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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2024, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1474/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
BERTULETTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Manlio Filippo Controparte_1 C.F._2
ZAMPETTI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Casnigo in data 20 aprile 1991.
Dalla loro unione sono nati (19 settembre 1992) e (9 agosto 2002), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha domandato la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie e la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, nonché dell'obbligo di corrispondere un assegno in favore della moglie, rappresentando di essersi ritirato dal lavoro a causa di problemi di salute (doc. 8, 9 ricorrente) e di essere tenuto a contribuire al mantenimento del figlio nato dall'unione con la nuova compagna, già mamma di un bambino con loro convivente.
La signora regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e alle CP_1
istanze del coniuge in ordine al contributo dovuto per il mantenimento dei figli, chiedendo un assegno divorzile del valore di 350 euro mensili, pari al quantum originariamente determinato in sede separativa, poi rideterminato in sede di modifica in 200 euro mensili.
All'udienza del 26 giugno 2024, le parti, comparse personalmente, sono state liberamente sentite sui fatti di causa e Giudice relatore, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la revoca, con decorrenza dalla data della domanda, dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli e al versamento di un assegno in favore della moglie.
All'udienza del 28 novembre 2024, fissata per la discussione orale della causa e la rimessione in decisione, la resistente ha dichiarato di aderire alle condizioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
e le parti hanno dunque precisato congiuntamente le proprie domande in conformità ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinanzi a questo Tribunale con sentenza n. 1464/09 del 25 giugno
2009, divenuta definitiva, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori, si ritiene di poter decidere in conformità alle istanze avanzate dai coniugi, le quali risultano non contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico, bensì rispondenti ai rispettivi interessi, come concordemente valutati, e alle circostanze sopravvenute.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Casnigo il 20 aprile 1991 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Casnigo (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1991);
3. revoca con decorrenza dalla data della domanda l'onere posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli oramai maggiorenni ed economicamente autonomi;
4. revoca l'onere posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento dell'assegno di separazione, salvi gli effetti dei provvedimenti già eseguiti;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
BERTULETTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Manlio Filippo Controparte_1 C.F._2
ZAMPETTI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Casnigo in data 20 aprile 1991.
Dalla loro unione sono nati (19 settembre 1992) e (9 agosto 2002), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha domandato la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie e la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, nonché dell'obbligo di corrispondere un assegno in favore della moglie, rappresentando di essersi ritirato dal lavoro a causa di problemi di salute (doc. 8, 9 ricorrente) e di essere tenuto a contribuire al mantenimento del figlio nato dall'unione con la nuova compagna, già mamma di un bambino con loro convivente.
La signora regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e alle CP_1
istanze del coniuge in ordine al contributo dovuto per il mantenimento dei figli, chiedendo un assegno divorzile del valore di 350 euro mensili, pari al quantum originariamente determinato in sede separativa, poi rideterminato in sede di modifica in 200 euro mensili.
All'udienza del 26 giugno 2024, le parti, comparse personalmente, sono state liberamente sentite sui fatti di causa e Giudice relatore, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la revoca, con decorrenza dalla data della domanda, dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli e al versamento di un assegno in favore della moglie.
All'udienza del 28 novembre 2024, fissata per la discussione orale della causa e la rimessione in decisione, la resistente ha dichiarato di aderire alle condizioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
e le parti hanno dunque precisato congiuntamente le proprie domande in conformità ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinanzi a questo Tribunale con sentenza n. 1464/09 del 25 giugno
2009, divenuta definitiva, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il periodo richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori, si ritiene di poter decidere in conformità alle istanze avanzate dai coniugi, le quali risultano non contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico, bensì rispondenti ai rispettivi interessi, come concordemente valutati, e alle circostanze sopravvenute.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Casnigo il 20 aprile 1991 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Casnigo (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1991);
3. revoca con decorrenza dalla data della domanda l'onere posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli oramai maggiorenni ed economicamente autonomi;
4. revoca l'onere posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento dell'assegno di separazione, salvi gli effetti dei provvedimenti già eseguiti;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo