Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/06/2025, n. 12218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12218 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9191 del 2024, proposto da
Ma.Ga. Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Davalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero del turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della d.d. del Ministero del Turismo del 26 giugno 2024, di non ammissione della domanda di partecipazione della società ricorrente FRT0000393 all’agevolazione di cui al d.l. n. 152/2021, comunicata il 27.6.2024, oltre ad ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi gli atti di istruttoria compiuti da INVITALIA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. ed, in particolare, la relazione del 12.6.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo, del Ministero dell'economia e delle finanze e di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa IA La LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, la Ma.ga. hotel S.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero del turismo, su proposta di Invitalia, ha disposto la non ammissione della domanda presentata dalla società per l’accesso alle agevolazioni a valere sul «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo».
In particolare, l’esclusione era stata disposta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021 e dell’avviso del 28 gennaio 2023, che prevedono come requisito alternativo per i soggetti richiedenti: 1) la gestione, in forza di un contratto regolarmente registrato, di un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; oppure 2) la proprietà degli immobili oggetto degli interventi presso cui è esercitata l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Nel caso di specie, dall’istruttoria è invece emerso che, alla data di presentazione della domanda, presso l’unità immobiliare interessata dal programma di investimento non risultava essere in esercizio alcuna attività ricettiva o servizio turistico, in quanto la struttura alberghiera era rimasta chiusa dal 2021 a seguito di un sinistro che aveva reso inagibile l’impianto idrico.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di gravame, con cui la ricorrente lamenta vizi di violazione di legge, difetto di motivazione e irragionevolezza, in quanto, secondo la società, la norma in esame non avrebbe inteso escludere i proprietari degli immobili in cui l’attività ricettiva risulta solo temporaneamente sospesa per cause estranee alla loro volontà. Ha inoltre contestato la disparità di trattamento rispetto ad altri interventi, che sono stati ammessi al beneficio nonostante si trattasse di attività momentaneamente inattive. A tal fine ha presentato un’istanza istruttoria, volta all’acquisizione del Programma di investimenti proposto dalla Acqua Re S.r.l. e della relativa documentazione procedimentale.
Resiste in giudizio Invitalia, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Ministero del turismo si è invece costituito con un atto di mera forma.
DIRITTO
La questione interpretativa che la presente controversia pone attiene alla definizione della nozione di “esercizio dell’attività ricettiva”, sottesa al requisito soggettivo previsto dall’art. 4, comma 2, dell’Avviso, secondo cui sono ammessi alle agevolazioni i soli proprietari degli immobili “ presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico ”.
Secondo la ricorrente il requisito in esame andrebbe inteso in senso formale, riferito cioè alla mera titolarità formale dell’immobile e all’esistenza di un’impresa alberghiera iscritta al registro delle imprese come attiva, ancorché temporaneamente ferma a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Diversamente, Invitalia accede ad una nozione sostanziale di “esercizio dell’attività ricettiva”, come attività in atto al momento della richiesta, ritenendo che il beneficio possa essere concesso solo a condizione che, al momento della presentazione della domanda, l’attività ricettiva o il servizio turistico risulti effettivamente in corso di esercizio presso l’immobile oggetto di intervento.
Questa seconda lettura, a parere del collegio, merita condivisione, in quanto più aderente al tenore letterale della norma e alle finalità dell’agevolazione.
Sotto il primo profilo, infatti, la disposizione è formulata in termini sostanziali e attuali, richiedendo espressamente che l’attività ricettiva o il servizio turistico siano esercitati presso l’immobile oggetto dell’investimento al momento della presentazione della domanda. L’uso del tempo presente - “sono esercitati” - implica una verifica in concreto e attuale della sussistenza dell’attività, escludendo letture che possano estendere il requisito a situazioni potenziali o sospese.
Del resto, se il legislatore avesse voluto ricomprendere anche i soggetti che, pur essendo proprietari dell’immobile, non svolgano attualmente l’attività per cause straordinarie o di forza maggiore, avrebbe potuto esplicitamente prevedere un’esenzione o una clausola di salvaguardia, che invece manca nel testo dell’Avviso.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, l’amministrazione non ha introdotto una nuova e atipica causa di esclusione dalle agevolazioni, ma ha correttamente disposto la non ammissione dell’impresa per la mancata integrazione di un presupposto soggettivo previsto, in positivo, quale requisito di accesso al beneficio.
Sotto il profilo teleologico, inoltre, tale interpretazione risulta coerente con le finalità sottese all’istituzione del Fondo rotativo imprese e alla misura M1C3-33 del P.n.r.r., di migliorare la qualità dei servizi di ospitalità italiana attraverso il potenziamento delle strutture ricettive.
L’obiettivo strategico del Fondo, diversamente da altre misure agevolative pure previste dall’ordinamento, non è dunque quello di sostenere nuovi progetti o nuove realtà imprenditoriali, bensì di indirizzare le risorse verso realtà imprenditoriali solide e operative, al fine di rafforzarne la competitività e favorire la crescita del comparto turistico.
Con riferimento alla vicenda in esame, è pacifico che, al momento della presentazione della domanda, l’attività alberghiera risultasse chiusa da oltre due anni. Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell’accesso al finanziamento, la mera esistenza formale della Ma.Ga. Hotel S.r.l. come società attiva, non essendo questa di per sé indicativa dello svolgimento effettivo di attività ricettiva o di servizi turistici, che rappresentano invece il presupposto sostanziale richiesto per l’agevolazione.
Del resto, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la chiusura della struttura avesse carattere meramente temporaneo o eccezionale, né ha documentato concrete iniziative intraprese per la ripresa dell’attività ricettiva. In particolare, non risultano prodotti atti o progetti comprovanti l’avvio di interventi di ripristino dell’impianto idrico danneggiato, né documentazione tecnica o amministrativa volta a dimostrare la programmazione degli interventi, eventuali affidamenti di incarichi professionali o stanziamenti finanziari.
Tale prova sarebbe stata tanto più necessaria in ragione del lungo periodo di inattività – protrattosi per oltre due anni –, che non può ritenersi compatibile, in assenza di riscontri, con una semplice sospensione momentanea dell’attività.
Sotto altro profilo, non può ritenersi fondata neppure la dedotta disparità di trattamento rispetto ad Acqua Re S.r.l., poiché il principio di legalità impone che l’azione amministrativa sia conforme alla normativa vigente, escludendo che prassi illegittime o eventuali errori possano costituire un valido parametro di comparazione. L’eventuale erronea ammissione di soggetti privi dei presupposti richiesti, pertanto, non può essere invocata per legittimare una pretesa analoga, trattandosi di situazioni che, ove effettivamente irregolari, non possono assumere valore vincolante.
Ne consegue l’inaccoglibilità anche dell’istanza di esibizione dei documenti, la cui acquisizione risulterebbe in ogni caso ininfluente ai fini del decidere, considerata peraltro la natura meramente esplorativa della stessa. Gli articoli di stampa prodotti, infatti, non forniscono neppure un principio di prova circa l’effettiva identità delle situazioni poste a confronto, considerato che da tali fonti emerge che, nel caso di Acqua Re S.r.l., i lavori risultavano in stato avanzato e l’impresa pienamente operativa.
In considerazione di quanto esposto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
La portata interpretativa della sentenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
IA La LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La LF | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO