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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11972/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GASCO Parte_1 C.F._1
BIANCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta: come da verbale d'udienza del 31/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino Parte_1 Controparte_1
il 30/07/1994. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.973, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13-01-1996, il 11-10-1997, il 28-09- Per_1 Per_2 Per_3
2005, , il 15-04-2007 ed il 05-05-2009. Per_4 Per_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di PALMI il 08/02/2019.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 27/02/2025 si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Parte_1
e alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, contestando per il resto le
[...]
domanda formulate da parte ricorrente.
All'udienza del 31/03/2025 venivano sentite le parti personalmente con i rispettivi difensori ed il
Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo tra le parti e il Giudice
delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre.
DISPONE visite libere dei minori con il padre.
DISPONE che il sig. corrisponda alla signora la somma di euro 450,00 Pt_1 CP_1
(150 euro ciascun figlio) entro il giorno 23 di ogni mese oltre rivalutazione Istat annuale, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti suddivideranno l'assegno unico al 50%.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11972/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GASCO Parte_1 C.F._1
BIANCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta: come da verbale d'udienza del 31/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino Parte_1 Controparte_1
il 30/07/1994. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.973, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13-01-1996, il 11-10-1997, il 28-09- Per_1 Per_2 Per_3
2005, , il 15-04-2007 ed il 05-05-2009. Per_4 Per_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di PALMI il 08/02/2019.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2,
lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 27/02/2025 si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Parte_1
e alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, contestando per il resto le
[...]
domanda formulate da parte ricorrente.
All'udienza del 31/03/2025 venivano sentite le parti personalmente con i rispettivi difensori ed il
Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da accordo tra le parti e il Giudice
delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre.
DISPONE visite libere dei minori con il padre.
DISPONE che il sig. corrisponda alla signora la somma di euro 450,00 Pt_1 CP_1
(150 euro ciascun figlio) entro il giorno 23 di ogni mese oltre rivalutazione Istat annuale, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti suddivideranno l'assegno unico al 50%.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.