Articolo 4 della Legge 24 luglio 1951, n. 660
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 agosto 1951
Art. 4.
Per gli eventi di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta.
Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui al precedente comma, decorreranno, per le pensioni dirette, dalla data dell'evento dannoso e, per le pensioni indirette, dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.
Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalle date suddette senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.
Entrata in vigore il 25 agosto 1951