Art. 1.
Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta', il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 , e' ridotto di un periodo pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.
Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta', il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 , e' ridotto di un periodo pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.