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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/10/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ON AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1966 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
RO AU e NA NO, ed elettivamente domiciliato in
ND LE
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MAZZARELLA CP_1 P.IVA_1
EP , elettivamente domiciliato in VIA VIA PISACANE 1, AVERSA
-resistente-
OGGETTO: pensione di invalidità.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 22/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio , chiedendo il ripristino della pensione di invalidità in CP_1
suo godimento dal 01.11.2003, sospesa a decorrere con provvedimento del 07.01.2021 per superamento del limite reddituale previsto dall'art. 22.4 del Regolamento Generale
Previdenza.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito irrevocabilità del diritto alla pensione, acquisito ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 6/1981, divenuta definitiva dopo tre riconoscimenti consecutivi, sostenendo come tale norma sia gerarchicamente superiore all'art. 22.4 del Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, che, di conseguenza, deve essere disapplicato.
1 costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso giudiziale per omesso hìgravame amministrativo. nonché il rigetto del medesimo nel merito, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'esame dell'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da può essere CP_1
omesso, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Ai fini del decidere va richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata dei regolamenti delle Casse professionali.
Invero la Corte di Cassazione (Cass. , ord. 26360/2023), ha avuto modo di affermare che
“.. l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1994 riconosce alle Casse privatizzate
«autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta».
Quanto alla gestione economico-finanziaria, «deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale» (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).
5.2.– Le Casse adottano lo statuto e il regolamento (comma 4).
Quanto ai regolamenti, in particolare, questa Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare (da ultimo, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541, con riferimento al regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno, adottato dalla
; nello stesso senso, Cass., sez. Controparte_2
lav., 4 marzo 2016, n. 4296, sul regolamento dell'ENASARCO, e Cass., sez. lav.,
26 settembre 2012, n. 16381, sul regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro).
5.3.– Statuto e regolamento devono essere approvati, anche per quel che concerne le loro modificazioni, dal previdenza sociale, di Controparte_3
2 concerto con il «Ministero del tesoro» e con «gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati» (art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).
L'approvazione ministeriale non incide sulla formazione della volontà della
ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto CP_2
negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l'esistenza e la validità.
L'approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull'efficacia dell'atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente
(art. 1360 cod. civ.), sin dall'emanazione dell'atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso.
6.– Quanto alla prestazione richiesta dal professionista, si devono svolgere le seguenti precisazioni, al fine d'intendere le doglianze del ricorso.
Con orientamento consolidato, che la parte ricorrente non induce a rimeditare, questa Corte afferma che «la maturazione del diritto a pensione avviene […] al momento in cui non solo siano maturati (ovvero abbiano trovato attuazione) i presupposti giuridici e contributivi, ma sia stata anche presentata la domanda di pensionamento dell'avente diritto, costituente il presupposto base perché le favorevoli condizioni giuridiche e contributive assumano la veste di diritto alla prestazione» (cfr., richiamate anche dalla parte controricorrente a pagina 7 della memoria illustrativa, Cass., sez. lav., 30 gennaio
2019, n. 2674, punto 9 dei “Motivi della decisione”, e 22 aprile 2016, n. 8179, punto 9 dei “Motivi della decisione”).
A tali conclusioni questa Corte è giunta sulla base della legge 30 dicembre 1991,
n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali).
3 L'art. 1, comma 3, della legge citata, con previsione di carattere generale, dispone che tutte le pensioni, anche quelle di vecchiaia, siano corrisposte «su domanda degli aventi diritto».
L'art. 1, comma 6, stabilisce che il diritto ai trattamenti di pensione maturi al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Tra tali condizioni la legge annovera la presentazione della domanda, imprescindibile anche per le pensioni di vecchiaia, che pure decorrono, al pari delle pensioni ai superstiti, «dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto» (art. 1, comma 4, della legge n. 414 del 1991).
La maturazione del diritto incide in linea generale sulla disciplina applicabile.
7.– Alla luce del quadro normativo appena delineato, occorre vagliare la fondatezza del primo motivo.
7.1.– Il ricorrente assume che, il 2 settembre 2013, data in cui ha maturato tutti i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia, fosse ancora in vigore il
Regolamento del 2004, non ancora abrogato dal Regolamento approvato con decreto interministeriale del 17 dicembre 2013.
Da quest'angolo visuale, non si potrebbe tenere alcun conto dell'efficacia retroattiva del nuovo Regolamento, in quanto fissata in spregio al legittimo affidamento dei pensionati.
7.2.– Tali assunti non possono essere condivisi.
Gli argomenti illustrati traspongono sic et simpliciter al regolamento, che integra atto negoziale, i principi enunciati essenzialmente in tema di atti normativi e pretermettono la specificità del procedimento di approvazione del Regolamento della e il ruolo della domanda di prestazione, considerandola tamquam non CP_2
esset.
A tali rilievi si affiancano le seguenti considerazioni.
4 7.3.– Si deve osservare, in linea preliminare, che non è di per sé interdetta una modificazione peggiorativa con riferimento ai rapporti di durata, contraddistinti dall'esigenza di contemperare la tutela dei diritti dei singoli con la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili.
7.4.– Alla stregua delle peculiarità della vicenda, non si ravvisa quella lesione dell'affidamento che rappresenta il caposaldo delle censure proposte con il primo motivo.
Si deve ribadire che è la domanda a concretizzare i presupposti giuridici e contributivi e a dare consistenza al diritto alla prestazione.
Allorché la domanda è stata presentata, il 12 settembre 2013, era già stato adottato il Regolamento che stabiliva requisiti più rigorosi per l'accesso alla prestazione.
Tale Regolamento, invero, reca la data del 9 settembre 2013, come anche la parte ricorrente non manca di riconoscere (pagina 4 del ricorso per cassazione).
La circostanza che, al momento della presentazione della domanda, già fosse stata adottata la modificazione in peius dei requisiti non è senza significato nella valutazione che il motivo di ricorso sollecita in ordine al pregiudizio arrecato al legittimo affidamento.
Né si può reputare decisiva la circostanza che, al tempo della presentazione della domanda, il procedimento di modificazione fosse ancora in itinere, sol perché mancava l'approvazione ministeriale.
Non coglie nel segno la prospettazione, che tende a considerare efficaci le innovazioni ex nunc, solo a partire dall'approvazione contenuta nel decreto interministeriale.
Tale decreto, per le ragioni già illustrate (punto 5.3.), non appartiene al processo di formazione della volontà della ma vale soltanto a suggellare ex tunc, in via CP_2
5 definitiva, l'operatività delle decisioni adottate dall'ente, deputato, per legge e nel rispetto della legge, a provvedere in tale ambito.
7.5.– Un ulteriore elemento, a tale riguardo, merita di essere ponderato.
Al procedimento di modificazione del Regolamento la ha dato impulso in CP_2
epoca di gran lunga anteriore alla presentazione della domanda. Tale procedimento si era già estrinsecato nelle delibere del novembre 2012 e del febbraio 2013, prima di culminare nella delibera conclusiva del 9 settembre 2013.
Anche a voler mutuare i parametri che il giudice delle leggi adopera nel sindacato di costituzionalità delle modificazioni sfavorevoli della normativa attinente ai rapporti di durata, si deve osservare che il mutamento di disciplina è tutt'altro che repentino e inopinato.
Non sussistono, dunque, quei caratteri d'imprevedibilità, idonei a sostanziare il vulnus al principio di affidamento e a denotare il contrasto con l'art. 3 Cost. (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2017, punto 8.3. del Considerato in diritto).
Non solo pendeva da tempo una procedura di modificazione del Regolamento, ma tale procedura era già giunta al suo epilogo dopo una serrata interlocuzione con l'autorità ministeriale.
In un contesto siffatto, non si può dunque predicare un legittimo affidamento nell'immutabilità delle regole, peraltro inerenti a un rapporto di durata, per sua natura tutt'altro che impermeabile alle modificazioni e alle evoluzioni.
7.6.– L'applicazione della nuova disciplina promana di per sé dalla necessità di conformarsi alle regole vigenti al tempo della domanda, individuate in relazione alla tendenziale retroattività dell'approvazione ministeriale al momento di adozione della delibera di modificazione del Regolamento o al momento indicato nella delibera stessa.
6 Tali conclusioni sono poi confermate a fortiori dalla più rigorosa disciplina apprestata dal Regolamento con il richiamato art. 45.
7.6.1.– A tale riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che la previsione in esame, nel proiettare l'efficacia retroattiva in un arco temporale più ampio (fino al gennaio
2013), si prefigge di attuare le più restrittive disposizioni della legge statale, dettate da ultimo dal d.l. n. 201 del 2011. L'attuazione s'impone proprio perché, come si sostiene nel ricorso, l'autonomia delle Casse non è legibus soluta.
Tale dato è stato posto in risalto dalla Corte territoriale (pagine 5 e 6 della sentenza d'appello), con affermazione non censurata nel ricorso.
7.6.2.– Né si può trascurare che i investiti dell'approvazione della CP_4
delibera e del compito di valutarne la conformità alla legge e agli obiettivi inderogabili di equilibrio finanziario, hanno approvato anche la retroattività fino al gennaio 2013, alla luce delle indicazioni desumibili dalla stessa legislazione statale, senza riscontrare antinomie di sorta.
7.6.3.– Quanto all'individuazione del gennaio 2013, non interviene ex abrupto e in maniera subitanea e imprevedibile, ma si riconnette alla circostanza che, a quella data, già fosse stata avviata la ridefinizione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, in un procedimento scandito dalla delibera del novembre 2012 e dalle successive modificazioni del febbraio 2013 e poi coronato dalla delibera del
9 settembre 2013, con l'obiettivo di dare attuazione alle cogenti disposizioni statali già da tempo operative.
Anche da questo punto di vista, non si ravvisano i profili di antitesi con la legge, specificamente denunciati con il ricorso.
7.7.– Alla luce dei rilievi svolti, non può essere accolta la pretesa di perpetuare
l'applicazione della disciplina previgente, sul presupposto della lesione dell'affidamento.”
7 In precedenza, la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che,
“In materia di previdenza forense, è legittimo l'art. 49 del regolamento generale della nazionale forense del 28 settembre 1995 (nel testo modificato con CP_2
delibera n. 133 del 2003), nella parte in cui prevede, in deroga all'art. 16 della l. n.
576 del 1980, la rivalutazione della pensione di vecchiaia solo a decorrere dal secondo anno dal pensionamento, poiché tale previsione rientra nel concetto di
“determinazione del trattamento pensionistico” di cui all'art. 3, comma 12, della l.
n. 335 del 1995 e quindi nei limiti della delegificazione operata da tale ultima disposizione in favore dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. (Cass. , 3461/2018).”.
Ed ancora, in tema di criteri per erogare della prestazione, è stato anche affermato che “In materia di pensione di vecchiaia dei geometri, l'art. 25 del Regolamento della relativa Cassa, adottato in forza dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che prevede una rivalutazione della pensione in misura ridotta per l'ipotesi di cumulo con altre pensioni di importo superiore al minimo, costituisce disciplina speciale che trae fondamento dall'autonomia normativa di cui il predetto ente gode. Ne consegue che, il peculiare effetto perequativo che ne deriva, anche nel caso di godimento di altri trattamenti pensionistici che superino, seppur di poco, la soglia del trattamento minimo , CP_5
non si traduce in una violazione del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 38 Cost., essendo riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore per ciò che attiene al "quantum" e al "quomodo" della tutela. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3044del 16/02/2015 )
Calando tali principi alla fattispecie, valevoli per tutte le case professionali, il regolamento generale di previdenza di del 2012, approvato nel 2014, reca la CP_1
seguente previsione all'art 22.4 “La pensione di invalidità è sospesa qualora sussistano contestualmente le seguenti due condizioni:
a) il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata;
b) l'importo di pensione sommato al reddito professionale dichiarato per lo stesso anno sia superiore a trevolte il valore della Tabella O.”
8 Nel caso in esame, non sono contestati i fatti che hanno determinato la sospensione della erogazione, ma la contestazione ha riguardato soltanto la c.d. prevalenza delle legge per definitivo acquisizione del diritto senza limiti di reddito.
Tale interpretazione deve escludersi alla luce dei principi enunciati dalla Suprema
Corte, che ha confermato la possibilità dei regolamenti delle Casse professionali di modificare i criteri di erogazione delle prestazioni anche in peius, dovendosi escludere una lesione dell'affidamento del pensionato sulla base della normativa previgente, e comunque per insussistenza di un diritto quesito del pensionato al momento della emanazione del regolamento, che incide sui requisiti c.d. extrasanitari prevedendo la mera sospensione per superamento dei limiti reddituali, elemento quest'ultimo connaturato al tipo di prestazione.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 18/10/2025
Il Giudice del lavoro
ON AR
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ON AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1966 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
RO AU e NA NO, ed elettivamente domiciliato in
ND LE
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MAZZARELLA CP_1 P.IVA_1
EP , elettivamente domiciliato in VIA VIA PISACANE 1, AVERSA
-resistente-
OGGETTO: pensione di invalidità.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 22/11/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio , chiedendo il ripristino della pensione di invalidità in CP_1
suo godimento dal 01.11.2003, sospesa a decorrere con provvedimento del 07.01.2021 per superamento del limite reddituale previsto dall'art. 22.4 del Regolamento Generale
Previdenza.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito irrevocabilità del diritto alla pensione, acquisito ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 6/1981, divenuta definitiva dopo tre riconoscimenti consecutivi, sostenendo come tale norma sia gerarchicamente superiore all'art. 22.4 del Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, che, di conseguenza, deve essere disapplicato.
1 costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso giudiziale per omesso hìgravame amministrativo. nonché il rigetto del medesimo nel merito, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'esame dell'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da può essere CP_1
omesso, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Ai fini del decidere va richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata dei regolamenti delle Casse professionali.
Invero la Corte di Cassazione (Cass. , ord. 26360/2023), ha avuto modo di affermare che
“.. l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1994 riconosce alle Casse privatizzate
«autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta».
Quanto alla gestione economico-finanziaria, «deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale» (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).
5.2.– Le Casse adottano lo statuto e il regolamento (comma 4).
Quanto ai regolamenti, in particolare, questa Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare (da ultimo, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541, con riferimento al regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno, adottato dalla
; nello stesso senso, Cass., sez. Controparte_2
lav., 4 marzo 2016, n. 4296, sul regolamento dell'ENASARCO, e Cass., sez. lav.,
26 settembre 2012, n. 16381, sul regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro).
5.3.– Statuto e regolamento devono essere approvati, anche per quel che concerne le loro modificazioni, dal previdenza sociale, di Controparte_3
2 concerto con il «Ministero del tesoro» e con «gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati» (art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994).
L'approvazione ministeriale non incide sulla formazione della volontà della
ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto CP_2
negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l'esistenza e la validità.
L'approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull'efficacia dell'atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente
(art. 1360 cod. civ.), sin dall'emanazione dell'atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso.
6.– Quanto alla prestazione richiesta dal professionista, si devono svolgere le seguenti precisazioni, al fine d'intendere le doglianze del ricorso.
Con orientamento consolidato, che la parte ricorrente non induce a rimeditare, questa Corte afferma che «la maturazione del diritto a pensione avviene […] al momento in cui non solo siano maturati (ovvero abbiano trovato attuazione) i presupposti giuridici e contributivi, ma sia stata anche presentata la domanda di pensionamento dell'avente diritto, costituente il presupposto base perché le favorevoli condizioni giuridiche e contributive assumano la veste di diritto alla prestazione» (cfr., richiamate anche dalla parte controricorrente a pagina 7 della memoria illustrativa, Cass., sez. lav., 30 gennaio
2019, n. 2674, punto 9 dei “Motivi della decisione”, e 22 aprile 2016, n. 8179, punto 9 dei “Motivi della decisione”).
A tali conclusioni questa Corte è giunta sulla base della legge 30 dicembre 1991,
n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali).
3 L'art. 1, comma 3, della legge citata, con previsione di carattere generale, dispone che tutte le pensioni, anche quelle di vecchiaia, siano corrisposte «su domanda degli aventi diritto».
L'art. 1, comma 6, stabilisce che il diritto ai trattamenti di pensione maturi al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Tra tali condizioni la legge annovera la presentazione della domanda, imprescindibile anche per le pensioni di vecchiaia, che pure decorrono, al pari delle pensioni ai superstiti, «dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto» (art. 1, comma 4, della legge n. 414 del 1991).
La maturazione del diritto incide in linea generale sulla disciplina applicabile.
7.– Alla luce del quadro normativo appena delineato, occorre vagliare la fondatezza del primo motivo.
7.1.– Il ricorrente assume che, il 2 settembre 2013, data in cui ha maturato tutti i requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia, fosse ancora in vigore il
Regolamento del 2004, non ancora abrogato dal Regolamento approvato con decreto interministeriale del 17 dicembre 2013.
Da quest'angolo visuale, non si potrebbe tenere alcun conto dell'efficacia retroattiva del nuovo Regolamento, in quanto fissata in spregio al legittimo affidamento dei pensionati.
7.2.– Tali assunti non possono essere condivisi.
Gli argomenti illustrati traspongono sic et simpliciter al regolamento, che integra atto negoziale, i principi enunciati essenzialmente in tema di atti normativi e pretermettono la specificità del procedimento di approvazione del Regolamento della e il ruolo della domanda di prestazione, considerandola tamquam non CP_2
esset.
A tali rilievi si affiancano le seguenti considerazioni.
4 7.3.– Si deve osservare, in linea preliminare, che non è di per sé interdetta una modificazione peggiorativa con riferimento ai rapporti di durata, contraddistinti dall'esigenza di contemperare la tutela dei diritti dei singoli con la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili.
7.4.– Alla stregua delle peculiarità della vicenda, non si ravvisa quella lesione dell'affidamento che rappresenta il caposaldo delle censure proposte con il primo motivo.
Si deve ribadire che è la domanda a concretizzare i presupposti giuridici e contributivi e a dare consistenza al diritto alla prestazione.
Allorché la domanda è stata presentata, il 12 settembre 2013, era già stato adottato il Regolamento che stabiliva requisiti più rigorosi per l'accesso alla prestazione.
Tale Regolamento, invero, reca la data del 9 settembre 2013, come anche la parte ricorrente non manca di riconoscere (pagina 4 del ricorso per cassazione).
La circostanza che, al momento della presentazione della domanda, già fosse stata adottata la modificazione in peius dei requisiti non è senza significato nella valutazione che il motivo di ricorso sollecita in ordine al pregiudizio arrecato al legittimo affidamento.
Né si può reputare decisiva la circostanza che, al tempo della presentazione della domanda, il procedimento di modificazione fosse ancora in itinere, sol perché mancava l'approvazione ministeriale.
Non coglie nel segno la prospettazione, che tende a considerare efficaci le innovazioni ex nunc, solo a partire dall'approvazione contenuta nel decreto interministeriale.
Tale decreto, per le ragioni già illustrate (punto 5.3.), non appartiene al processo di formazione della volontà della ma vale soltanto a suggellare ex tunc, in via CP_2
5 definitiva, l'operatività delle decisioni adottate dall'ente, deputato, per legge e nel rispetto della legge, a provvedere in tale ambito.
7.5.– Un ulteriore elemento, a tale riguardo, merita di essere ponderato.
Al procedimento di modificazione del Regolamento la ha dato impulso in CP_2
epoca di gran lunga anteriore alla presentazione della domanda. Tale procedimento si era già estrinsecato nelle delibere del novembre 2012 e del febbraio 2013, prima di culminare nella delibera conclusiva del 9 settembre 2013.
Anche a voler mutuare i parametri che il giudice delle leggi adopera nel sindacato di costituzionalità delle modificazioni sfavorevoli della normativa attinente ai rapporti di durata, si deve osservare che il mutamento di disciplina è tutt'altro che repentino e inopinato.
Non sussistono, dunque, quei caratteri d'imprevedibilità, idonei a sostanziare il vulnus al principio di affidamento e a denotare il contrasto con l'art. 3 Cost. (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2017, punto 8.3. del Considerato in diritto).
Non solo pendeva da tempo una procedura di modificazione del Regolamento, ma tale procedura era già giunta al suo epilogo dopo una serrata interlocuzione con l'autorità ministeriale.
In un contesto siffatto, non si può dunque predicare un legittimo affidamento nell'immutabilità delle regole, peraltro inerenti a un rapporto di durata, per sua natura tutt'altro che impermeabile alle modificazioni e alle evoluzioni.
7.6.– L'applicazione della nuova disciplina promana di per sé dalla necessità di conformarsi alle regole vigenti al tempo della domanda, individuate in relazione alla tendenziale retroattività dell'approvazione ministeriale al momento di adozione della delibera di modificazione del Regolamento o al momento indicato nella delibera stessa.
6 Tali conclusioni sono poi confermate a fortiori dalla più rigorosa disciplina apprestata dal Regolamento con il richiamato art. 45.
7.6.1.– A tale riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che la previsione in esame, nel proiettare l'efficacia retroattiva in un arco temporale più ampio (fino al gennaio
2013), si prefigge di attuare le più restrittive disposizioni della legge statale, dettate da ultimo dal d.l. n. 201 del 2011. L'attuazione s'impone proprio perché, come si sostiene nel ricorso, l'autonomia delle Casse non è legibus soluta.
Tale dato è stato posto in risalto dalla Corte territoriale (pagine 5 e 6 della sentenza d'appello), con affermazione non censurata nel ricorso.
7.6.2.– Né si può trascurare che i investiti dell'approvazione della CP_4
delibera e del compito di valutarne la conformità alla legge e agli obiettivi inderogabili di equilibrio finanziario, hanno approvato anche la retroattività fino al gennaio 2013, alla luce delle indicazioni desumibili dalla stessa legislazione statale, senza riscontrare antinomie di sorta.
7.6.3.– Quanto all'individuazione del gennaio 2013, non interviene ex abrupto e in maniera subitanea e imprevedibile, ma si riconnette alla circostanza che, a quella data, già fosse stata avviata la ridefinizione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, in un procedimento scandito dalla delibera del novembre 2012 e dalle successive modificazioni del febbraio 2013 e poi coronato dalla delibera del
9 settembre 2013, con l'obiettivo di dare attuazione alle cogenti disposizioni statali già da tempo operative.
Anche da questo punto di vista, non si ravvisano i profili di antitesi con la legge, specificamente denunciati con il ricorso.
7.7.– Alla luce dei rilievi svolti, non può essere accolta la pretesa di perpetuare
l'applicazione della disciplina previgente, sul presupposto della lesione dell'affidamento.”
7 In precedenza, la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che,
“In materia di previdenza forense, è legittimo l'art. 49 del regolamento generale della nazionale forense del 28 settembre 1995 (nel testo modificato con CP_2
delibera n. 133 del 2003), nella parte in cui prevede, in deroga all'art. 16 della l. n.
576 del 1980, la rivalutazione della pensione di vecchiaia solo a decorrere dal secondo anno dal pensionamento, poiché tale previsione rientra nel concetto di
“determinazione del trattamento pensionistico” di cui all'art. 3, comma 12, della l.
n. 335 del 1995 e quindi nei limiti della delegificazione operata da tale ultima disposizione in favore dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. (Cass. , 3461/2018).”.
Ed ancora, in tema di criteri per erogare della prestazione, è stato anche affermato che “In materia di pensione di vecchiaia dei geometri, l'art. 25 del Regolamento della relativa Cassa, adottato in forza dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che prevede una rivalutazione della pensione in misura ridotta per l'ipotesi di cumulo con altre pensioni di importo superiore al minimo, costituisce disciplina speciale che trae fondamento dall'autonomia normativa di cui il predetto ente gode. Ne consegue che, il peculiare effetto perequativo che ne deriva, anche nel caso di godimento di altri trattamenti pensionistici che superino, seppur di poco, la soglia del trattamento minimo , CP_5
non si traduce in una violazione del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 38 Cost., essendo riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore per ciò che attiene al "quantum" e al "quomodo" della tutela. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3044del 16/02/2015 )
Calando tali principi alla fattispecie, valevoli per tutte le case professionali, il regolamento generale di previdenza di del 2012, approvato nel 2014, reca la CP_1
seguente previsione all'art 22.4 “La pensione di invalidità è sospesa qualora sussistano contestualmente le seguenti due condizioni:
a) il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata;
b) l'importo di pensione sommato al reddito professionale dichiarato per lo stesso anno sia superiore a trevolte il valore della Tabella O.”
8 Nel caso in esame, non sono contestati i fatti che hanno determinato la sospensione della erogazione, ma la contestazione ha riguardato soltanto la c.d. prevalenza delle legge per definitivo acquisizione del diritto senza limiti di reddito.
Tale interpretazione deve escludersi alla luce dei principi enunciati dalla Suprema
Corte, che ha confermato la possibilità dei regolamenti delle Casse professionali di modificare i criteri di erogazione delle prestazioni anche in peius, dovendosi escludere una lesione dell'affidamento del pensionato sulla base della normativa previgente, e comunque per insussistenza di un diritto quesito del pensionato al momento della emanazione del regolamento, che incide sui requisiti c.d. extrasanitari prevedendo la mera sospensione per superamento dei limiti reddituali, elemento quest'ultimo connaturato al tipo di prestazione.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 18/10/2025
Il Giudice del lavoro
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