Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18811/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. TRIPODI GIANFRANCO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Lonato del Garda, via M. Cerutti, n. 11
e
(c.f. ), con l'avv. TRIPODI GIANFRANCO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Lonato del Garda, via M. Cerutti, n. 11
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 31.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• la figlia minorenne , affidata ad entrambi i genitori, continuerà ad abitare stabilmente con la Per_1
madre, presso l'attuale abitazione di residenza e proprietà della stessa in Lonato del Garda (BS) Via
Campagna di Sotto n. 30/0;
• il Sig. , che già risiede in luogo diverso, provvederà a versare mensilmente, quale assegno di CP_1
contributo al mantenimento a favore della figlia , la somma di Euro 375,00= Per_1 pagina 1 di 3
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT per Pt_1
il costo della vita;
• il Sig. si farà carico altresì del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia , ovvero CP_1 Per_1
quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle specialistiche necessarie, quelle scolastiche (relative a tasse, rette, gite, ripetizioni, materiale scolastico e libri di testo), nonché di quelle sportive e ricreative e, in generale, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Brescia, allorché saranno debitamente documentate dalla Sig.ra Pt_1
• i coniugi, entrambi titolari di rapporto di lavoro ed autosufficienti economicamente, reciprocamente rinunciano ad eventuale assegno di mantenimento;
• i coniugi convengono che il padre potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, previo adeguato preavviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia che, per altro, potrà tenere con sé dal venerdì sera alla domenica sera, almeno un fine settimana alternato. Parimenti,
i coniugi faranno in modo di garantire che le festività più importanti siano trascorse alternativamente con la figlia;
• i coniugi rilasciano il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio, nonché, occorrendo, a quelli della figlia;
Persona_2
• salvo quanto previsto dal presente accordo, gli istanti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto economico;
• i coniugi chiedono l'omologazione, nonché che venga ordinato al Comune di Lonato del Garda (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni qui concordate, in attesa del provvedimento dell'Ecc.mo Tribunale adito, comunque decorreranno tra gli stessi fin dalla sottoscrizione del presente ricorso.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 7.10.2024, , premesso di Parte_3
avere contratto matrimonio civile a Lonato del Garda (BS) in data 15.6.2017, dalla cui unione era nata la figlia l'1.9.2019, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lonato del Garda (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte
I^, n. 10;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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