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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/10/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro De Paola, C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Policoro (MT) al Viale Salerno n. 109, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero di fax 0835/1978117 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: “separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Senise (Pz) il
28/07/2007, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Senise Atto N. 17, parte II, serie A, pagina 1 di 4 volume 1 -anno 2007- Ufficio 1; che il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nati due figli: nata il [...] a Persona_1
Lagonegro, di anni 15, e nato il [...] a [...], di anni 10; che i coniugi Persona_2
avevano fissato la residenza familiare in Senise alla Contrada Mercato snc, primo piano, nell'appartamento di proprietà del sig. ; che il rapporto coniugale, una volta di reciproca Parte_2
soddisfazione e gradimento, si era mantenuto tale sino alla fine, quando tra i coniugi si erano manifestati insanabili contrasti che avevano fatto venire meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
che tale situazione, protratta nel tempo, aveva reso difficile la convivenza tanto da determinare in entrambi la decisione di porre fine alla stessa, tant'è che il sig. si era trasferito nell'appartamento sottostante a quello di residenza posto al piano terra. Tanto Pt_2
premesso, chiedevano all'adito Tribunale di regolamentare i rapporti morali e materiali tra di loro e con i minori, prendendo atto delle seguenti condizioni, di cui chiedevano l'integrale omologazione, e di quelle trascritte nell'allegato piano genitoriale: “1) I figli minori ed rimangono Per_1 Per_2
affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, pur rimanendo prevalentemente collocati presso la madre, in Senise, in Contrada Mercato, nell'appartamento posto al primo piano, con conseguente assegnazione dell'immobile costituente la casa familiare in favore della signora 2) La Pt_1
responsabilità genitoriale sui minori, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrato sviluppo psico-fisico dei figli. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale degli stessi saranno assunte di comune accordo dai genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le parti stabiliscono che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, comunque nel rispetto del comune indirizzo educativo. 3)
Dovendo regolare, seguendo il principio di proporzionalità, le modalità con cui ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento della prole (vestiario, vitto, alloggio, nonché a tutte le ulteriori esigenze, quali istruzione, sport, divertimenti, etc.), raffrontando le situazioni reddito-patrimoniali dei genitori, risulta che:
La signora lavora come dipendente presso il Comune di Lauria nel mentre il signor Pt_1 Pt_2
lavora come dipendente di società privata nel settore dei servizi di fornitura e manutenzione degli impianti elettrostrumentali ed è socio di una s.r.l. con sede a Senise.
Il signor è proprietario esclusivo dell'immobile ove risiede, nel mentre i coniugi sono Pt_2
comproprietari al 50% di un appartamento sito in Roma in via Calpurnio Fiamma n. 33 che di comune accordo hanno concordato di trasferirne la proprietà ai figli subito dopo la sentenza di separazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
pagina 2 di 4 I coniugi danno atto che non vi sono altri beni mobili o immobili di proprietà comune.
Pertanto, in considerazione delle attuali esigenze dei figli, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore nonché delle complessive risorse economiche - nessuna esclusa e/o eccettuata dei genitori - aventi anche solo teoricamente incidenza diretta od indiretta sulla condizione patrimoniale di ciascuno dei coniugi, considerato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è reciprocamente dovuto, concordano che la signora rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e che il signor verserà direttamente alla Pt_1 Pt_2
stessa con cui i figli coabitano, un assegno periodico per i figli di € 1.000,00 mensili (imputabile per €
00,00 per ed € 400,00 per ), da corrispondersi entro il 28 del mese successivo a quello Per_1 Per_2
di riferimento a partire dal mese di novembre 2024 e che sarà indicizzato annualmente, come per legge. Tale somma sarà accreditata all'avente diritto, tramite bonifico bancario, sul proprio conto corrente che la madre si impegna a comunicare e che sarà utilizzato anche per il rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dalla madre.
Inoltre, il signor rimarrà intestatario dei contratti di fornitura dell'abitazione assegnata alla Pt_2
moglie ed ai figli e si farà esclusivo carico del pagamento delle fatture senza diritto di ripetizione.
La sig.ra con il consenso del signor percepirà nella sua interezza la somma Pt_1 Pt_2
complessivamente dovuta al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale.
4) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dall'altro genitore, previa esibizione della ricevuta di spesa. Le parti, al fine della classificazione delle spese straordinarie fanno riferimento a quanto concordato nel piano genitoriale in allegato al presente atto.”
Concludevano, quindi, chiedendo all'adito Tribunale di: “
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. e;
2. ordinare al Comune di Senise di annotare l'emananda Parte_1 Parte_2 sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali.”
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 31/10/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
pagina 3 di 4 La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Senise (PZ) il 28/07/2007;
2) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senise (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 28/07/2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 17, parte II, serie A, volume 1, anno 2007, Ufficio 1.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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