Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 951
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Tardività della domanda

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza ai sensi dell'art. 44 CCII fosse inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 40, comma 10, CCII. Tale termine era spirato alla prima udienza del 3 settembre 2025. La deroga prevista per le domande successive alla composizione negoziata non era applicabile poiché l'archiviazione era intervenuta immediatamente e non all'esito del percorso procedimentale.

  • Accolto
    Presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto, dei debiti verso erario ed enti previdenziali, delle rilevanti esposizioni debitorie non fronteggiabili, della sostanziale inattività e dell'archiviazione della composizione negoziata per assenza di prospettive di risanamento. L'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 951
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 951
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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