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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2025 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Vincenza Agnese - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 873- 1/2025 promosso dal
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di (C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
IO AL (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via san Francesco D'Assisi n. 4
RESISTENTE
e nel giudizio n.873-2/2025 ex art.44 CCII introdotto da (C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
IO AL (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via san Francesco D'Assisi n. 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: inammissibilità concordato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
pagina1 di 5 Con ricorso depositato il 3.7.2025 il Pubblico ha formulato domanda Parte_1 dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C. F. Controparte_1
), con sede in Milano, Via Pontaccio n. 23 e il giudice designato a P.IVA_1 fissato udienza ex art. 41 CCII al 3.9.2025. Con istanza del 20.8.2025 la società, qualche giorno prima dell'udienza fissata, ha chiesto alla competente CCIAA di Milano la nomina di un esperto per accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi, previa nomina di un esperto indipendente, nonché la concessione delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18 e ss. CCII. All'esito dell'udienza tenuta per l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di il giudice ha rinviato al 4.3.2025, avendo la società rappresentato CP_2 la pendenza del percorso di composizione negoziata ed altresì la pendenza delle misure protettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 comma 4 CCII. In data 10.12.2025 il Pubblico Ministero ha rappresentato l'intervenuta l'archiviazione della composizione negoziata e chiesto l'anticipazione dell'udienza fissata. Il Giudice, preso atto che già in data 3.10.2025 era stata archiviata la composizione negoziata a fronte della relazione dell'esperto dott.ssa e il Persona_1 giudice designato per la conferma delle misure protettive già il 29.9.2025 aveva dichiarati cessati gli effetti delle misure protettive, in ragione della proposta archiviazione, ha anticipato l'udienza al 16.12.2025. Con ricorso del 15.12.2025 ha proposto domanda prenotativa ai Controparte_1 sensi dell'art. 44 CCII, con riserva di deposito della proposta e del piano. All'udienza del 16.12.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la società ha ribadito la richiesta di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Osserva il Collegio che l'art. 7, comma 2, del CCCII stabilisce un ordine di priorità nell'esame delle domande concorrenti, imponendo al Tribunale di scrutinare preliminarmente quelle volte alla regolazione della crisi o dell'insolvenza mediante strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione controllata. Nel caso di specie, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 44 CCII risulta affetta da inammissibilità processuale, stante il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 40, comma 10, CCII. Detta disposizione normativa prevede espressamente che, in presenza di un procedimento pendente per l'apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi debba essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII, salvo che la stessa sia presentata all'esito della composizione negoziata della crisi entro il termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, CCII. Nel procedimento de quo, la prima udienza ex art. 41 CCII risulta essersi tenuta in data 3 settembre 2025. Ne consegue che il termine decadenziale per la proposizione della domanda prenotativa di accesso agli strumenti alternativi spirava improrogabilmente in tale data.
pagina2 di 5 La tempestività dell'istanza non può essere salvata neppure mediante il ricorso alla deroga prevista per le domande successive alla composizione negoziata. Invero, l'istanza risulta proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di archiviazione della procedura di composizione negoziata. Peraltro, tale deroga temporale non trova applicazione nella fattispecie concreta, atteso che l'archiviazione è intervenuta in via immediata ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII, e non già all'esito del percorso procedimentale disciplinato dall'art. 17, comma 8, CCII, presupposto indefettibile per l'operatività della dilazione prevista dall'art. 40, comma 10, CCII. Per le ragioni esposte, la domanda di accesso con riserva deve essere dichiarata inammissibile per tardività. Tanto considerato, può essere esaminata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dalla sostanziale inattività, dall'archiviazione della composizione negoziata per assenza di prospettive di risanamento. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano, Via Pontaccio n. 23. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore commerciale e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Il Collegio valuta di indicare come curatore la dott.ssa , iscritta Persona_2 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 23, in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico Sig. (C.F. Controparte_3
C.F._2
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
NOMINA Curatore la dott.ssa ; Persona_2
pagina3 di 5 ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 15/04/2026 ore 10:30; ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt.
pagina4 di 5 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Vincenza Agnese - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 873- 1/2025 promosso dal
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di (C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
IO AL (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via san Francesco D'Assisi n. 4
RESISTENTE
e nel giudizio n.873-2/2025 ex art.44 CCII introdotto da (C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
IO AL (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via san Francesco D'Assisi n. 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: inammissibilità concordato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
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pagina1 di 5 Con ricorso depositato il 3.7.2025 il Pubblico ha formulato domanda Parte_1 dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C. F. Controparte_1
), con sede in Milano, Via Pontaccio n. 23 e il giudice designato a P.IVA_1 fissato udienza ex art. 41 CCII al 3.9.2025. Con istanza del 20.8.2025 la società, qualche giorno prima dell'udienza fissata, ha chiesto alla competente CCIAA di Milano la nomina di un esperto per accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi, previa nomina di un esperto indipendente, nonché la concessione delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18 e ss. CCII. All'esito dell'udienza tenuta per l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di il giudice ha rinviato al 4.3.2025, avendo la società rappresentato CP_2 la pendenza del percorso di composizione negoziata ed altresì la pendenza delle misure protettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 comma 4 CCII. In data 10.12.2025 il Pubblico Ministero ha rappresentato l'intervenuta l'archiviazione della composizione negoziata e chiesto l'anticipazione dell'udienza fissata. Il Giudice, preso atto che già in data 3.10.2025 era stata archiviata la composizione negoziata a fronte della relazione dell'esperto dott.ssa e il Persona_1 giudice designato per la conferma delle misure protettive già il 29.9.2025 aveva dichiarati cessati gli effetti delle misure protettive, in ragione della proposta archiviazione, ha anticipato l'udienza al 16.12.2025. Con ricorso del 15.12.2025 ha proposto domanda prenotativa ai Controparte_1 sensi dell'art. 44 CCII, con riserva di deposito della proposta e del piano. All'udienza del 16.12.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la società ha ribadito la richiesta di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Osserva il Collegio che l'art. 7, comma 2, del CCCII stabilisce un ordine di priorità nell'esame delle domande concorrenti, imponendo al Tribunale di scrutinare preliminarmente quelle volte alla regolazione della crisi o dell'insolvenza mediante strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione controllata. Nel caso di specie, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 44 CCII risulta affetta da inammissibilità processuale, stante il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 40, comma 10, CCII. Detta disposizione normativa prevede espressamente che, in presenza di un procedimento pendente per l'apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi debba essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII, salvo che la stessa sia presentata all'esito della composizione negoziata della crisi entro il termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, CCII. Nel procedimento de quo, la prima udienza ex art. 41 CCII risulta essersi tenuta in data 3 settembre 2025. Ne consegue che il termine decadenziale per la proposizione della domanda prenotativa di accesso agli strumenti alternativi spirava improrogabilmente in tale data.
pagina2 di 5 La tempestività dell'istanza non può essere salvata neppure mediante il ricorso alla deroga prevista per le domande successive alla composizione negoziata. Invero, l'istanza risulta proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di archiviazione della procedura di composizione negoziata. Peraltro, tale deroga temporale non trova applicazione nella fattispecie concreta, atteso che l'archiviazione è intervenuta in via immediata ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII, e non già all'esito del percorso procedimentale disciplinato dall'art. 17, comma 8, CCII, presupposto indefettibile per l'operatività della dilazione prevista dall'art. 40, comma 10, CCII. Per le ragioni esposte, la domanda di accesso con riserva deve essere dichiarata inammissibile per tardività. Tanto considerato, può essere esaminata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dalla sostanziale inattività, dall'archiviazione della composizione negoziata per assenza di prospettive di risanamento. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano, Via Pontaccio n. 23. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore commerciale e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Il Collegio valuta di indicare come curatore la dott.ssa , iscritta Persona_2 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 23, in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico Sig. (C.F. Controparte_3
C.F._2
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
NOMINA Curatore la dott.ssa ; Persona_2
pagina3 di 5 ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 15/04/2026 ore 10:30; ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt.
pagina4 di 5 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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