Sentenza 20 giugno 2023
Parere definitivo 9 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09630/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9630 del 2017, proposto da
R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, SC Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Arpa Lazio, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Raimondo e Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma, in persona del Sindaco metropolitano in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Della Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ama S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
A.S.L. Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
CA GI & Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, Carlo Fiumanò e Chiara Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria di nullità
e/o l'annullamento dei seguenti provvedimenti:
1) determinazione n. G09527 della Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, adottata in data 10 luglio 2017, recante ad oggetto “ CA GI e Co. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III – bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2), allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i. ” (pubblicata nel B.U.R.L. del 20.7.2017, n. 58, s.o. n. 2);
2) ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, tra cui in particolare la determinazione n. G09021 della Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, adottata in data 27 giugno 2017, recante ad oggetto “ Determinazione conclusiva del procedimento amministrativo relativo al 2 rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III - bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2) (Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.). Proponente: CA GI e Co. S.r.l. (già CO.LA.RI.) ” (pubblicata nel B.U.R.L. dell’11.7.2017, n. 55, s.o. n. 1), nonché le presupposte deliberazioni delle conferenze di servizi e gli atti di consenso comunque denominati, ivi menzionati;
3) ogni altro atto e/o provvedimento lesivo menzionato nel ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma, di Ama S.p.A., della A.S.L. Roma 2 e della CA GI & Co. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 11 marzo 2026 il dott. SC BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 6 ottobre 2017 veniva impugnata la determinazione n. G09527 della Regione Lazio, adottata in data 10 luglio 2017 e successivamente pubblicata nel B.U.R.L. del 20 luglio 2017, unitamente alla determinazione n. G09021 della Regione Lazio, adottata in data 27 giugno 2017 e successivamente pubblicata nel B.U.R.L. dell’11.7.2017.
Al riguardo venivano articolati i motivi di censura appresso indicati: “ I. Violazione e falsa applicazione di legge (in particolare, artt. 67, 83, 86, 89-bis, 91 del d.lgs. 159/2011). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili, e in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento e sviamento; II. Violazione e falsa applicazione di legge (Parte II, artt. 5, 6, 9, 10, 20 segg., 26, e 29 e All. III, lett. o), e All. IV, lett. z.b, nonché Parte IV, art. 183, lett. s) e t), Allegato C, lett. R3 e R12, nota 7, d.lgs. 152/2006; cap. 6, § 4.1., dell’Allegato alla D.G.R. 239 del 18.4.2008). Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. 46/2014. Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento); III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3, legge 241/1990; Parte II, artt. 5, 29-bis e segg., Allegati XI e XII-bis, d.lgs. 152/2006). Violazione e falsa applicazione del D.M. 31.1.2005, del D.M. 29.1.2007 e della circolare ministeriale 42448-GAB del 06.08.2013. Violazione e falsa applicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 14/2012). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento, disparità di trattamento); IV. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 29, L.R. 27/1998). Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 516/2008 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 14/2012). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento, manifesta e irragionevole disparità di trattamento) ”.
Si costituivano in resistenza la Regione Lazio, Roma Capitale, la controinteressata CA GI & Co S.r.l., la Città Metropolitana di Roma, Ama S.p.A. e l’A.S.L. Roma 2.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione e definita con la sentenza n. 10455/2023, pubblicata in data 20 giugno 2023, con la quale questo Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Avverso la sentenza sopra indicata parte ricorrente interponeva appello, definito quest’ultimo con la sentenza n. 9816/2025, pubblicata in data 11 dicembre 2025, con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento del gravame e in applicazione dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dalla Ad. pl. n. 16/2024, annullava la sentenza impugnata e disponeva la rimessione della causa a questo Tribunale, per il prosieguo della trattazione.
Con atto ritualmente notificato e depositato in data 3 febbraio 2026 parte ricorrente riassumeva il ricorso ex art. 105, comma 3, c.p.a.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, formulata dalla difesa della controinteressata e motivata in ragione della mancata impugnazione del piano regionale rifiuti del 2020, e ciò sia in applicazione del principio della ragione più liquida (Ad. pl. n. 5/2015) sia a motivo dell’infondatezza del ricorso nel merito.
Con il primo motivo di ricorso viene contestata l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio impugnato in ragione del fatto che la Regione avrebbe omesso di svolgere i controlli antimafia nei confronti della controinteressata ovvero di acquisire la relativa documentazione antimafia tanto più che con la pubblicazione, in data 2 marzo 2017, della sentenza n. 981/2017 del Consiglio di Stato tornava efficace l’interdittiva antimafia disposta nei confronti dell’impresa CO.LA.RI. proprietaria dell’impianto per cui è causa e concedente il medesimo a favore della società controinteressata CA GI & Co. mediante contratto d’affitto d’azienda decennale.
La censura è immeritevole di positivo apprezzamento.
La Regione ha dato, infatti, prova di avere regolarmente acquisito, nell’ambito dell’istruttoria volta al rilascio del titolo autorizzatorio odiernamente gravato, la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia da parte della società controinteressata.
A ulteriore riprova del corretto espletamento degli adempimenti antimafia di cui al d. lgs. n. 159/2011, risulta agli atti che nel 2018 gli accertamenti antimafia de quibus , da parte della Prefettura di Roma, erano ancora in corso, come espressamente confermato dalla medesima Prefettura nell’ambito di un tavolo tecnico tenutosi in data 19 novembre 2018 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (dal cui verbale emerge che le dirigenti prefettizie rappresentavano per l’appunto che “ per quanto riguarda l’impianto di CA, per il quale è in corso l’istruttoria per il rilascio della certificazione antimafia, si precisa che la normativa vigente consente alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei termini da essa previsti, la stipula del contratto con l’inserimento della condizione risolutiva, da far valere in caso di esito positivo dell’accertamento antimafia ”).
In attesa del completamento dell’istruttoria prefettizia volta al rilascio della certificazione antimafia, la Regione poteva, dunque, legittimamente provvedere al rilascio del titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d. lgs. n. 159/2011.
Nessun addebito può essere inoltre mosso alla Regione per aver adottato l’atto impugnato nonostante, a decorrere dal 2 marzo 2017, fosse tornata efficace - in forza della sentenza n. 981/2017 del Consiglio di Stato - l’interdittiva antimafia precedentemente disposta nei confronti della CO.LA.RI., in quanto la cd. interdittiva a cascata o per contagio, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è estranea a qualsiasi automatismo, dovendo essere eventualmente disposta dalla Prefettura all’esito di una puntuale e specifica istruttoria, che nel caso di specie non ebbe luogo.
Con il secondo motivo viene lamentata l’omessa sottoposizione del progetto assentito a V.I.A. o quantomeno alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening V.I.A.) frutto dell’erronea qualificazione (R12) dell’attività svolta dall’impianto.
Secondo le prospettazioni di parte ricorrente l’attività assumerebbe, al contrario, la qualifica di R3 per i materiali destinati a recupero e di D13 e D15 per i materiali destinati a smaltimento.
La censura è priva di pregio in quanto, come fondatamente eccepito dalla difesa regionale e della controinteressata, l’impianto per la cui autorizzazione è causa svolge esclusivamente attività, correttamente qualificata, di pretrattamento - R12 come descritta dalla parte IV, allegato C, del d. lgs. n. 152/2006 (anche ai sensi della nota n. 7 “ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ”) e R13 - con destinazione dei rifiuti, anche per la loro stabilizzazione, a impianti terzi senza conferimento in discarica dei rifiuti ovvero senza che dall’attività autorizzata derivino rifiuti cessati ( end of waste ) ai sensi dell’art. 184- ter d. lgs. n. 152/2006, sicché quest’ultima non rientra tra le ipotesi sottoposte alla verifica di assoggettabilità di cui alla parte II allegato IV del d.lgs. n. 152/2006.
Né può rilevare in senso contrario quanto riportato nella relazione istruttoria, allegata alla determina regionale n. G08546/2014 di espressa esclusione della sottoposizione del progetto in argomento a V.I.A., secondo cui “ come dichiarato dal proponente l’opera in esame ricade tra quelle elencate nell’Allegato IV, punto 7, lett. z.b), parte II, del richiamato Decreto Legislativo e pertanto è sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ” posto che le operazioni di gestione assentite a mezzo dei gravati provvedimenti autorizzatori sono esclusivamente riconducibili a quelle di cui alle classificazioni R12 e R13 sopra indicate, in quanto tali escluse dalla verifica di assoggettabilità a V.I.A. dall’allegato IV, parte II, del d. lgs. n. 152/2006.
Con il terzo motivo - di cui è limitato l’esame ai profili in relazione ai quali persiste dichiaratamente l’interesse di parte ricorrente, essendo per i restanti espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse - viene lamentata la mancata verifica di conformità alle migliori tecniche disponibili ( best available techniques – BAT) e ai BREF (BAT reference documents ) in materia di trattamento e recupero dei rifiuti o quantomeno alle disposizioni nazionali pertinenti (D.M. 29.1.2007) e sostenuto che, in ogni caso, la conformità di cui innanzi sarebbe da escludere a priori , tenuto conto che il mero trattamento meccanico dei RSU CER 20.03.01 (tritovagliatura), senza la fase di stabilizzazione biologica, è pacificamente inidoneo a soddisfare i requisiti europei in materia.
Neanche quest’ultima doglianza può trovare, invero, condivisione per le plurime ragioni appresso indicate.
Dal DM 29.1.2007 non risulta l’invocato obbligo di stabilizzazione, al contrario (v. schema di processo di cui alla pag. n. 406) dal decreto si evince che la stabilizzazione deve conseguire al trattamento dell’umido, non effettuato dall’impianto in esame.
Le BAT conclusions europee 2018 sono entrate in vigore successivamente all’adozione degli atti autorizzatori gravati, sicché, in forza del principio tempus regit actum , sono irrilevanti ai fini della valutazione di legittimità dei medesimi.
V’è, al riguardo da rilevare, che le sopravvenienze del quadro regolatorio hanno successivamente determinato la Regione Lazio, a mezzo della nota prot. n. 0908233 dell’8 novembre 2021, a disporre il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui in epigrafe ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) del d. lgs. n. 152/2006, al fine di valutare la conformità dell’impianto per cui è causa alle conclusioni sulle B.A.T. di settore entro quattro anni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (Decisione di esecuzione UE 2018/1147).
La giurisprudenza eurounitaria invocata dalla difesa di parte ricorrente a fondamento del motivo di ricorso fa riferimento a impianti di smaltimento e non di pretrattamento quale quello in esame, affermando l’obbligo di stabilizzazione biologica per i rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica (sentenza Corte di Giustizia europea del 15.10.2014 nella causa C-323/13).
Si omette l’esame del quarto motivo di ricorso, avendo parte ricorrente espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla relativa disamina.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso va, dunque, in parte respinto in quanto infondato e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La particolare complessità delle questioni trattate e le peculiarità sostanziali e processuali della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
SC BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC BA | CC AV |
IL SEGRETARIO