Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 209
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità atto per difetto di valida sottoscrizione

    La Corte ritiene il motivo infondato, affermando che la delega di firma non richiede indicazione espressa della durata né delle ragioni, poiché il delegato non esercita poteri riservati al delegante ma agisce in virtù dei poteri di ordine e direzione del dirigente. Si richiamano diverse pronunce della Cassazione in tal senso, escludendo l'applicabilità della disciplina sulla delega di funzioni.

  • Rigettato
    Violazione art. 39 D.P.R. n.600/1973 per omessa determinazione induttiva dei costi e applicazione studio di settore

    La Corte ritiene il motivo infondato. Spiega che l'accertamento induttivo puro è stato effettuato ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d-ter), d.P.R. 600/73, a seguito di omessa presentazione della dichiarazione e inesistenza delle scritture contabili. L'Ufficio ha ricostruito i costi tramite lo spesometro integrato, individuando operazioni passive dai dati dei fornitori. La metodologia utilizzata, basata sullo spesometro integrato, è ritenuta attendibile e supera il criterio forfettario richiesto dalla giurisprudenza. In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere con metodo induttivo e presunzioni supersemplici, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. L'inversione della prova rende inoperativa la non contestazione della mancanza di agenti di commercio, poiché la prova doveva essere fornita dalla società tramite produzione contabile.

  • Accolto
    Errata metodologia dell'Ufficio nel non considerare le operazioni passive ai fini IVA

    La Corte ritiene il motivo fondato. Afferma che, in caso di omessa dichiarazione IVA, il recupero a tassazione dell'intero importo delle operazioni attive comunicate dai clienti, senza considerare le operazioni passive, è una metodologia errata. Si richiama la sentenza della Cassazione (ordinanza 31406/2025) che, in applicazione della direttiva UE e della giurisprudenza unionale, stabilisce che l'accertamento induttivo non determina l'automatica perdita del diritto alla detrazione. L'onere di provare i crediti può essere assolto con modalità ordinarie, salvo frode qualificata. La base imponibile determinata con accertamento induttivo puro deve intendersi comprensiva di IVA, e il contribuente deve poter esercitare il diritto alla detrazione a monte, in applicazione del principio di neutralità. L'Agenzia non ha dimostrato una frode qualificata. Pertanto, va accolto il motivo limitatamente alle operazioni passive, non essendo stato dedotto il calcolo errato dell'IVA sul montante delle operazioni attive.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni

    La Corte ritiene il motivo infondato. L'avviso è considerato ampiamente motivato riguardo all'irrogazione delle sanzioni, con indicazione delle violazioni accertate, applicazione della continuazione, individuazione della violazione più grave, aumenti ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 e cumulo giuridico. La sanzione è stata determinata applicando i minimi edittali.

  • Rigettato
    Censura sulla statuizione delle spese per carenza di motivazione

    La Corte ritiene il motivo infondato. La soccombenza deriva dall'esito della lite. La compensazione delle spese, prevista dal D.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2 e dall'art. 92 c.p.c., comma 2, richiede una congrua motivazione per derogare al principio di soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 209
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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