Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2025, proposto da
GI Pirillo, rappresentato e difeso dagli avvocati GI Pirillo, Elvira Pirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
ai sensi dell’art. 114, c. 6, C.P.A., disattesa ogni contraria istanza e deduzione avuta cognizione della perdurante inottemperanza del Ministero della Giustizia e dell’inattività del Commissario ad Acta, nominato da codesto On.le TAR con l’ordinanza del 5/2/2025, pubblicata il 10/2/2025, notificata il 13/2/2025, resa nel giudizio di ottemperanza n. 01667/2023 REG. RIC., definito con sentenza n. 182/2024 REG. PROV. COLL. del 10/1/2024, pubblicata il 15/1/2024, notificata al Ministero reclamato il giorno 19/1/2024, emanare i conseguenti provvedimenti ritenuti necessari per una rapida definizione del giudizio e dell’ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa NN TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha depositato in data 19 giugno 2025 istanza di cancellazione del ricorso, rappresentando che “ il reclamo in epigrafe è stato iscritto a ruolo per una mera svista, poiché è stato utilizzato erroneamente il modulo deposito ricorso invece del modulo deposito atto…dunque, è un mero duplicato di quanto già agli atti di altro procedimento, il n. 1667 del 2023 ”;
- alla camera di consiglio dell’8 novembre 2025 il Collegio ha dato avviso a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a, di un possibile profilo di inammissibilità del gravame, atteso che – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente - l’atto introduttivo risulta essere in realtà un reclamo destinato ad essere depositato agli atti di altro procedimento (n. 1667/2023 R.G.);
Ritenuto che il ricorso, in quanto mero doppione informatico, deve essere dichiarato inammissibile, e che le spese possono essere compensate stante la costituzione solo formale dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV ZZ, Presidente
NN TO, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TO | LV ZZ |
IL SEGRETARIO