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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Palermo, Via Dante n. 58/A Palermo, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Grazia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
Palermo, Via Empedocle Restivo n. 4 Palermo, presso lo studio dell'Avv. Prestigiacomo
Serafina, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Infatti i coniugi vivranno separati e, pertanto, ciascuno di essi sarà
libero di fissare il proprio domicilio dovunque vorrà, con l'obbligo di darsi comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., di ogni variazione nei successivi cinque giorni;
ciò al solo fine dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minore
PER IL FIGLIO MINORENNE Persona_1
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_2 Per_3
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita su richiesta dello stesso e
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile compatibilmente con le esigenze degli stessi, considerata anche la loro età. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno.
4. il sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Parte_2
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e Per_3 Per_2
pari nel complesso ad € 300,00 ossia € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà
[...]
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. - Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento,
essendo economicamente autosufficienti. Con la sottoscrizione dell'accordo, i coniugi dichiarano infatti di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale, con ciò ritenendo transatte, compensate e definite pacificamente le reciproche pretese debitorie e creditorie. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Palermo Parte_1
(PA), in data 09/05/1978, e , nata\o a Palermo (PA), in data 02/12/1978; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 22/05/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 02/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Petralia Sottana al n.7, parte II, serie A, anno
2005);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2555 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Palermo, Via Dante n. 58/A Palermo, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Grazia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
Palermo, Via Empedocle Restivo n. 4 Palermo, presso lo studio dell'Avv. Prestigiacomo
Serafina, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Infatti i coniugi vivranno separati e, pertanto, ciascuno di essi sarà
libero di fissare il proprio domicilio dovunque vorrà, con l'obbligo di darsi comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., di ogni variazione nei successivi cinque giorni;
ciò al solo fine dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minore
PER IL FIGLIO MINORENNE Persona_1
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_2 Per_3
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita su richiesta dello stesso e
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile compatibilmente con le esigenze degli stessi, considerata anche la loro età. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno.
4. il sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Parte_2
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e Per_3 Per_2
pari nel complesso ad € 300,00 ossia € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà
[...]
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. - Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento,
essendo economicamente autosufficienti. Con la sottoscrizione dell'accordo, i coniugi dichiarano infatti di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale, con ciò ritenendo transatte, compensate e definite pacificamente le reciproche pretese debitorie e creditorie. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Palermo Parte_1
(PA), in data 09/05/1978, e , nata\o a Palermo (PA), in data 02/12/1978; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 22/05/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 02/07/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Petralia Sottana al n.7, parte II, serie A, anno
2005);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile