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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2051 - 2043 c.c.”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Accattatis Chalons D'Orange Carlo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli
alla via San Pasquale n. 62, elettivamente domicilia
ATTORE
E
in Napoli (C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Casciaro, giusta procura in atti,
presso lo studio del quale sito in Napoli alla via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5,
elettivamente domicilia,
CONVENUTO
NONCHÉ
(p. iva ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio sito in
Napoli al Viale Augusto n. 162, elettivamente domicilia
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 30.05.2017.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 9:30, a causa della presenza di un liquido sul pavimento tra il 6° e il 7° piano, del predetto condominio, non segnalato, cadeva rovinosamente per le scale condominiali. A seguito del sinistro, rientrava nel proprio appartamento ove rimaneva fino alle ore 20:50 del giorno stesso, allorquando decideva di recarsi all' Ospedale A. Cardarelli
di Napoli dove, dopo gli opportuni esami, gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo posteriore della caviglia sinistra, e veniva sottoposto ad intervento chirurgico con dimissioni in data 2.06.2017.
Tanto premesso, chiedeva, il ristoro di tutti i danni subiti, quantificati in € 16.785,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti di € 26.000,00, con vittoria di spese diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.
1.1.Si costituiva il , il quale, in via preliminare CP_1 Controparte_1
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della in subordine, eccepiva CP_2
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea e, in via del tutto gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di tenere indenne il CP_1
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, condannando il terzo chiamato in causa sia al risarcimento dei danni subiti dall'attore, sia al pagamento di spese e competenze, in favore dell'attore e del condominio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via preliminare, CP_2
eccepiva la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in garanzia per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa attorea per l'insussistenza del nesso di causalità ed il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227 c.c. Concludeva come in atti.
2. Espletata prova testimoniale e svolta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante; riassunto il ricorso dopo declaratoria di interruzione ex art.301 c.p.c. per l'avvenuta cancellazione dall'albo dell'avv.to Nicola Manco, difensore del convenuto e proseguito il giudizio, CP_1
subentrava questo giudice in data 15.07.2024. Fissata udienza per il giorno 04 aprile 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità.
Va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero,
l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V
comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, la domanda giudiziale va esaminata non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'attore specificamente dedotto le circostanze in cui si è
verificato il sinistro.
3.2. Venendo al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.3. Parte attrice invoca, nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Diversi sono i presupposti costitutivi delle disposizioni richiamate atteso che, nell'ipotesi di responsabilità delle cose in custodia, secondo l'art.2051 c.c. – come si dirà meglio nel prosieguo-
sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia,
laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità
aquiliana ex art. 2043 c.c., spetta all'attore dare la prova anche del profilo del comportamento del custode - che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.-
essendo necessario che il danneggiato provi l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante ( cfr. da ultimo Cass.n.8306/2024; Cass. n.16225/2023).
La domanda azionata, per come prospettata, va qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé
sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, del convenuto nel CP_1
qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c..
3.4.Ciò posto, occorre preliminarmente operare un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità da cose in custodia.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675
del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è ormai indubbio che la responsabilità
di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità
(da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod.
civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480,
cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale,
ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, rientrando, dunque, nella valutazione giudiziale,
il vaglio sia del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente, (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato), sia dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Il rilievo causale del comportamento del danneggiato potrà poi assumere una valenza meramente concorrente - tale che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa - o un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ( cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018,
Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv.
648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724;Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
3.5. Applicando gli enunciati principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che la condotta colposa della vittima escluda la responsabilità del custode assumendo il connotato del caso fortuito, con valenza causale esclusiva.
L'unico teste escusso, indotto da parte attrice, , ha dichiarato: “E' vero, preciso Testimone_1
che stavo scendendo le scale con mio suocero e mia suocera, in particolare mi trovavo alle loro
spalle di sette/dieci gradini. Ho visto che mio suocero cadeva al penultimo o ultimo gradino, non
ricordo in particolare quale fosse, e lamentava dolori al piede, ginocchio e gamba sinistra.
Ricordo che la sostanza oleosa che stava all'ultimo gradino del pianerottolo del settimo piano,
una macchia di piccole dimensioni non visibile;
Adr “Ribadisco che il mio suocero è caduto sul
lato sinistro. Ricordo che la visibilità all'interno della scala era ottimale. Adr “Preciso che non
era presente alcuna segnaletica di eventuali pericoli in loco. cap. 4) E' vero, preciso che siamo
tornati nell'appartamento di mio suocero, dove abbiamo prestato i primi soccorsi. Dopo ho
trasportato mio suocero a casa mia che è rimasto li fino al pomeriggio in quanto ho accompagnato
mia suocera ad una visita medica. Mio suocero si è recato in Ospedale nel pomeriggio. E' stato
accompagno da me”;Adr ”Preciso che nel condominio c'è un'ascensore”; Adr ”Preciso che mio
suocero dopo la caduta è stato da me aiutato a ritornare a casa”.
Ebbene, risulta dalle dichiarazioni testimoniali che parte attrice stava scendendo le scale del
Condominio in cui abita, quindi di un luogo a lui conosciuto, in pieno giorno e con ottima visibilità all'interno della scala;
per contro, alcuna prova è emersa circa la non visibilità della sostanza presente sulla scala, essendo la dichiarazione resa sul punto dal teste meramente apodittica e valutativa non avendo il predetto riferito alcuna circostanza dalla quale poter desumere la non visibilità. Dall'altra parte, come riferisce il teste, si trattava di una “macchia di piccole dimensioni”
e quindi evitabile, tale che se il sig. avesse improntato il suo comportamento alla Pt_1
normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgere la macchia ed evitarla.
Pertanto, la caduta e le lesioni riportate, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa e,
dunque, imputabili a responsabilità del custode ai sensi dell'art.2051 cod. civ, ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato, con esclusione di ulteriori fattori causali.
In definitiva, la domanda proposta nei confronti del va, dunque, rigettata, con CP_1
conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria avanzata dal convenuto condominio nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite ( cfr. Cass.n.
18710/2022 secondo cui: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute
dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste
siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata
o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
Quanto alle spese della c.t.u., stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte del dott. CP_3
il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto, con
[...]
ordinanza del 14.02.2023 e posto, in via definitiva a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.28885/2018 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in 2.738,00 euro per compensi, Controparte_4
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Carmine Casciaro;
c) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 CP_2
giudizio che si liquidano in euro 2.738,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge;
d) pone le spese di c.t.u.,in acconto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2051 - 2043 c.c.”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Accattatis Chalons D'Orange Carlo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli
alla via San Pasquale n. 62, elettivamente domicilia
ATTORE
E
in Napoli (C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Casciaro, giusta procura in atti,
presso lo studio del quale sito in Napoli alla via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5,
elettivamente domicilia,
CONVENUTO
NONCHÉ
(p. iva ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio sito in
Napoli al Viale Augusto n. 162, elettivamente domicilia
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 30.05.2017.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 9:30, a causa della presenza di un liquido sul pavimento tra il 6° e il 7° piano, del predetto condominio, non segnalato, cadeva rovinosamente per le scale condominiali. A seguito del sinistro, rientrava nel proprio appartamento ove rimaneva fino alle ore 20:50 del giorno stesso, allorquando decideva di recarsi all' Ospedale A. Cardarelli
di Napoli dove, dopo gli opportuni esami, gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo posteriore della caviglia sinistra, e veniva sottoposto ad intervento chirurgico con dimissioni in data 2.06.2017.
Tanto premesso, chiedeva, il ristoro di tutti i danni subiti, quantificati in € 16.785,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti di € 26.000,00, con vittoria di spese diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario.
1.1.Si costituiva il , il quale, in via preliminare CP_1 Controparte_1
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della in subordine, eccepiva CP_2
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea e, in via del tutto gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di tenere indenne il CP_1
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, condannando il terzo chiamato in causa sia al risarcimento dei danni subiti dall'attore, sia al pagamento di spese e competenze, in favore dell'attore e del condominio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale, in via preliminare, CP_2
eccepiva la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in garanzia per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa attorea per l'insussistenza del nesso di causalità ed il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227 c.c. Concludeva come in atti.
2. Espletata prova testimoniale e svolta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante; riassunto il ricorso dopo declaratoria di interruzione ex art.301 c.p.c. per l'avvenuta cancellazione dall'albo dell'avv.to Nicola Manco, difensore del convenuto e proseguito il giudizio, CP_1
subentrava questo giudice in data 15.07.2024. Fissata udienza per il giorno 04 aprile 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità.
Va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero,
l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V
comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, la domanda giudiziale va esaminata non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'attore specificamente dedotto le circostanze in cui si è
verificato il sinistro.
3.2. Venendo al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.3. Parte attrice invoca, nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Diversi sono i presupposti costitutivi delle disposizioni richiamate atteso che, nell'ipotesi di responsabilità delle cose in custodia, secondo l'art.2051 c.c. – come si dirà meglio nel prosieguo-
sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia,
laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità
aquiliana ex art. 2043 c.c., spetta all'attore dare la prova anche del profilo del comportamento del custode - che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.-
essendo necessario che il danneggiato provi l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante ( cfr. da ultimo Cass.n.8306/2024; Cass. n.16225/2023).
La domanda azionata, per come prospettata, va qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé
sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, del convenuto nel CP_1
qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c..
3.4.Ciò posto, occorre preliminarmente operare un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità da cose in custodia.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675
del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è ormai indubbio che la responsabilità
di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità
(da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod.
civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480,
cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale,
ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, rientrando, dunque, nella valutazione giudiziale,
il vaglio sia del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente, (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato), sia dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Il rilievo causale del comportamento del danneggiato potrà poi assumere una valenza meramente concorrente - tale che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa - o un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ( cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018,
Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv.
648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724;Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
3.5. Applicando gli enunciati principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che la condotta colposa della vittima escluda la responsabilità del custode assumendo il connotato del caso fortuito, con valenza causale esclusiva.
L'unico teste escusso, indotto da parte attrice, , ha dichiarato: “E' vero, preciso Testimone_1
che stavo scendendo le scale con mio suocero e mia suocera, in particolare mi trovavo alle loro
spalle di sette/dieci gradini. Ho visto che mio suocero cadeva al penultimo o ultimo gradino, non
ricordo in particolare quale fosse, e lamentava dolori al piede, ginocchio e gamba sinistra.
Ricordo che la sostanza oleosa che stava all'ultimo gradino del pianerottolo del settimo piano,
una macchia di piccole dimensioni non visibile;
Adr “Ribadisco che il mio suocero è caduto sul
lato sinistro. Ricordo che la visibilità all'interno della scala era ottimale. Adr “Preciso che non
era presente alcuna segnaletica di eventuali pericoli in loco. cap. 4) E' vero, preciso che siamo
tornati nell'appartamento di mio suocero, dove abbiamo prestato i primi soccorsi. Dopo ho
trasportato mio suocero a casa mia che è rimasto li fino al pomeriggio in quanto ho accompagnato
mia suocera ad una visita medica. Mio suocero si è recato in Ospedale nel pomeriggio. E' stato
accompagno da me”;Adr ”Preciso che nel condominio c'è un'ascensore”; Adr ”Preciso che mio
suocero dopo la caduta è stato da me aiutato a ritornare a casa”.
Ebbene, risulta dalle dichiarazioni testimoniali che parte attrice stava scendendo le scale del
Condominio in cui abita, quindi di un luogo a lui conosciuto, in pieno giorno e con ottima visibilità all'interno della scala;
per contro, alcuna prova è emersa circa la non visibilità della sostanza presente sulla scala, essendo la dichiarazione resa sul punto dal teste meramente apodittica e valutativa non avendo il predetto riferito alcuna circostanza dalla quale poter desumere la non visibilità. Dall'altra parte, come riferisce il teste, si trattava di una “macchia di piccole dimensioni”
e quindi evitabile, tale che se il sig. avesse improntato il suo comportamento alla Pt_1
normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgere la macchia ed evitarla.
Pertanto, la caduta e le lesioni riportate, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa e,
dunque, imputabili a responsabilità del custode ai sensi dell'art.2051 cod. civ, ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato, con esclusione di ulteriori fattori causali.
In definitiva, la domanda proposta nei confronti del va, dunque, rigettata, con CP_1
conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria avanzata dal convenuto condominio nei riguardi della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite ( cfr. Cass.n.
18710/2022 secondo cui: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di
soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute
dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste
siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata
o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
Quanto alle spese della c.t.u., stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte del dott. CP_3
il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto, con
[...]
ordinanza del 14.02.2023 e posto, in via definitiva a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.28885/2018 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in 2.738,00 euro per compensi, Controparte_4
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Carmine Casciaro;
c) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 CP_2
giudizio che si liquidano in euro 2.738,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge;
d) pone le spese di c.t.u.,in acconto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone