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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa
LE TR all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 29.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11944/2024 R.G. Lavoro,
promosso
DA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Loredana Smirni giusta procura in atti;
CONTRO
L' Controparte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, Via Ciro il
[...]
Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco
Vittori, Avv. Maria Rosaria Battiato, Avv. Livia Gaezza, Avv.
GA EL SE, Avv. Valentina Schiliro' e Avv.
Vagliasindi CC, giusta procura generale alle liti notaio in
Fiumicino Dr. del 22-03-2024 (Repertorio n. 37875 - Persona_1
Raccolta n. 7313), ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della CP_1
Repubblica n. 26 – Catania;
Oggetto Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere presentato in data 12\09\2023 alla competente Commissione Medica, domanda al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità civile e dell'Handicap, al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica , in CP_1 seguito a visita espletata, con verbale del 27.11.2023 soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 40%; nonché con verbale di pari data è stata riconosciuta portatore di handicap (Comma 1 art 3 L.104/92);
- di essere, invero, affetta da pluripatologie certificate quali “tiroidite autoimmune, ipercolesterolemia, marcata spondiloartrosi con discopatie multiple, artrodesi lombare, lombocruralgia, marcato deficit statico dinamico con grave incidenza funzionale e deficit alla stazione eretta e alla deambulazione per tempi prolungati , che le impediscono per diversi momenti della giornata di poter essere quantomeno soddisfacentemente autonoma non solo nelle ADL e IADL ma anche nelle attività di relazione.
- le quali non sono emendabili, ma suscettibili di aggravamento nel corso degli anni;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 100%;
Pag. 2 di 7 - che, all'esito della espletata CTU, il consulente non aveva valutato correttamente la depressione ansiosa di grado medio di cui è affetta la ricorrente comportando nella stessa una grave compromissione delle autonomie relazionali, conseguentemente ritenendo che il complesso afflittivo renderebbe parte ricorrente invalida nella misura del 67%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo dell'istante e, in particolare, eccepiva che il CTU era incorso in errore non avendo valutato correttamente la depressione ansiosa di grado medio, quale patologia, da inquadrare in sindrome depressiva endogena media, corrisponde al codice 2209 e non al codice scelto dal CTU 2205, con conseguente riverbero sul calcolo della percentuale di invalidità da attribuita alla ricorrente;
- che sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo al Giudice adito Voglia “ Dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo alla ricorrente, del diritto alla pensione o assegno d'invalidità, per essere la stessa invalida in misura pari al 100% o, comunque, non inferiore al 74% nonché la sussistenza delle condizioni di portatore d'handicap grave (il tutto a far data dalla domanda CP_ amministrativa); Condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi della pensione o, in subordine, assegno d'invalidità (a far data dalla domanda amministrativa); Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%),
CPA, IVA.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Rigettare il presente ricorso poiché inammissibile, infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare quanto accertato dal consulente medico-legale nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo già definito. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze del grado di giudizio ex art. 42, comma 11, del D.L. 30.9.03 n. 269
Pag. 3 di 7 convertito in L. 24.12.2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004), ovvero, in mero subordine, con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno
29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.pc. la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 100%.
Pag. 4 di 7 Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente è affetta da:
“Esiti di artrodesi L4-L5 (2017) in soggetto spondiloartrosico con osteoporosi, portatore di retrolistesi di L3 su L4. Iperplasia nodulare della tiroide con tiroidite, in trattamento con levo-Tiroxina. Depressione ansiosa di grado medio. Colonpatia funzionale”.
Ritenendo che per tali infermità la sunnominata debba essere giudicata con CP_2 riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 67% a partire dal mese di aprile 2024. Detta condizione legittima anche il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap ex comma 1, art. 3 della legge n. 104 del 1992, in assenza di connotazione di gravità, concordando dunque con quanto già a tuo tempo stabilito dalla commissione ASL di prima istanza.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato che in base alla documentazione processuale e sanitaria prodotta, dall'esito dell'anamnesi e dell'esame clinico condotto si conclude che la ricorrente Sig.ra di anni 58, è Parte_1 affetta da: “Esiti di artrodesi L4- L5 (2017) in soggetto spondiloartrosico con osteoporosi, portatore di retrolistesi di L3 su L4. Iperplasia nodulare della tiroide con tiroidite, in trattamento con levo-Tiroxina. Depressione ansiosa di grado medio.
Colonpatia funzionale”. Dette infermità sono in grado di determinare un moderato grado di invalidità, da valutare – data l'età della ricorrente - in base ai parametri indicati nelle tabelle del DM 5/2/92 (Cass. n. 22953 del 10/11/2016 et al.).
Le invalidità dovute a menomazioni multiple possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza per cui, valutata separatamente la singola menomazione, si procede poi alla valutazione complessiva in valore percentuale proporzionale a quello tabellato. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 509/88 nella valutazione complessiva dell'invalidità non vengono considerate minorazioni inscritte tra lo 0 e il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni
Pag. 5 di 7 comprese nelle fasce superiori. Per quanto attiene al caso in esame, a parere dello scrivente, tenuto conto anche di quanto già indicato nella precedente fase di ATP e delle osservazioni di parte ricorrente, si configura quanto di seguito specificato: - la condizione riscontrata a carico della colonna vertebrale può essere globalmente valutata
– in analogia - con il codice 7010, corrispondente ad “anchilosi rachide lombare” con fascia percentuale
31-40, assegnando il valore superiore per la concomitanza delle infermità concorrenti documentate e rilevate;
- la situazione derivante dalla tireopatia nodulare con tiroidite, in trattamento farmacologico sostitutivo, può essere valutata con una percentuale pari al
12%; - la colonpatia funzionale, riferita e obiettivata, può essere analogicamente ricondotta alla voce tabellare 6420, corrispondente a “diverticolosi del colon (II classe)” con fascia percentuale 21-30%, operando opportuna riduzione proporzionale al valore del 16%; per quanto riguarda, infine, la sindrome ansioso-depressiva riscontrata a carico della ricorrente si rappresenta che nelle tabelle del cit. DM 5/2/92 per tale infermità viene riportato quanto segue: 2204 - Sindrome depressiva endoreattiva lieve
- 10% 2205 - Sindrome depressiva endoreattiva media = 25% 2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave = 31-40%.
In tale ambito appare certamente congruo per il caso de quo l'inquadramento della patologia psichica con il codice 2205, cui corrisponde la percentuale fissa del 25%, mentre non appare opportuno incardinarla alla voce 2209 che si riferisce invece alla differente condizione di “sindrome depressiva endogena media”; si rammenta, inoltre, che nel carteggio sanitario acquisito detta diagnosi risulta esclusivamente dal certificato del gennaio 2024 - redatto dal dott. che è Per_2
anche CTP per parte ricorrente - e che non è stato prodotto (né riferito dalla periziata) alcun piano terapeutico relativo, se non il ricorso a piccole dosi di ansiolitico (Xanax), la sera.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pag. 6 di 7 Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili stante la dichiarazione di parte ricorrente di cui all'art152 disp. Att cpc.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' . CP_1
Catania, 4.11.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa LE TR
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa
LE TR all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 29.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11944/2024 R.G. Lavoro,
promosso
DA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Loredana Smirni giusta procura in atti;
CONTRO
L' Controparte_1
, in persona del suo Presidente pro tempore, Via Ciro il
[...]
Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco
Vittori, Avv. Maria Rosaria Battiato, Avv. Livia Gaezza, Avv.
GA EL SE, Avv. Valentina Schiliro' e Avv.
Vagliasindi CC, giusta procura generale alle liti notaio in
Fiumicino Dr. del 22-03-2024 (Repertorio n. 37875 - Persona_1
Raccolta n. 7313), ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della CP_1
Repubblica n. 26 – Catania;
Oggetto Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere presentato in data 12\09\2023 alla competente Commissione Medica, domanda al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità civile e dell'Handicap, al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica , in CP_1 seguito a visita espletata, con verbale del 27.11.2023 soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 40%; nonché con verbale di pari data è stata riconosciuta portatore di handicap (Comma 1 art 3 L.104/92);
- di essere, invero, affetta da pluripatologie certificate quali “tiroidite autoimmune, ipercolesterolemia, marcata spondiloartrosi con discopatie multiple, artrodesi lombare, lombocruralgia, marcato deficit statico dinamico con grave incidenza funzionale e deficit alla stazione eretta e alla deambulazione per tempi prolungati , che le impediscono per diversi momenti della giornata di poter essere quantomeno soddisfacentemente autonoma non solo nelle ADL e IADL ma anche nelle attività di relazione.
- le quali non sono emendabili, ma suscettibili di aggravamento nel corso degli anni;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 100%;
Pag. 2 di 7 - che, all'esito della espletata CTU, il consulente non aveva valutato correttamente la depressione ansiosa di grado medio di cui è affetta la ricorrente comportando nella stessa una grave compromissione delle autonomie relazionali, conseguentemente ritenendo che il complesso afflittivo renderebbe parte ricorrente invalida nella misura del 67%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo dell'istante e, in particolare, eccepiva che il CTU era incorso in errore non avendo valutato correttamente la depressione ansiosa di grado medio, quale patologia, da inquadrare in sindrome depressiva endogena media, corrisponde al codice 2209 e non al codice scelto dal CTU 2205, con conseguente riverbero sul calcolo della percentuale di invalidità da attribuita alla ricorrente;
- che sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo al Giudice adito Voglia “ Dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo alla ricorrente, del diritto alla pensione o assegno d'invalidità, per essere la stessa invalida in misura pari al 100% o, comunque, non inferiore al 74% nonché la sussistenza delle condizioni di portatore d'handicap grave (il tutto a far data dalla domanda CP_ amministrativa); Condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi della pensione o, in subordine, assegno d'invalidità (a far data dalla domanda amministrativa); Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%),
CPA, IVA.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Rigettare il presente ricorso poiché inammissibile, infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare quanto accertato dal consulente medico-legale nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo già definito. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze del grado di giudizio ex art. 42, comma 11, del D.L. 30.9.03 n. 269
Pag. 3 di 7 convertito in L. 24.12.2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004), ovvero, in mero subordine, con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno
29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.pc. la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 100%.
Pag. 4 di 7 Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente è affetta da:
“Esiti di artrodesi L4-L5 (2017) in soggetto spondiloartrosico con osteoporosi, portatore di retrolistesi di L3 su L4. Iperplasia nodulare della tiroide con tiroidite, in trattamento con levo-Tiroxina. Depressione ansiosa di grado medio. Colonpatia funzionale”.
Ritenendo che per tali infermità la sunnominata debba essere giudicata con CP_2 riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 67% a partire dal mese di aprile 2024. Detta condizione legittima anche il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap ex comma 1, art. 3 della legge n. 104 del 1992, in assenza di connotazione di gravità, concordando dunque con quanto già a tuo tempo stabilito dalla commissione ASL di prima istanza.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato che in base alla documentazione processuale e sanitaria prodotta, dall'esito dell'anamnesi e dell'esame clinico condotto si conclude che la ricorrente Sig.ra di anni 58, è Parte_1 affetta da: “Esiti di artrodesi L4- L5 (2017) in soggetto spondiloartrosico con osteoporosi, portatore di retrolistesi di L3 su L4. Iperplasia nodulare della tiroide con tiroidite, in trattamento con levo-Tiroxina. Depressione ansiosa di grado medio.
Colonpatia funzionale”. Dette infermità sono in grado di determinare un moderato grado di invalidità, da valutare – data l'età della ricorrente - in base ai parametri indicati nelle tabelle del DM 5/2/92 (Cass. n. 22953 del 10/11/2016 et al.).
Le invalidità dovute a menomazioni multiple possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza per cui, valutata separatamente la singola menomazione, si procede poi alla valutazione complessiva in valore percentuale proporzionale a quello tabellato. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 509/88 nella valutazione complessiva dell'invalidità non vengono considerate minorazioni inscritte tra lo 0 e il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni
Pag. 5 di 7 comprese nelle fasce superiori. Per quanto attiene al caso in esame, a parere dello scrivente, tenuto conto anche di quanto già indicato nella precedente fase di ATP e delle osservazioni di parte ricorrente, si configura quanto di seguito specificato: - la condizione riscontrata a carico della colonna vertebrale può essere globalmente valutata
– in analogia - con il codice 7010, corrispondente ad “anchilosi rachide lombare” con fascia percentuale
31-40, assegnando il valore superiore per la concomitanza delle infermità concorrenti documentate e rilevate;
- la situazione derivante dalla tireopatia nodulare con tiroidite, in trattamento farmacologico sostitutivo, può essere valutata con una percentuale pari al
12%; - la colonpatia funzionale, riferita e obiettivata, può essere analogicamente ricondotta alla voce tabellare 6420, corrispondente a “diverticolosi del colon (II classe)” con fascia percentuale 21-30%, operando opportuna riduzione proporzionale al valore del 16%; per quanto riguarda, infine, la sindrome ansioso-depressiva riscontrata a carico della ricorrente si rappresenta che nelle tabelle del cit. DM 5/2/92 per tale infermità viene riportato quanto segue: 2204 - Sindrome depressiva endoreattiva lieve
- 10% 2205 - Sindrome depressiva endoreattiva media = 25% 2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave = 31-40%.
In tale ambito appare certamente congruo per il caso de quo l'inquadramento della patologia psichica con il codice 2205, cui corrisponde la percentuale fissa del 25%, mentre non appare opportuno incardinarla alla voce 2209 che si riferisce invece alla differente condizione di “sindrome depressiva endogena media”; si rammenta, inoltre, che nel carteggio sanitario acquisito detta diagnosi risulta esclusivamente dal certificato del gennaio 2024 - redatto dal dott. che è Per_2
anche CTP per parte ricorrente - e che non è stato prodotto (né riferito dalla periziata) alcun piano terapeutico relativo, se non il ricorso a piccole dosi di ansiolitico (Xanax), la sera.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pag. 6 di 7 Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili stante la dichiarazione di parte ricorrente di cui all'art152 disp. Att cpc.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' . CP_1
Catania, 4.11.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa LE TR
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