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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5361/2022 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura depositata Parte_1
telematicamente, dall'avv. Achille Pascià presso il quale domicilia in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via Scudieri, n. 185 appellante contro
quale impresa designata per la per la Controparte_1 Org_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Miele presso la quale domicilia in Caivano (NA) alla via Fiore, n. 27, in virtù di procura generale per notaio rep. n. 186905, racc. n. 30367 del 18 dicembre 2014, depositata Per_1
telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale del 31 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1°settembre 2022 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 533/2022, resa dal Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 4 febbraio 2022 e mai notificata, al fine di ottenere la riforma della gravata sentenza, con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della pagina 1 di 8 domanda attorea, condannava parte convenuta, quale impresa Controparte_1
designata per la per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Org_1
Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 6.858,44, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate dalla medesima in conseguenza del sinistro occorso il 4 marzo 2014 alle ore 07.00 ca. in Terzigno (NA) al corso Leonardo da
Vinci allorquando la durante l'attraversamento pedonale della Pt_1
carreggiata, veniva investita da un'automobile che procedeva ad alta velocità e si allontanava velocemente dal luogo di causa impedendone l'identificazione.
La signora ha appellato la menzionata sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice di Pace di Nola, ritenuta fondata la domanda e richiamate le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, ha liquidato una somma diversa e minore rispetto a quella che, invece, avrebbe dovuto aver luogo in applicazione delle tabelle correnti. L'appellante ha lamentato, inoltre, il mancato riconoscimento del danno morale, malgrado la sua sussistenza fosse stata accertata dal c.t.u. medico- legale (pag. 6); e, infine, ha altresì impugnato la sentenza in esame nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato i compensi professionali sia perché priva di motivazione, anche apparente, in ordine alla cifra individuata sia perché il giudicante non ha applicato la maggiorazione del 33% a carico della parte soccombente dovuta per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa
(pag. 9).
Si costituiva la quale impresa designata per la Controparte_1 Org_1
per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
[...]
della Strada, la quale eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 e 345, co. 3, c.p.c. nonché l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame per non avere l'istante provato, in primo grado, la sussistenza del danno morale, e per avere il Giudice di Pace correttamente individuato la cifra da liquidare a titolo di comensi professionali. pagina 2 di 8 Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 31 ottobre 2023.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto Parte_1
dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 04 febbraio 2022, e la notifica dell'impugnazione, eseguita telematicamente in data 01 settembre 2022.
Ancora in via preliminare si dà atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni e si rileva altresì l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
In via preliminare si osserva che la sentenza è stata impugnata limitatamente al quantum del risarcimento del danno e con riferimento alla sola erronea quantificazione dal danno, al negato riconoscimento del danno morale nonché alla erronea quantificazione dei compensi professionali con conseguente acquiescenza delle parti rispetto agli altri capi, e formazione del giudicato sulle parti non impugnate (in via principale o incidentale) secondo quanto espresso dall'art. 329
c.p.c. .
Venendo all'esame del merito, si osserva che la sentenza di prime cure appare viziata da un'erronea quantificazione delle lesioni riportate dalla signora Pt_1
in conseguenza del sinistro del 4 marzo 2014. Ed infatti, il giudice di prime cure, dopo aver premesso di ritenere fondato il fatto storico ed aver dato atto di condividere integralmente le risultanze della valutazione peritale sia in punto di nesso di causalità tra evento e danni sia in punto di quantificazione del pregiudizio pagina 3 di 8 patito dalla danneggiata, applicando “… i valori delle tabelle correnti” ha riconosciuto “… alla parte attrice (36 anni): 1) €. 5.193,31 per il danno da invalidità permanente;
2) €. 928,60 per il danno da invalidità temporanea totale;
3) €. 464,30 per il danno da invalidità parziale al 50%; 4) €. 116,08 per l'inabilità parziale al 25%. Pertanto, per tali voci di danno all'istante si liquida la somma di
€. 6.702,29 liquidata all'attualità oltre ad €. 156,15 per spese mediche”.
Ebbene il totale liquidato in favore della risulta inferiore a quello che, Pt_1
invece, avrebbe dovuto liquidare se avesse correttamente applicato, nelle tabelle ex art. 139 cod. ass. correnti per le micropermanenti, i parametri individuati dal c.t.u., il quale ha riconosciuto alla danneggiata un danno biologico del 5%, i.t.t. 20 giorni,
i.t.p. al 50% di 20 giorni ed i.t.p. al 25% di 10 giorni oltre a spese mediche documentate per euro 156,15: difatti, in applicazione di tali canoni, il Giudice di
Pace di Nola avrebbe dovuto liquidare in favore dell'istante euro Pt_1
6.132,00 per il danno biologico permanente, euro 1.096,00 per l'invalidità temporanea totale, euro 548,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% ed euro
137,00 per l'invalidità temporanea parziale al 25%, per un totale di euro €
7.913,00, oltre spese mediche pari a 156,15, per un totale di 8.069,15 in luogo di euro 6.858,44 erroneamente quantificati nel precedente grado di giudizio.
Risulta, invece, infondato il motivo di gravame sollevato in ordine al mancato riconoscimento dal danno morale poiché dall'esame della documentazione e dell'istruttoria condotta nel precedente grado di giudizio è emerso che l'istante non abbia fornito la prova di alcun danno morale in aggiunta al danno biologico liquidato.
L'appellante assume che il Giudice di Pace avrebbe potuto procedere alla liquidazione anche di questa voce di danno atteso che la prova del danno morale… può essere diretta o offerta tramite presunzioni e fatti notori e tale prova poteva dirsi raggiunta nel caso sottoposto al suo esame atteso che risultano comprovate
pagina 4 di 8 dalla circostanza che la lesione fisica subita dall'appellante certamente ha procurato allo stesso anche una sofferenza soggettiva.
Sul punto occorre premettere che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2020, n. 21564).
Ebbene, malgrado sia condivisibile l'assunto espresso dall'appellante in ordine alla prova presuntiva del pregiudizio non patrimoniale de quo attenendo esso ad un bene immateriale e che “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice”, è pur vero che “è onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (Cass., SS. UU., sent. n.
26972/2008).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna dimostrazione dell'asserito pretium doloris, essendosi limitata a richiedere genericamente nell'atto di citazione di primo grado il risarcimento del danno non patrimoniale subito. Ne consegue che per le motivazioni sin qui espresse il secondo motivo di appello va rigettato.
Infine risulta fondato l' ultimo motivo di gravame con il quale l' appellante censura la liquidazione nei compensi professionali in misura pari ad euro 1.000,00, apparendo congrua, alla luce del valore della controversia e della attività difensiva in concreto svolta, la liquidazione dei compensi in misura pari ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (sia pure senza il richiesto aumento in forza dell' art.4, co. 8, non ricorrendo la ipotesi di manifesta fondatezza della domanda), ovvero pari ad euro 2.090,00, risultando, viceversa, adeguato il riconoscimento dell' importo di euro 650,00 a titolo di spese (comprese le spese di ctu).
pagina 5 di 8 In ragione di tutto quanto sopra espresso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la somma dovuta dalla appellata compagnia Controparte_1
quale impresa designata per la per la gestione dei sinistri a Org_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in favore dell'appellante va rideterminata in misura pari ad euro 8.069,15. Pt_1
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore dell'attrice degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 04 marzo 2014 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04 marzo
2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli pagina 6 di 8 ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
L' accoglimento parziale del gravame (con riferimento all' accoglimento del motivo afferente alla erronea individuazione dei criteri per la liquidazione del danno, ed al rigetto del motivo afferente alla richiesta personalizzazione) dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c. in misura pari al 50%, ponendosi la residua metà a carico della appellata, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva in concreto espletata, con esclusione della fase istruttoria e con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina il risarcimento dovuto da quale Controparte_1
impresa designata per la per la gestione dei sinistri a Org_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l. r. p. t., in favore dell'appellante , in misura pari Parte_1
ad euro 8.069,15 oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
- ridetermina le spese di lite del primo grado in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote, con conferma delle spese liquidate dal giudice di prime cure in misura pari ad euro 650,00, con attribuzione al difensore antistatario Avv.
Achille Pascià;
- compensa per il 50% le spese di lite del giudizio di appello e condanna la al pagamento in favore dell' appellante e con Controparte_1
attribuzione al difensore antistatario Avv. Achille Pascià della residua pagina 7 di 8 metà, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 150,00 per spese ed euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 23 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5361/2022 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura depositata Parte_1
telematicamente, dall'avv. Achille Pascià presso il quale domicilia in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via Scudieri, n. 185 appellante contro
quale impresa designata per la per la Controparte_1 Org_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Miele presso la quale domicilia in Caivano (NA) alla via Fiore, n. 27, in virtù di procura generale per notaio rep. n. 186905, racc. n. 30367 del 18 dicembre 2014, depositata Per_1
telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale del 31 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1°settembre 2022 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 533/2022, resa dal Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 4 febbraio 2022 e mai notificata, al fine di ottenere la riforma della gravata sentenza, con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della pagina 1 di 8 domanda attorea, condannava parte convenuta, quale impresa Controparte_1
designata per la per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Org_1
Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 6.858,44, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate dalla medesima in conseguenza del sinistro occorso il 4 marzo 2014 alle ore 07.00 ca. in Terzigno (NA) al corso Leonardo da
Vinci allorquando la durante l'attraversamento pedonale della Pt_1
carreggiata, veniva investita da un'automobile che procedeva ad alta velocità e si allontanava velocemente dal luogo di causa impedendone l'identificazione.
La signora ha appellato la menzionata sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice di Pace di Nola, ritenuta fondata la domanda e richiamate le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, ha liquidato una somma diversa e minore rispetto a quella che, invece, avrebbe dovuto aver luogo in applicazione delle tabelle correnti. L'appellante ha lamentato, inoltre, il mancato riconoscimento del danno morale, malgrado la sua sussistenza fosse stata accertata dal c.t.u. medico- legale (pag. 6); e, infine, ha altresì impugnato la sentenza in esame nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato i compensi professionali sia perché priva di motivazione, anche apparente, in ordine alla cifra individuata sia perché il giudicante non ha applicato la maggiorazione del 33% a carico della parte soccombente dovuta per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa
(pag. 9).
Si costituiva la quale impresa designata per la Controparte_1 Org_1
per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
[...]
della Strada, la quale eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello per violazione degli articoli 342 e 345, co. 3, c.p.c. nonché l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame per non avere l'istante provato, in primo grado, la sussistenza del danno morale, e per avere il Giudice di Pace correttamente individuato la cifra da liquidare a titolo di comensi professionali. pagina 2 di 8 Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 31 ottobre 2023.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto Parte_1
dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 04 febbraio 2022, e la notifica dell'impugnazione, eseguita telematicamente in data 01 settembre 2022.
Ancora in via preliminare si dà atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni e si rileva altresì l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
In via preliminare si osserva che la sentenza è stata impugnata limitatamente al quantum del risarcimento del danno e con riferimento alla sola erronea quantificazione dal danno, al negato riconoscimento del danno morale nonché alla erronea quantificazione dei compensi professionali con conseguente acquiescenza delle parti rispetto agli altri capi, e formazione del giudicato sulle parti non impugnate (in via principale o incidentale) secondo quanto espresso dall'art. 329
c.p.c. .
Venendo all'esame del merito, si osserva che la sentenza di prime cure appare viziata da un'erronea quantificazione delle lesioni riportate dalla signora Pt_1
in conseguenza del sinistro del 4 marzo 2014. Ed infatti, il giudice di prime cure, dopo aver premesso di ritenere fondato il fatto storico ed aver dato atto di condividere integralmente le risultanze della valutazione peritale sia in punto di nesso di causalità tra evento e danni sia in punto di quantificazione del pregiudizio pagina 3 di 8 patito dalla danneggiata, applicando “… i valori delle tabelle correnti” ha riconosciuto “… alla parte attrice (36 anni): 1) €. 5.193,31 per il danno da invalidità permanente;
2) €. 928,60 per il danno da invalidità temporanea totale;
3) €. 464,30 per il danno da invalidità parziale al 50%; 4) €. 116,08 per l'inabilità parziale al 25%. Pertanto, per tali voci di danno all'istante si liquida la somma di
€. 6.702,29 liquidata all'attualità oltre ad €. 156,15 per spese mediche”.
Ebbene il totale liquidato in favore della risulta inferiore a quello che, Pt_1
invece, avrebbe dovuto liquidare se avesse correttamente applicato, nelle tabelle ex art. 139 cod. ass. correnti per le micropermanenti, i parametri individuati dal c.t.u., il quale ha riconosciuto alla danneggiata un danno biologico del 5%, i.t.t. 20 giorni,
i.t.p. al 50% di 20 giorni ed i.t.p. al 25% di 10 giorni oltre a spese mediche documentate per euro 156,15: difatti, in applicazione di tali canoni, il Giudice di
Pace di Nola avrebbe dovuto liquidare in favore dell'istante euro Pt_1
6.132,00 per il danno biologico permanente, euro 1.096,00 per l'invalidità temporanea totale, euro 548,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% ed euro
137,00 per l'invalidità temporanea parziale al 25%, per un totale di euro €
7.913,00, oltre spese mediche pari a 156,15, per un totale di 8.069,15 in luogo di euro 6.858,44 erroneamente quantificati nel precedente grado di giudizio.
Risulta, invece, infondato il motivo di gravame sollevato in ordine al mancato riconoscimento dal danno morale poiché dall'esame della documentazione e dell'istruttoria condotta nel precedente grado di giudizio è emerso che l'istante non abbia fornito la prova di alcun danno morale in aggiunta al danno biologico liquidato.
L'appellante assume che il Giudice di Pace avrebbe potuto procedere alla liquidazione anche di questa voce di danno atteso che la prova del danno morale… può essere diretta o offerta tramite presunzioni e fatti notori e tale prova poteva dirsi raggiunta nel caso sottoposto al suo esame atteso che risultano comprovate
pagina 4 di 8 dalla circostanza che la lesione fisica subita dall'appellante certamente ha procurato allo stesso anche una sofferenza soggettiva.
Sul punto occorre premettere che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2020, n. 21564).
Ebbene, malgrado sia condivisibile l'assunto espresso dall'appellante in ordine alla prova presuntiva del pregiudizio non patrimoniale de quo attenendo esso ad un bene immateriale e che “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice”, è pur vero che “è onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (Cass., SS. UU., sent. n.
26972/2008).
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna dimostrazione dell'asserito pretium doloris, essendosi limitata a richiedere genericamente nell'atto di citazione di primo grado il risarcimento del danno non patrimoniale subito. Ne consegue che per le motivazioni sin qui espresse il secondo motivo di appello va rigettato.
Infine risulta fondato l' ultimo motivo di gravame con il quale l' appellante censura la liquidazione nei compensi professionali in misura pari ad euro 1.000,00, apparendo congrua, alla luce del valore della controversia e della attività difensiva in concreto svolta, la liquidazione dei compensi in misura pari ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (sia pure senza il richiesto aumento in forza dell' art.4, co. 8, non ricorrendo la ipotesi di manifesta fondatezza della domanda), ovvero pari ad euro 2.090,00, risultando, viceversa, adeguato il riconoscimento dell' importo di euro 650,00 a titolo di spese (comprese le spese di ctu).
pagina 5 di 8 In ragione di tutto quanto sopra espresso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la somma dovuta dalla appellata compagnia Controparte_1
quale impresa designata per la per la gestione dei sinistri a Org_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in favore dell'appellante va rideterminata in misura pari ad euro 8.069,15. Pt_1
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore dell'attrice degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 04 marzo 2014 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04 marzo
2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli pagina 6 di 8 ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
L' accoglimento parziale del gravame (con riferimento all' accoglimento del motivo afferente alla erronea individuazione dei criteri per la liquidazione del danno, ed al rigetto del motivo afferente alla richiesta personalizzazione) dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c. in misura pari al 50%, ponendosi la residua metà a carico della appellata, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva in concreto espletata, con esclusione della fase istruttoria e con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina il risarcimento dovuto da quale Controparte_1
impresa designata per la per la gestione dei sinistri a Org_1
carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l. r. p. t., in favore dell'appellante , in misura pari Parte_1
ad euro 8.069,15 oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
- ridetermina le spese di lite del primo grado in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote, con conferma delle spese liquidate dal giudice di prime cure in misura pari ad euro 650,00, con attribuzione al difensore antistatario Avv.
Achille Pascià;
- compensa per il 50% le spese di lite del giudizio di appello e condanna la al pagamento in favore dell' appellante e con Controparte_1
attribuzione al difensore antistatario Avv. Achille Pascià della residua pagina 7 di 8 metà, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 150,00 per spese ed euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 23 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8