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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5531 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa ALAvv. DONATELLI REMO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in PESCARA, CORSO VITTORIO EMANUELE 161, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso ALAvv. RUGGERI LUCA e ALAbogado SIMONA GUERRA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA DEL MERCATO 18 FRASCATI, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui a chiesto nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
una modifica delle condizioni economiche del divorzio, concordemente stabilite e recepite
[...]
nella sentenza del Tribunale di Pescara n. 1180/2020 del 9.11.2020.
La ricorrente, infatti, ha spiegato che nella predetta sentenza le parti si erano accordate nel senso che l'assegno divorzile fosse a termine e cioè dovesse essere corrisposto dal nella misura di CP_1
200,00 euro mensili da ottobre 2020 ad ottobre 2023 compreso, oltre al contributo mensile di mantenimento per i figli di 700,00 euro. Ha pure spiegato che da novembre 2023 le parti si erano accordate che l'assegno divorzile venisse meno, con contestuale aumento del contributo di mantenimento per i figli da 700,00 a 900,00 euro mensili.
Sennonché la ricorrente ha dedotto che, dopo la sentenza di divorzio, sono sopravvenuti fatti nuovi che impongono una modifica delle condizioni economiche vigenti e segnatamente:
• “all'epoca del divorzio abitava un immobile concessole in locazione senza contratto Parte_1
per il quale pagava un canone di €.450,00= mensili;
successivamente, la proprietaria assumendo di aver concesso l'immobile in comodato precario, ne ha richiesto la restituzione, e , non Parte_1
potendo dimostrare il contrario, si troverà presto a dover cercare altro immobile per il quale dovrà senza dubbio pagare un canone maggiore di quello sin qui pagato”;
• quanto alla propria posizione lavorativa, la ubiva la cessazione del rapporto lavorativo in essere Pt_1
con l'RE , vedendo vanificate le promesse di assunzione a tempo Controparte_2
indeterminato che aveva ricevuto, in particolare proprio dalla suddetta RE CP_2
: “così da una prospettiva di maggiore stabilità economica, si è venuta a
[...] Parte_1
trovare in una situazione di maggiore precarietà”. Da ultimo, l'attrice veniva assunta dalla e CP_3
iniziava a svolgere solo un lavoro saltuario e precario con una retribuzione annua che non raggiunge neanche i 5.000,00 euro.
La ricorrente ha, dunque, chiesto: “piaccia all'on.le Tribunale di Velletri per le causali spiegate in narrativa, “contrariis reiectis”, in parziale modifica delle condizioni patrimoniali tra gli ex coniugi, come disposte dal Tribunale di Pescara con sentenza n.1180 dell'8/10/2020: a) in via principale, disporre che verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1
€.900,00= per contributo ala mantenimento dei figli e di €.200,00= quale contributo al mantenimento di;
b) in via subordinata, confermando le statuizioni della separazione, disporre che Parte_1
a la complessiva somma di €.900,00= (da intendersi Parte_2 Parte_1
€.700,00= quale contributo per il mantenimento dei figli ed €.200,00= per contributo al mantenimento di ), oltre rivalutazione ISTAT dal 2021 ed oltre spese straordinarie, scolastiche, Parte_1
mediche non coperte dal S.S.N. e ludico sportive dei minori, nella misura del 50%, come previamente concordate;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha negato l'esistenza stessa di sopravvenienze idonee a giustificare la richiesta revisione ed anzi, in via riconvenzionale, tenuto conto del peggioramento della propria situazione economica complessiva, ha chiesto di essere esonerato dalla corresponsione di qualsiasi contributo di mantenimento per il figlio , responsabile di non adoperarsi per Per_1 rendersi economicamente autosufficiente.
Fallito ogni sforzo conciliativo, la causa è stata istruita documentalmente finchè non è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
La ricorrente ha depositato l'atto di citazione ad essa notificato, con notifica perfezionatasi il
29.11.2021, perché provvedesse al rilascio dell'immobile in Pescara, Via Vittorio Veneto 45 ove vive con i figli.
Non vi è, tuttavia, alcuna evidenza che ad oggi la abbia effettivamente rilasciato il predetto Pt_1
immobile e sia gravata da oneri alloggiativi maggiori di quelli precedentemente sopportati (450,00 euro mensili).
Non solo. Per ammissione della stessa ricorrente, la stessa non ha mai detenuto il predetto immobile in forza di regolare contratto di locazione, talché la sua posizione risultava di per sé precaria fin da principio.
La ricorrente ha poi depositato la certificazione unica relativa all'anno 2024 rilasciata dalla DE SI
Service 2 Srl per il periodo AL1.10.2024 al 31.10.2024. Il reddito da lavoro netto denunciato è pari a 1.728,81 euro. CP_ Ha depositato la certificazione unica relativa al medesimo periodo rilasciata AL con reddito netto denunciato pari a 1.562,23 euro.
Ancora per lo stesso anno ha depositato certificazione unica rilasciata da Manpower Spa da cui risulta un reddito da lavoro netto denunciato pari a 627.03 euro relativamente al periodo AL1.12.2024 al
31.12.2024.
Infine, sempre per il 2024 ha depositato certificazione unica rilasciata da Openjobmetis Spa da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 1721,38 euro per il periodo dal 20.3.2024 al 16.9.2024.
Dal Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2024 risulta un reddito complessivo netto annuo pari a
6878,00 euro.
La ricorrente ha poi depositato la certificazione unica relativa all'anno 2022 ad essa rilasciata ALRE . Il reddito da lavoro netto denunciato è pari a 3269,30 euro. Controparte_2
Cont Per lo stesso anno d'imposta ha depositato certificazione unica della con reddito da lavoro netto denunciato pari a 2020,49 euro. La data di inizio del rapporto risale al 26.3.2020 ed il rapporto pare essere proseguito anche contestualmente al rapporto alle dipendenze dell'RE CP_2
, tant'è che i due datori di lavoro hanno emesso per lo stesso anno d'imposta due
[...]
certificazioni uniche. La a depositato per l'anno d'imposta 2021 la certificazione unica ad essa rilasciata ALRE Pt_1
, con reddito da lavoro netto denunciato pari a 3021,98 euro e la certificazione Controparte_2
unica ad essa rilasciata dalla con reddito da lavoro netto denunciato pari a 1949,16 euro. CP_3
L'attrice ha poi rappresentato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_5
all'1.4.2023 al 31.8.2023 e ha dedotto di continuare a lavorare in modo precario e saltuario.
[...]
Dall'estratto conto previdenziale risulta non solo che la donna nel tempo ha maturato diverse esperienze lavorative, dimostrando buona capacità di inserimento, ma anche che da ultimo ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Associazione ASD Club Acquatico Pescara.
La ricorrente non ha depositato documentazione da cui possa risultare il reddito annuo percepito all'epoca del divorzio.
Tuttavia, l'estratto conto contributivo dimostra che i redditi denunciati sono sempre stati modesti sia prima che dopo il divorzio. D'altra parte, la stessa ricorrente ha ammesso di aver sempre svolto attività saltuarie e precarie.
Il resistente ha prodotto busta paga della el mese di aprile 2020, con reddito netto di 165,00 Pt_1
euro, e busta paga della el mese di giugno 2020, con reddito netto di 158,00 euro. Pt_1
Anche tali risultanze corroborano la conclusione per cui la ricorrente sia prima che dopo il divorzio ha continuato a svolgere i medesimi lavori occasionali e precari, con i medesimi redditi estremamente modesti.
Non è ravvisabile, dunque, alcuna sopravvenienza rispetto alla situazione economica della Pt_1
Né può darsi rilievo alle asserite (ed indimostrate) promesse che all'epoca del divorzio la vrebbe Pt_1
ricevuto rispetto alla sua assunzione a tempo indeterminato.
Infatti, promesse ed aspettative non sono fatti che possano rilevare.
Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorso proposto dalla debba essere respinto, avendo a Pt_1
fondamento non già fatti nuovi sopravvenuti, bensì una diversa valutazione dell'accordo divorzile originariamente raggiunto.
Quanto alla domanda del resistente di esonero dal contributo di mantenimento del figlio , Per_1
oggi ventiquattrenne, la stessa non merita accoglimento.
è maggiorenne ed il resistente non ha contestato che sia anche economicamente Per_1
autosufficiente, ma ha piuttosto adombrato – in termini assolutamente generici - che la sua non autosufficienza sia colpevole. Circostanza che non ha trovato alcun riscontro in atti e che anzi sembra contraddetta alla stregua della documentazione medica prodotta da cui risulta che Per_1
presenta disturbi dell'apprendimento che ne possono senz'altro rendere più difficoltoso l'inserimento lavorativo.
D'altra parte, per orientamento giurisprudenziale consolidato devono partecipare al mantenimento dei figli entrambi i genitori, sia pure in proporzione alla rispettiva capacità economica, tant'è che neppure il genitore disoccupato può essere esonerato dal contributo, potendo – fatti salvi i casi di accertata oggettiva impossibilità assoluta di prestare attività lavorativa – svolgere lavoretti anche soltanto occasionali e saltuari che possano procacciargli risorse da destinare ai bisogni primari della prole.
La domanda di rideterminazione al ribasso dell'assegno di mantenimento del figlio Persona_2
non compare espressamente fra le conclusioni rassegnate dal convenuto, ma deve ritenersi senz'altro proposta leggendo le conclusioni alla luce della precedente narrativa in fatto ed in diritto.
Anche tale domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento, essendo stato accertato che il CP_1
ha ottenuto una promozione in data 1.1.2021 con uno scatto stipendiale di circa 120,00 euro mensili.
Si precisa che le retribuzioni indicate in busta paga sono al netto del contributo di 900,00 euro dovuto a titolo di “assegno alim. figli” che viene prelevato alla fonte.
Si precisa altresì che il pignoramento presso terzi da ultimo notificato al non ha inciso sulla CP_1
retribuzione percepita, avendo il terzo comunicato la sua incapienza.
Le dichiarazioni dei redditi del dal 2016 al 2022 evidenziano un progressivo incremento del CP_1
reddito che dai circa 38.000,00 euro lordi del 2017 è passato ai circa 47.000,00 euro lordi del 2022.
Pertanto, anche la domanda di riduzione del contributo in favore del figlio va respinta. Per_1
Alla stregua della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• respinge il ricorso;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
• conferma, per l'effetto, le condizioni vigenti;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5531 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa ALAvv. DONATELLI REMO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in PESCARA, CORSO VITTORIO EMANUELE 161, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso ALAvv. RUGGERI LUCA e ALAbogado SIMONA GUERRA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA DEL MERCATO 18 FRASCATI, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui a chiesto nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
una modifica delle condizioni economiche del divorzio, concordemente stabilite e recepite
[...]
nella sentenza del Tribunale di Pescara n. 1180/2020 del 9.11.2020.
La ricorrente, infatti, ha spiegato che nella predetta sentenza le parti si erano accordate nel senso che l'assegno divorzile fosse a termine e cioè dovesse essere corrisposto dal nella misura di CP_1
200,00 euro mensili da ottobre 2020 ad ottobre 2023 compreso, oltre al contributo mensile di mantenimento per i figli di 700,00 euro. Ha pure spiegato che da novembre 2023 le parti si erano accordate che l'assegno divorzile venisse meno, con contestuale aumento del contributo di mantenimento per i figli da 700,00 a 900,00 euro mensili.
Sennonché la ricorrente ha dedotto che, dopo la sentenza di divorzio, sono sopravvenuti fatti nuovi che impongono una modifica delle condizioni economiche vigenti e segnatamente:
• “all'epoca del divorzio abitava un immobile concessole in locazione senza contratto Parte_1
per il quale pagava un canone di €.450,00= mensili;
successivamente, la proprietaria assumendo di aver concesso l'immobile in comodato precario, ne ha richiesto la restituzione, e , non Parte_1
potendo dimostrare il contrario, si troverà presto a dover cercare altro immobile per il quale dovrà senza dubbio pagare un canone maggiore di quello sin qui pagato”;
• quanto alla propria posizione lavorativa, la ubiva la cessazione del rapporto lavorativo in essere Pt_1
con l'RE , vedendo vanificate le promesse di assunzione a tempo Controparte_2
indeterminato che aveva ricevuto, in particolare proprio dalla suddetta RE CP_2
: “così da una prospettiva di maggiore stabilità economica, si è venuta a
[...] Parte_1
trovare in una situazione di maggiore precarietà”. Da ultimo, l'attrice veniva assunta dalla e CP_3
iniziava a svolgere solo un lavoro saltuario e precario con una retribuzione annua che non raggiunge neanche i 5.000,00 euro.
La ricorrente ha, dunque, chiesto: “piaccia all'on.le Tribunale di Velletri per le causali spiegate in narrativa, “contrariis reiectis”, in parziale modifica delle condizioni patrimoniali tra gli ex coniugi, come disposte dal Tribunale di Pescara con sentenza n.1180 dell'8/10/2020: a) in via principale, disporre che verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1
€.900,00= per contributo ala mantenimento dei figli e di €.200,00= quale contributo al mantenimento di;
b) in via subordinata, confermando le statuizioni della separazione, disporre che Parte_1
a la complessiva somma di €.900,00= (da intendersi Parte_2 Parte_1
€.700,00= quale contributo per il mantenimento dei figli ed €.200,00= per contributo al mantenimento di ), oltre rivalutazione ISTAT dal 2021 ed oltre spese straordinarie, scolastiche, Parte_1
mediche non coperte dal S.S.N. e ludico sportive dei minori, nella misura del 50%, come previamente concordate;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha negato l'esistenza stessa di sopravvenienze idonee a giustificare la richiesta revisione ed anzi, in via riconvenzionale, tenuto conto del peggioramento della propria situazione economica complessiva, ha chiesto di essere esonerato dalla corresponsione di qualsiasi contributo di mantenimento per il figlio , responsabile di non adoperarsi per Per_1 rendersi economicamente autosufficiente.
Fallito ogni sforzo conciliativo, la causa è stata istruita documentalmente finchè non è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
La ricorrente ha depositato l'atto di citazione ad essa notificato, con notifica perfezionatasi il
29.11.2021, perché provvedesse al rilascio dell'immobile in Pescara, Via Vittorio Veneto 45 ove vive con i figli.
Non vi è, tuttavia, alcuna evidenza che ad oggi la abbia effettivamente rilasciato il predetto Pt_1
immobile e sia gravata da oneri alloggiativi maggiori di quelli precedentemente sopportati (450,00 euro mensili).
Non solo. Per ammissione della stessa ricorrente, la stessa non ha mai detenuto il predetto immobile in forza di regolare contratto di locazione, talché la sua posizione risultava di per sé precaria fin da principio.
La ricorrente ha poi depositato la certificazione unica relativa all'anno 2024 rilasciata dalla DE SI
Service 2 Srl per il periodo AL1.10.2024 al 31.10.2024. Il reddito da lavoro netto denunciato è pari a 1.728,81 euro. CP_ Ha depositato la certificazione unica relativa al medesimo periodo rilasciata AL con reddito netto denunciato pari a 1.562,23 euro.
Ancora per lo stesso anno ha depositato certificazione unica rilasciata da Manpower Spa da cui risulta un reddito da lavoro netto denunciato pari a 627.03 euro relativamente al periodo AL1.12.2024 al
31.12.2024.
Infine, sempre per il 2024 ha depositato certificazione unica rilasciata da Openjobmetis Spa da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 1721,38 euro per il periodo dal 20.3.2024 al 16.9.2024.
Dal Mod. 730 relativo all'anno d'imposta 2024 risulta un reddito complessivo netto annuo pari a
6878,00 euro.
La ricorrente ha poi depositato la certificazione unica relativa all'anno 2022 ad essa rilasciata ALRE . Il reddito da lavoro netto denunciato è pari a 3269,30 euro. Controparte_2
Cont Per lo stesso anno d'imposta ha depositato certificazione unica della con reddito da lavoro netto denunciato pari a 2020,49 euro. La data di inizio del rapporto risale al 26.3.2020 ed il rapporto pare essere proseguito anche contestualmente al rapporto alle dipendenze dell'RE CP_2
, tant'è che i due datori di lavoro hanno emesso per lo stesso anno d'imposta due
[...]
certificazioni uniche. La a depositato per l'anno d'imposta 2021 la certificazione unica ad essa rilasciata ALRE Pt_1
, con reddito da lavoro netto denunciato pari a 3021,98 euro e la certificazione Controparte_2
unica ad essa rilasciata dalla con reddito da lavoro netto denunciato pari a 1949,16 euro. CP_3
L'attrice ha poi rappresentato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_5
all'1.4.2023 al 31.8.2023 e ha dedotto di continuare a lavorare in modo precario e saltuario.
[...]
Dall'estratto conto previdenziale risulta non solo che la donna nel tempo ha maturato diverse esperienze lavorative, dimostrando buona capacità di inserimento, ma anche che da ultimo ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Associazione ASD Club Acquatico Pescara.
La ricorrente non ha depositato documentazione da cui possa risultare il reddito annuo percepito all'epoca del divorzio.
Tuttavia, l'estratto conto contributivo dimostra che i redditi denunciati sono sempre stati modesti sia prima che dopo il divorzio. D'altra parte, la stessa ricorrente ha ammesso di aver sempre svolto attività saltuarie e precarie.
Il resistente ha prodotto busta paga della el mese di aprile 2020, con reddito netto di 165,00 Pt_1
euro, e busta paga della el mese di giugno 2020, con reddito netto di 158,00 euro. Pt_1
Anche tali risultanze corroborano la conclusione per cui la ricorrente sia prima che dopo il divorzio ha continuato a svolgere i medesimi lavori occasionali e precari, con i medesimi redditi estremamente modesti.
Non è ravvisabile, dunque, alcuna sopravvenienza rispetto alla situazione economica della Pt_1
Né può darsi rilievo alle asserite (ed indimostrate) promesse che all'epoca del divorzio la vrebbe Pt_1
ricevuto rispetto alla sua assunzione a tempo indeterminato.
Infatti, promesse ed aspettative non sono fatti che possano rilevare.
Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorso proposto dalla debba essere respinto, avendo a Pt_1
fondamento non già fatti nuovi sopravvenuti, bensì una diversa valutazione dell'accordo divorzile originariamente raggiunto.
Quanto alla domanda del resistente di esonero dal contributo di mantenimento del figlio , Per_1
oggi ventiquattrenne, la stessa non merita accoglimento.
è maggiorenne ed il resistente non ha contestato che sia anche economicamente Per_1
autosufficiente, ma ha piuttosto adombrato – in termini assolutamente generici - che la sua non autosufficienza sia colpevole. Circostanza che non ha trovato alcun riscontro in atti e che anzi sembra contraddetta alla stregua della documentazione medica prodotta da cui risulta che Per_1
presenta disturbi dell'apprendimento che ne possono senz'altro rendere più difficoltoso l'inserimento lavorativo.
D'altra parte, per orientamento giurisprudenziale consolidato devono partecipare al mantenimento dei figli entrambi i genitori, sia pure in proporzione alla rispettiva capacità economica, tant'è che neppure il genitore disoccupato può essere esonerato dal contributo, potendo – fatti salvi i casi di accertata oggettiva impossibilità assoluta di prestare attività lavorativa – svolgere lavoretti anche soltanto occasionali e saltuari che possano procacciargli risorse da destinare ai bisogni primari della prole.
La domanda di rideterminazione al ribasso dell'assegno di mantenimento del figlio Persona_2
non compare espressamente fra le conclusioni rassegnate dal convenuto, ma deve ritenersi senz'altro proposta leggendo le conclusioni alla luce della precedente narrativa in fatto ed in diritto.
Anche tale domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento, essendo stato accertato che il CP_1
ha ottenuto una promozione in data 1.1.2021 con uno scatto stipendiale di circa 120,00 euro mensili.
Si precisa che le retribuzioni indicate in busta paga sono al netto del contributo di 900,00 euro dovuto a titolo di “assegno alim. figli” che viene prelevato alla fonte.
Si precisa altresì che il pignoramento presso terzi da ultimo notificato al non ha inciso sulla CP_1
retribuzione percepita, avendo il terzo comunicato la sua incapienza.
Le dichiarazioni dei redditi del dal 2016 al 2022 evidenziano un progressivo incremento del CP_1
reddito che dai circa 38.000,00 euro lordi del 2017 è passato ai circa 47.000,00 euro lordi del 2022.
Pertanto, anche la domanda di riduzione del contributo in favore del figlio va respinta. Per_1
Alla stregua della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• respinge il ricorso;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
• conferma, per l'effetto, le condizioni vigenti;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente Dott. Riccardo Massera