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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
AG IS NA, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 375/2022 depositato il 18/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello la Ricorrente_1 SRL con sede legale in indirizzo-1 ha impugnato la sentenza numero 670/21 - pronunciata in data 3 dicembre 2021 e depositata in segreteria in data 21 dicembre 2021 - con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito a due dinieghi di rimborso iva per anni d'imposta 2012 e 2013, respingeva i ricorsi riuniti e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Con l'atto di appello la contribuente eccepiva la eccezione di nullità della sentenza per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure che non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.
La società depositava, infine, memoria ex articolo 32 comma 2 del decreto legislativo numero 546/1992.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto non è stato notificato alla controparte essendo la notificazione un requisito essenziale per l'instaurazione del contraddittorio e impedendo, in difetto, il formarsi del rapporto processuale, rendendo l'atto del tutto inefficace e non sanabile.
Il processo, infatti, non si considera validamente instaurato e porta alla declaratoria di inammissibilità.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Nulla sulle spese.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello con conseguente conferma della pretesa tributaria.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
AG IS NA, LA
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 375/2022 depositato il 18/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello la Ricorrente_1 SRL con sede legale in indirizzo-1 ha impugnato la sentenza numero 670/21 - pronunciata in data 3 dicembre 2021 e depositata in segreteria in data 21 dicembre 2021 - con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito a due dinieghi di rimborso iva per anni d'imposta 2012 e 2013, respingeva i ricorsi riuniti e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Con l'atto di appello la contribuente eccepiva la eccezione di nullità della sentenza per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure che non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.
La società depositava, infine, memoria ex articolo 32 comma 2 del decreto legislativo numero 546/1992.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto non è stato notificato alla controparte essendo la notificazione un requisito essenziale per l'instaurazione del contraddittorio e impedendo, in difetto, il formarsi del rapporto processuale, rendendo l'atto del tutto inefficace e non sanabile.
Il processo, infatti, non si considera validamente instaurato e porta alla declaratoria di inammissibilità.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Nulla sulle spese.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello con conseguente conferma della pretesa tributaria.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026