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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia NO, all' udienza del 2.10.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 8734/2025
Tra
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.08.1964 ed ivi residente a[...], rappresentato e dall'Avv. Carmela DI
AR (C.F. ) presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._2
Napoli al Centro Direzionale Isola G1
RICORRENTE
E
. iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi, 387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.
[...]
nato a [...] il [...] C.F. rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Marco Sica C.F. C.F._4
C.F._5
RESISITENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 7 Con ricorso depositato in data 6/4/2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo di essere dipendente della società convenuta, inquadrato come capotreno.
Deduceva che per il periodo gennaio 2020 - ottobre 2024, durante la fruizione dei giorni di ferie, non ha mai percepito la retribuzione ordinaria paragonabile a quella corrisposta nelle giornate di lavoro effettivo non avendo percepito l'indennità di turno, l'indennità perequativa e l'indennità compensativa.
Concludeva chiedendo di:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della società resistente per violazione
e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, del D.Lgs. 66/2003, del CCNL
Autoferrotranvieri, Internavigatori e Autolinee in concessione del 23.07.1976 e ss.mm, dell'Accordo Regionale del 16.12.2011, nonché dell'Accordo del 25.07.2012 e del
28.05.1981. Accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ricorrente a percepire, per i periodi su indicati e precisati all'interno del prospetto allegato, le somme a titolo di indennità compensativa e perequativa e di turno, pari ad euro 1.438,50 o, miglior somma ritenutadi giustizia anche previa disponenda ctu tecnico contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo. 2.
Per l'effetto, condannare la società resistente a corrispondere al sig. la Parte_1 somma di euro 1.438,50 a titolo di indennità perequativa, compensativa e di turno o miglior somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la società resistente eccependo la prescrizione quinquennale dei diritti azionati in giudizio e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 2.10.2025, tenutasi ex art 127 ter-c.p.c., il Giudice la decideva con sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente in quanto il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo la pagina2 di 7 giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022, Cass. n. 11766 del
02/05/2024) ha fissato il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del D.lgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essendo il rapporto di lavoro del ricorrente ancora in corso e soggetto alla disciplina post L. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale non ha iniziato a decorrere.
Nel merito, il ricorso è fondato in adesione a quanto già espresso da questo tribunale, (tra le altre, Sentenza n. 6323/2023 pubbl. il 27/10/2023, Sentenza n. 5190/2025 pubbl. il
26/06/2025), anche da questo G.L. alla cui motivazione ci si riferisce ex art. 118 disp att.
c.p.c.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla suprema Corte di
Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Va, in particolare, condiviso quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. -
17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1 altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
pagina3 di 7 e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
WI e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme pagina4 di 7 al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, dunque, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute.
Le indennità perequativa e compensativa, come emerge dalla stessa prospettazione delle parti e dagli accordi collettivi richiamati, sono state istituite nell'ambito di un processo di armonizzazione dei trattamenti retributivi a seguito della fusione di diverse aziende di Contr trasporto nel gruppo . La loro finalità, come indicato nell'accordo del 25 luglio 2012, era quella di “individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizione economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento”. L'indennità perequativa è determinata in misura fissa per ciascuna figura professionale, mentre la compensativa è volta a coprire la differenza tra il valore della perequativa e il trattamento economico preesistente.
Entrambe, pertanto, non sono legate a prestazioni occasionali o a rimborsi spesa, ma sono concepite come emolumenti facenti parte della retribuzione fissa e continuativa, strettamente correlate allo status professionale e alle mansioni ordinariamente svolte.
Esse compensano in modo forfettario e stabile i disagi e le peculiarità intrinseche alla prestazione lavorativa del personale autoferrotranviario, ricomprendendo e novando precedenti emolumenti. Il fatto che la contrattazione ne preveda la corresponsione “per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa” non ne altera la natura retributiva ordinaria, ma definisce unicamente il criterio di maturazione del diritto, senza renderlo un compenso per attività meramente eventuale o accessoria.
pagina5 di 7 Quanto finora detto in merito alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie, vale anche quanto alla indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981.
Invero, per come condivisibilmente ritenuto da altro giudice di questa sezione ( v. sentenza g.l. dr. Ruoppolo n. 2353/2023 pubbl. il 05/04/2023, 12357/21 rg), “dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive istitutive della indennità in esame, deve ritenersi univocamente che la stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione svolta esclusivamente in turni avvicendati e flessibili – e non per chi non lavora con dette modalità - che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni specifiche il lavoratore ricorrente – macchinista -è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Detta indennità appare, pertanto, connessa all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e va a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse ed è, quindi, assimilabile a quelle
"integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - Accordo
Nazionale del 21.5.1981 - che escludono , o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse. Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i gironi di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità giornaliera turnisti”.
Vi è, quindi, il "nesso intrinseco" tra tali elementi della retribuzione e le mansioni espletate.
Dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Esse, difatti, a) sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e, in ogni caso, SONO CORRELATE AL
PECULIARE STATUS PROFESSIONALE E/O PERSONALE DELL'INTERESSATO.
pagina6 di 7 Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione che non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Tanto premesso, va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire per il periodo gennaio
2020 – ottobre 2024 la somma di euro 1.438,50 – come da conteggi correttamente formulati allegati al ricorso - a titolo di indennità compensativa, perequativa e di turno con conseguente condanna di parte resistente a corrispondere detta somma a favore del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando, così decide:
1. Accerta l'illegittimità della condotta della società resistente per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, del D.Lgs. 66/2003, del CCNL
Autoferrotranvieri, Internavigatori e Autolinee in concessione del 23.07.1976 e ss.mm, dell'Accordo Regionale del 16.12.2011, nonché dell'Accordo del 25.07.2012
e del 28.05.1981.
2. Accerta il diritto del lavoratore ricorrente a percepire, per il periodo gennaio 2020 - ottobre 2024, le somme a titolo di indennità compensativa, perequativa e di turno, pari ad euro 1.438,50;
3. Condanna la società resistente a corrispondere al sig. la somma Parte_1 di euro 1.438,50, per i titoli anzidetti, oltre accessori come per legge;
4. Condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
1200,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 2/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia NO
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