TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. FO Orazio Maria PP Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Cantore Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2185/2025 R.G. VG avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sgobba Vitantonia Maria Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sgobba Vitantonia Maria CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 17/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 28/07/2012 in Castellana Grotte
(BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellana Grotte al n. 27, parte 2, serie A, anno 2012; dalla loro unione nascevano i figli: a Putignano il 04.02.2015 e a Monopoli Per_1 Persona_2 il 17.09.2017; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
(BA) e , nato il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito CP_1 concordatario in data 28/07/2012 in Castellana Grotte (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellana Grotte al n. 27, parte 2, serie A, anno 2012 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 17/04/2025 iscritto al n. r.g. vg 2185/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11/11/2025
Il Presidente
FO PP