione del lucchetto di chiusura della catena delimitante l'accesso esercitato dal ricorrente, rispetto a una precedente condotta spogliativa dei resistenti che due anni prima avevano apposto una recinzione con paletti infissi al suolo e collegati con catene).
**** pagina 7 di 11 Privo di fondamento è anche il quarto motivo.
Ed infatti se è vero, da un lato, che, come dedotto dagli appellanti, il Tribunale ha accolto un solo capo della domanda proposta da (quella volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso del cantinato) e Controparte_1 rigettato gli altri due (implicitamente la condanna alle astreintes ed espressamente la condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni), tuttavia è condivisibile la decisione del primo giudice di applicare comunque il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannando i resistenti al pagamento delle spese di lite.
Ciò considerando il maggior “peso” (e, dunque, la prevalenza) che rivestiva la prima domanda rispetto alle altre, tenendo conto dell'interesse, ex art. 100 c.p.c., della ricorrente (avendo quest'ultima agìto in giudizio proprio invocando la tutela del possesso del cantinato per riottenere la immediata disponibilità, proponendo, a tal fine, il ricorso possessorio mediante l'introduzione della fase interdittale) ed avendo la controparte dato causa al processo mediante lo spoglio, ai danni di , riconosciuto dal primo giudice. Controparte_1
Ed invero, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, 18/03/2024, n. 7205; Sez. I, 24/01/2013, n. 1703).
L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda, invero, sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ord., 21/01/2015, n. 930).
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Risulta infondato anche il quinto e ultimo motivo di gravame.
Correttamente, infatti, il Tribunale di Napoli ha condannato i resistenti (soccombenti) anche al pagamento delle spese della fase di reclamo, in base all'esito complessivo della lite.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il capo sulle spese del provvedimento reso in sede di reclamo avverso la pronuncia di rigetto ante causam dell'istanza cautelare "anticipatoria" è suscettibile di riesame all'esito del giudizio di merito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/05/2011, n. 11370; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 01/03/2019, n. 6180; cfr. anche, sulla natura strumentale, provvisoria e non decisoria dell'ordinanza pronunciata su reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con riferimento specifico al procedimento possessorio, Cass. civ., Sez. II, 02/01/2014, n. 1).
Va anche detto, al riguardo, che è inammissibile l'istanza dell'appellata formulata con la memoria di replica depositata il 7.7.2025, volta ad ottenere la condanna dell'avv. Gaetano Alberto, in solido con gli appellanti, alla restituzione dell'importo di € 7.000,00, oltre interessi, quali spese di lite da lei (dall'appellata, si intende) pagina 8 di 11 corrisposte in esecuzione dell'ordinanza con cui veniva deciso il reclamo della fase sommaria del presente giudizio, poi riformata nella fase di merito.
Ed infatti, essendo, per l'appunto, tale ordinanza stata implicitamente revocata con la sentenza di primo grado
(confermata in questa sede), la invocata restituzione non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 c.p.c.
(ossia in base alla norma che giustificherebbe l'invocata condanna alla restituzione in questo giudizio di appello;
cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 10/05/2002, n. 6731), un effetto direttamente consequenziale alla riforma, da parte del giudice dell'impugnazione, della pronuncia impugnata (posto che, si ribadisce, tale sentenza va confermata).
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Va precisato, inoltre, non può essere esaminata l'istanza, formulata dalla parte appellata con la comparsa di risposta depositata il 4.7.2022 (peraltro non ribadita nei successivi scritti difensivi), volta ad ottenere l'applicazione, nei confronti degli appellanti, di una congrua misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Ed infatti tale istanza era stata già proposta da in primo grado sia nell'ambito del ricorso Controparte_1 introduttivo depositato il 18.10.2017 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), sia nell'ambito del ricorso (depositato il 17.4.2018 ed esaminabile anch'esso dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) per la prosecuzione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 703, co.4, c.p.c.
E sulla stessa il primo giudice, con la sentenza impugnata in questa sede, non si è pronunciato.
Ragion per cui, costituendo l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.
(nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.
149 del 2022) una vera e propria domanda giudiziale (da proporre, come tale prima della maturazione delle preclusioni assertive;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14461), l'appellata avrebbe dovuto proporre, avverso tale omissione di pronuncia, un rituale appello incidentale (ossia nel rispetto del termine, ex artt. 166 e
343 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza del 30.6.2022 fissata in citazione e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 5.7.2022).
Il che, però, non è avvenuto.
Non è superfluo precisare, sul punto, che, in tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande (come nel caso di specie) deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta;
sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/08/2018, n.
20690).
**** pagina 9 di 11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria in appello, per la quale risulta giustificata la riduzione del 50% (in quanto non espletata ma da calcolare comunque;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023,
n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.
1.100,01 ad €. 5.200,00 in base al valore della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna degli appellanti, ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1377/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la sentenza n. 1211/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.2.2022.
2. Dichiara tenuti e condanna , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, in solido tra loro e in favore di , dei compensi professionali del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in €.2.419,00, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 13, co. 1 – quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. pagina 10 di 11 Napoli, 15.7.2025
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
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