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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 948 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 948 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MARTINA ARIANNA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DE NITTIS DONATA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/06/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.04.2000, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN) il figlio , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e, rispettivamente in data 28.06.2007, 25.11.2010 e 18.04.2013, i figli
, e;
Per_2 Per_3 Per_4
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 18.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportando alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate, come parzialmente modificate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa coniugale sita in Rimini, Via San Candido n. 6, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, con tutto quanto ivi Parte_1 contenuto, che rimarrà nella sua piena disponibilità ad eccezione di effetti personali e altri oggetti di proprietà esclusiva del
SI. , secondo un separato elenco che verrà sottoscritto dalle parti. Parte_2
2) Il SI. si impegna a cambiare la propria residenza entro e non oltre la data del 30.04.2025. Parte_2
3) La SI.ra provvederà interamente al pagamento delle spese ordinarie della casa Parte_1 familiare a lei assegnata (comprese le spese condominiali ordinarie), mentre le spese straordinarie dell'immobile saranno suddivise al 50% tra i comproprietari.
4) i tre figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno confrontarsi in ordine alle scelte educative di crescita e di formazione dei figli sia sotto il profilo dello studio, che sotto il profilo delle attività extra scolastiche (scout, parrocchia, musica, sport, etc...);
5) il SI. si impegna ad affrontare interamente (100%) le seguenti spese familiari: Parte_2
- spese per istruzione e spese universitarie attualmente relative al figlio (tasse scolastiche, Per_1 abbonamenti, libri di testo, affitti, mantenimento alimentare e bollette fuori sede) precisando che ogni decisione che riguarda il futuro percorso di studi dei figli deve essere condiviso;
- spese per attività sportive ricreative extrascolastiche dei figli (scout, nuoto, calcio, campeggi estivi, centro estivo, ripetizioni, musica, ricariche telefoniche dei figli, etc...)
- "paghetta" settimanale per i quattro figli che attualmente ammontano, con importi diversi per ciascun figlio, secondo accordi intercorsi direttamente con i ragazzi.
6) la SI.ra affronterà interamente la spesa per eventuale babysitter e aiuto domestico. Pt_1 7) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed entro il Parte_2 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento), somma da rivalutarsi annualmente, a partire dal secondo anno, secondo gli indici ISTAT/ costo della vita.
8) La somma di cui al punto 7) non potrà essere oggetto di compensazione con altre spese, anche di natura straordinaria, come prescritto per legge, spese che dovranno essere regolate dagli ex coniugi separatamente.
9) Le spese straordinarie (ad eccezione di quelle indicate al punto 5) sono a carico di entrambi i genitori al 50%, compreso il deposito di inizio anno e la retta mensile relativa all'eventuale scuola privata della figlia , con le modalità, per quanto compatibili, di cui al Protocollo del Tribunale di GN in uso Per_3 presso il Tribunale di Rimini (e da intendersi come parte integrante del presente accordo). L'Assegno
Unico verrà percepito al 50% dalle parti con comunicazione all'INPS delle rispettive coordinate bancarie in modo che il bonifico venga erogato separatamente a ciascuno dei genitori.
10) Le decisioni relative ai figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dovranno essere assunte esclusivamente di comune accordo tra i genitori, i quali si impegnano ad interpellarsi e a confrontarsi al fine di garantire serenità, stabilità e benessere ai figli. Ciò dovrà avvenire mediante un incontro fra genitori, da farsi una volta al mese, incontro che dovrà essere concordato e preordinato con congruo anticipo, salvo oggettive urgenze e imminenti decisioni, con l'impegno per entrambi di evitare discussioni in occasione della frequentazione con i figli e di evitare uno scambio improprio di messaggi o telefonate fuori dai casi sopra indicati.
11) Per quanto concerne le modalità di visita, i coniugi concordano quanto segue:
- il SI. potrà trascorrere con i figli i pranzi nella propria abitazione nelle giornate del lunedì e Parte_2 del giovedì e la cena del mercoledì (o in diverse giornate, secondo le esigenze dei figli, da concordarsi entro il sabato della settimana prima);
- il padre potrà trascorrere con i figli due weekend alternati al mese (dal sabato dopo scuola al lunedì mattina) ed i relativi pernottamenti nella casa del padre saranno concordati nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei figli.
12) Quanto previsto al punto 11) sarà operativo non appena il SI. potrà disporre di una propria Parte_2 idonea abitazione e comunque non oltre il 30.04.2025. Fino a quel momento le parti si impegnano al rigoroso rispetto di quanto stabilito in sede di separazione in relazione alla frequentazione dei figli nella casa familiare con la seguente modifica:
- il SI. potrà trascorrere con i figli il pranzo nella casa familiare nella giornata del lunedì e la Parte_2 cena nella giornata del martedì (o, in alternativa, del giovedì -o di altro giorno- a seconda degli impegni dei rispettivi genitori;
l'accordo sulla giornata della cena dovrà essere raggiunto entro la giornata del sabato della settimana prima)
- il medesimo dovrà occuparsi personalmente dei relativi pasti, e ciò potrà avvenire anche in assenza della SI.ra i cui spazi privati SI. si è impegnato a rispettare;
il SI. potrà altresì Pt_1 Parte_2 Parte_2 pranzare con i figli presso l'abitazione familiare anche nella giornata del sabato mantenendo la consuetudine di un pranzo familiare in occasione del rientro del figlio . II Per_1
SI. si impegna a dare avviso qualora non potesse presenziare. Parte_2
Il SI. restituirà le chiavi entro il deposito delle presenti conclusioni alla Parte_2
SI.ra impegnandosi a frequentare la casa solo previ accordi con la medesima. Pt_1
13) I genitori potranno trascorrere con i figli, anche separatamente tra loro, periodi di vacanza di 15 giorni a scelta, anche non consecutivi, durante l'anno, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche degli stessi, previa comunicazione all'altro genitore delle date e della destinazione della vacanza. I figli potranno trascorrere le festività dell'anno con l'uno o con l'altro genitore previo accordo tra i genitori sempre in considerazione delle esigenze di vita, dei bisogni e dei desideri dei figli e nel rispetto del criterio dell'alternanza.
Le spese per le vacanze dei figli saranno regolate secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di GN (adottato dal Tribunale di Rimini) di cui al punto 8.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 62 Parte II Serie A Anno 2000 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 948 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MARTINA ARIANNA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DE NITTIS DONATA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/06/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.04.2000, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN) il figlio , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e, rispettivamente in data 28.06.2007, 25.11.2010 e 18.04.2013, i figli
, e;
Per_2 Per_3 Per_4
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 18.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportando alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate, come parzialmente modificate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa coniugale sita in Rimini, Via San Candido n. 6, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, con tutto quanto ivi Parte_1 contenuto, che rimarrà nella sua piena disponibilità ad eccezione di effetti personali e altri oggetti di proprietà esclusiva del
SI. , secondo un separato elenco che verrà sottoscritto dalle parti. Parte_2
2) Il SI. si impegna a cambiare la propria residenza entro e non oltre la data del 30.04.2025. Parte_2
3) La SI.ra provvederà interamente al pagamento delle spese ordinarie della casa Parte_1 familiare a lei assegnata (comprese le spese condominiali ordinarie), mentre le spese straordinarie dell'immobile saranno suddivise al 50% tra i comproprietari.
4) i tre figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno confrontarsi in ordine alle scelte educative di crescita e di formazione dei figli sia sotto il profilo dello studio, che sotto il profilo delle attività extra scolastiche (scout, parrocchia, musica, sport, etc...);
5) il SI. si impegna ad affrontare interamente (100%) le seguenti spese familiari: Parte_2
- spese per istruzione e spese universitarie attualmente relative al figlio (tasse scolastiche, Per_1 abbonamenti, libri di testo, affitti, mantenimento alimentare e bollette fuori sede) precisando che ogni decisione che riguarda il futuro percorso di studi dei figli deve essere condiviso;
- spese per attività sportive ricreative extrascolastiche dei figli (scout, nuoto, calcio, campeggi estivi, centro estivo, ripetizioni, musica, ricariche telefoniche dei figli, etc...)
- "paghetta" settimanale per i quattro figli che attualmente ammontano, con importi diversi per ciascun figlio, secondo accordi intercorsi direttamente con i ragazzi.
6) la SI.ra affronterà interamente la spesa per eventuale babysitter e aiuto domestico. Pt_1 7) il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed entro il Parte_2 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento), somma da rivalutarsi annualmente, a partire dal secondo anno, secondo gli indici ISTAT/ costo della vita.
8) La somma di cui al punto 7) non potrà essere oggetto di compensazione con altre spese, anche di natura straordinaria, come prescritto per legge, spese che dovranno essere regolate dagli ex coniugi separatamente.
9) Le spese straordinarie (ad eccezione di quelle indicate al punto 5) sono a carico di entrambi i genitori al 50%, compreso il deposito di inizio anno e la retta mensile relativa all'eventuale scuola privata della figlia , con le modalità, per quanto compatibili, di cui al Protocollo del Tribunale di GN in uso Per_3 presso il Tribunale di Rimini (e da intendersi come parte integrante del presente accordo). L'Assegno
Unico verrà percepito al 50% dalle parti con comunicazione all'INPS delle rispettive coordinate bancarie in modo che il bonifico venga erogato separatamente a ciascuno dei genitori.
10) Le decisioni relative ai figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dovranno essere assunte esclusivamente di comune accordo tra i genitori, i quali si impegnano ad interpellarsi e a confrontarsi al fine di garantire serenità, stabilità e benessere ai figli. Ciò dovrà avvenire mediante un incontro fra genitori, da farsi una volta al mese, incontro che dovrà essere concordato e preordinato con congruo anticipo, salvo oggettive urgenze e imminenti decisioni, con l'impegno per entrambi di evitare discussioni in occasione della frequentazione con i figli e di evitare uno scambio improprio di messaggi o telefonate fuori dai casi sopra indicati.
11) Per quanto concerne le modalità di visita, i coniugi concordano quanto segue:
- il SI. potrà trascorrere con i figli i pranzi nella propria abitazione nelle giornate del lunedì e Parte_2 del giovedì e la cena del mercoledì (o in diverse giornate, secondo le esigenze dei figli, da concordarsi entro il sabato della settimana prima);
- il padre potrà trascorrere con i figli due weekend alternati al mese (dal sabato dopo scuola al lunedì mattina) ed i relativi pernottamenti nella casa del padre saranno concordati nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei figli.
12) Quanto previsto al punto 11) sarà operativo non appena il SI. potrà disporre di una propria Parte_2 idonea abitazione e comunque non oltre il 30.04.2025. Fino a quel momento le parti si impegnano al rigoroso rispetto di quanto stabilito in sede di separazione in relazione alla frequentazione dei figli nella casa familiare con la seguente modifica:
- il SI. potrà trascorrere con i figli il pranzo nella casa familiare nella giornata del lunedì e la Parte_2 cena nella giornata del martedì (o, in alternativa, del giovedì -o di altro giorno- a seconda degli impegni dei rispettivi genitori;
l'accordo sulla giornata della cena dovrà essere raggiunto entro la giornata del sabato della settimana prima)
- il medesimo dovrà occuparsi personalmente dei relativi pasti, e ciò potrà avvenire anche in assenza della SI.ra i cui spazi privati SI. si è impegnato a rispettare;
il SI. potrà altresì Pt_1 Parte_2 Parte_2 pranzare con i figli presso l'abitazione familiare anche nella giornata del sabato mantenendo la consuetudine di un pranzo familiare in occasione del rientro del figlio . II Per_1
SI. si impegna a dare avviso qualora non potesse presenziare. Parte_2
Il SI. restituirà le chiavi entro il deposito delle presenti conclusioni alla Parte_2
SI.ra impegnandosi a frequentare la casa solo previ accordi con la medesima. Pt_1
13) I genitori potranno trascorrere con i figli, anche separatamente tra loro, periodi di vacanza di 15 giorni a scelta, anche non consecutivi, durante l'anno, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche degli stessi, previa comunicazione all'altro genitore delle date e della destinazione della vacanza. I figli potranno trascorrere le festività dell'anno con l'uno o con l'altro genitore previo accordo tra i genitori sempre in considerazione delle esigenze di vita, dei bisogni e dei desideri dei figli e nel rispetto del criterio dell'alternanza.
Le spese per le vacanze dei figli saranno regolate secondo quanto stabilito nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di GN (adottato dal Tribunale di Rimini) di cui al punto 8.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 62 Parte II Serie A Anno 2000 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi